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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2015 D-391/2015

5. Mai 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,866 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-391/2015, D-1010/2015

Sentenza d e l 5 maggio 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Fulvio Haefeli, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), il marito B._______, nato il (…) e i figli C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), E._______, nato il (…), F._______, nata il (…), Turchia, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014 / N […].

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 2

Fatti: A. In data 21 giugno 2012, i richiedenti, unitamente ai loro figli, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Sentito in merito ai propri motivi d'asilo il ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione relativi al ricorrente del 4 luglio 2012 [di seguito: verbale 1] e del 17 luglio 2014 [di seguito: verbale 2]), di essere un cittadino turco di etnia curda e religione islamica, nato a G._______ (Turchia). All'inizio degli anni '90, a seguito dei problemi tra il partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e lo Stato turco, il suo villaggio sarebbe stato interamente bruciato e lo zio della moglie, allora capo villaggio, assassinato. In seguito a questi fatti, nel 1995, gli interessati sarebbero fuggiti dall'est della Turchia giungendo ad Izmir (Turchia), dove avrebbero vissuto sino alla data del loro espatrio. Egli ad Izmir avrebbe sempre svolto la professione di venditore ambulante ma, sin dall'inizio, avrebbe avuto problemi con gli incaricati comunali e la polizia. In particolare, a causa della sua origine curda, egli sarebbe stato continuamente fermato e interrogato dalla polizia senza alcun motivo. Tale situazione avrebbe quindi reso insostenibile la sua vita in Turchia inducendolo ad espatriare. Interrogata sui propri motivi d'asilo la ricorrente ha sostanzialmente confermato quanto riferito dal marito (cfr. verbali d'audizione relativi alla ricorrente del 4 luglio 2012 [di seguito: verbale 3] e del 18 luglio 2014 [di seguito: verbale 4]). Ella ha anche aggiunto che i figli sarebbero stati maltrattati a scuola a causa della loro origine e che un medico in ospedale le avrebbe somministrato del veleno. Interrogato in merito ai motivi d'asilo il figlio C._______ ha confermato i problemi esposti dal padre. Egli ha inoltre aggiunto di essere stato schiaffeggiato dalla polizia turca in tre o quattro occasioni e di essere stato spesso vessato e discriminato dalle persone che vivevano nella sua zona (cfr. verbali d'audizione relativi al figlio C._______ del 5 luglio 2012 [di seguito: verbale 5] e del 17 luglio 2014 [di seguito: verbale 6]). Il figlio D._______ ha anch'egli confermato i problemi del padre, oltre a riferire di essere discriminato in Turchia dai compagni di scuola in ragione della sua origine curda (cfr. verbali d'audizione relativi al figlio D._______

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 3 del 5 luglio 2012 [di seguito: verbale 7] e del 18 luglio 2014 [di seguito: verbale 8]). A sostegno della loro domanda d'asilo i ricorrenti hanno presentato le rispettive carte d'identità turche oltre a tre certificati medici relativi alla moglie. Inoltre le autorità doganali svizzere hanno intercettato in data 31 luglio 2012, un invio proveniente dalla Turchia e contenente il passaporto turco del padre e la copia della carta d'identità turca del medesimo. B. Con due decisioni separate del 16 dicembre 2014 (una relativa ai genitori ed ai figli minorenni ed una relativa al figlio C._______), entrambe notificate ai richiedenti il 19 dicembre 2014 (cfr. Atto 29/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati ed ha pronunciato l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con ricorso in atto unico del 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 gennaio 2015), gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. I medesimi hanno chiesto, in via preliminare di presentare un unico ricorso avverso le due decisioni dell'UFM in quanto i motivi d'asilo sarebbero sostanzialmente gli stessi ed il figlio C._______ farebbe parte del medesimo nucleo famigliare. In via principale hanno postulato l'annullamento delle decisioni impugnate, nonché la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. I ricorrenti hanno altresì chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese di giustizia. D. In data 26 marzo 2015, il Collegio Docenti della Scuola Media di H._______, frequentata dai figli F._______ e E._______, ha inviato uno scritto (di seguito: scritto del Collegio Docenti) all'attenzione del Segretario di Stato della SEM con cui esprime la propria preoccupazione per il futuro dei due allievi sopraccitati in relazione alla decisione di allontanamento.

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 4 E. In data 13 aprile 2015, il Segretario di Stato Mario Gattiker ha preso posizione in merito al summenzionato scritto del Collegio Docenti, informando sostanzialmente il medesimo della presente procedura di ricorso presso il Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Il ricorso in atto unico inoltrato dai ricorrenti e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.). 3. Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 Lasi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 5 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 6 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti). 6. Nel caso di specie gli elementi a sostegno dei motivi d'asilo adotti si limitano a generiche e stereotipate affermazioni di parte le quali, oltretutto, non sono scevre da contraddizioni. Il ricorrente ha infatti essenzialmente affermato di essere vessato dalla polizia e dagli incaricati comunali, i quali gli impedirebbero di svolgere il proprio lavoro di venditore e lo avrebbero più volte arrestato, insultato e picchiato in ragione della sua origine curda. Egli tuttavia, oltre che essersi limitato a dichiarazioni piuttosto generiche, ha reso affermazioni contradditorie in merito al suo lavoro e alle vessazioni che avrebbe subito. Segnatamente, il ricorrente ha dapprima affermato che gli incaricati comunali gli sequestravano la merce (cfr. verbale 1, pag. 9), tuttavia, nel corso della seconda audizione, il medesimo ha negato che la merce gli sarebbe mai stata sequestrata, sostenendo invece che la stessa sarebbe rimasta sotto la custodia degli altri mercanti situati nei pressi dell'interessato (cfr. verbale 2, Q88-Q93, pag. 10). Interpellato in merito a questa incongruenza l'interessato si è limitato a negare di avere mai affermato che la

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 7 merce gli sarebbe stata sequestrata (cfr. verbale 2, Q90-Q93, pag. 10). Allo stesso modo, il ricorrente ha inizialmente affermato che egli sarebbe stato un venditore ambulante e che la propria attività sarebbe stata illegale (cfr. verbale 1, pag. 9), allorché, nella seconda audizione, ha espressamente negato di essere un venditore ambulante, così come l'illegalità della propria attività (cfr. verbale 2, Q77-Q83, pag. 9), specificando inoltre di affittare presso il comune uno spazio al mercato su cui vendere la propria merce (cfr. verbale 2, Q72-Q74, pag. 9). In questo senso il comportamento delle autorità comunali descritto dal ricorrente risulta essere del tutto illogico, infatti egli sostiene che il Comune gli concederebbe l'utilizzo di uno spazio al mercato e, tuttavia, gli stessi incaricati comunali sarebbero soliti intervenire presso il mercato per impedirgli di vendere la propria merce. Interpellato su tale aspetto, l'interessato si è semplicemente limitato ad affermare che gli ispettori comunali non darebbero alcuna importanza alla ricevuta relativa all'affitto dello spazio al mercato e che, in ogni caso, le pressioni più forti proverrebbero dalla polizia (cfr. verbale 2, Q75, pag. 9). I figli e la moglie del ricorrente si sono sostanzialmente limitati a ribadire, in maniera del tutto generica, i problemi che avrebbe il marito con la polizia, nonché che sarebbero maltrattati dalla gente del luogo la quale, ad esempio, non gli permetterebbe parlare tra loro in lingua curda. Inoltre la moglie ha riferito di un problema di malasanità che le sarebbe occorso in un ospedale di Izmir a seguito di un intervento all'utero. Di particolare importanza le dichiarazioni che la ricorrente ha rilasciato nel corso della seconda audizione, la medesima ha infatti specificato che la decisione di partire sarebbe stata presa dal marito e che, oltretutto, ella non avrebbe voluto partire (cfr. verbale 4, Q39, pag. 5). Da qui si evince chiaramente che le presunte discriminazioni sopradescritte, se reali, non avrebbero avuto un'intensità tale da indurre l'interessata a lasciare il paese. Questo aspetto si percepisce anche dalla successiva dichiarazione con cui la moglie afferma di nemmeno conoscere esattamente i motivi che l'hanno indotta a lasciare la Turchia (cfr. verbale 4, Q45, pag. 6). In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 8 norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 8.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 6, pagg. 6-7 della presente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento in Turchia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 9 Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia da un lato, e della sua situazione personale dall'altro. Attualmente in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Certo non si possono escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, tuttavia, eccetto le provincie di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2), non vi sono attualmente gli elementi per considerare che vi sia in Turchia una situazione di discriminazione sistematica e generale nei confronti della popolazione curda contraria ai principi di cui alla disposizione sopraccitata. D'altronde, dalle dichiarazioni rese a verbale, gli stessi ricorrenti hanno confermato di avere avuto modo di frequentare le scuole dell'obbligo, così come di beneficiare di cure mediche e farmaci gratuiti (cfr. verbale 3, pag. 8). Oltretutto i medesimi, eccetto le vessazioni citate in precedenza, hanno sempre negato di avere mai avuto problemi con le autorità turche o terze persone (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 3, pag. 8). Per ciò che concerne la situazione personale dei ricorrenti, essi sono coniugati ed hanno vissuto ininterrottamente ad Izmir dal 1995 sino all'espatrio avvenuto il 14 giugno 2012 (cfr. verbale 1, pag. 4). Il ricorrente ha sempre lavorato come venditore al mercato, professione con cui è sempre stato in grado di soddisfare i bisogni della propria famiglia. D'altronde, egli stesso ha affermato che a livello lavorativo gli affari funzionavano bene e che non aveva alcun problema (cfr. verbale 2, Q30, pag. 4). Considerato il lungo periodo trascorso ad Izmir, vi è motivo di credere che i ricorrenti abbiano maturato un'ampia e soddisfacente rete sociale. La ricorrente, casalinga, soffre di ipertensione arteriosa e di depressione unipolare, patologie queste già diagnosticate nel paese d'origine con i certificati medici agli atti del (…) ottobre 2011 e del (…) aprile 2012. La medesima è stata seguita, dal (…) maggio 2014, dal Servizio psico-sociale di I._______, il quale ha confermato un episodio depressivo di media gravità dal 2007 (cfr. rapporto medico della Dr.ssa L._______ del (…) luglio 2014). Tale stato di salute, seppur critico, non è tale da inficiare l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, ella infatti ha sempre potuto beneficiare in Turchia, in maniera gratuita, di adeguate cure e medicamenti (cfr. verbale 3, pag. 8 e verbale 4, Q67, pag. 8). Il figlio C._______ è giovane, ha concluso le scuole medie nel paese d'origine ed ha svariate esperienze professionali quali cameriere, in ambito di

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 10 manutenzione degli elettrodomestici e come operaio edile (cfr. verbale 5, pag. 4). Egli può senz'altro reinserirsi con successo nel paese d'origine dove, tra l'altro, potrà beneficiare dell'aiuto della propria famiglia come avvenuto negli anni precedenti. Per ciò che concerne i figli minorenni, rispettivamente nati nel 1998, 1999 e 2001, l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Essi infatti sono tutti nati e cresciuti ad Izmir, dove hanno trascorso la maggior parte della loro vita e dove hanno sempre frequentato le scuole dell'obbligo (cfr. verbale 2, Q50, pag. 6 e verbale 7, pag. 3). Malgrado i due figli più giovani dal mese di giugno 2013 frequentino con impegno la scuola media di H._______ (cfr. scritto del Collegio Docenti), non sussistono gli elementi per concludere che l'allontanamento in Turchia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti, pur comprendendo le preoccupazioni esposte dal Collegio Docenti e le iniziali difficoltà a cui potrebbero dovere far fronte nei primi mesi del proprio rimpatrio, il Tribunale ritiene che l'esperienza scolastica vissuta in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite nel nostro Paese, potrà essere un vantaggio in vista del loro reinserimento nel tessuto scolastico e professionale nel paese d'origine. Tuttavia, al fine di limitare ulteriori disagi, il Tribunale invita le autorità preposte all'esecuzione dell'allontanamento ad organizzare il medesimo in modo da permettere ai due figli di concludere l'attuale anno scolastico in Ticino. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 8.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 11 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-391/2015, D-1010/2015 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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