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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2022 D-3883/2022

14. September 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,704 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 29 agosto 2022

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3883/2022

Sentenza d e l 1 4 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Sudan, patrocinato da Paolo Guidone, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 29 agosto 2022 / N (…).

D-3883/2022 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in 9 aprile 2022, i riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo «EURO- DAC», dai quali risulta che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia il 2 settembre 2020, la richiesta di ripresa in carico effettuata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il 12 aprile 2022 e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) alle autorità francesi, la procura conferita dall'interessato il medesimo giorno alla rappresentanza legale assegnatagli, il rifiuto del 26 aprile 2022 delle suddette autorità di riprendere in carico il richiedente in quanto egli, il 9 aprile 2021, sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato in Francia, lo scritto del 27 aprile 2022, per mezzo del quale la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo allontanamento verso la Francia, il verbale del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento Dublino III del 27 aprile 2022, la copia del permesso di soggiorno francese, rilasciato il (…) aprile 2021 e valido fino al (…) aprile 2031, la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità francesi il 28 aprile 2022 conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed all'accordo bilaterale di riammissione tra Francia e Svizzera,

D-3883/2022 Pagina 3 lo scritto del 2 maggio 2021 (recte: 2022) per mezzo del quale l'interessato ha fatto uso del suo diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed al suo allontanamento in Francia, l'accettazione della richiesta di riammissione da parte delle autorità francesi del 27 maggio 2022, i documenti agli atti inerenti le visite mediche dell’interessato, la bozza di decisione della SEM inviata alla rappresentante del ricorrente in data 26 agosto 2022, il parere del 29 agosto 2022 dell'interessato in merito alla bozza di decisione, la decisione della SEM del 29 agosto 2022, notificata il 30 agosto 2022, tramite la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Francia, ritenendo l'esecuzione della misura siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 6 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 settembre 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM mediante il quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della decisione impugnata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio; con richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-3883/2022 Pagina 4 che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede di diritto di essere sentito, l'interessato ha espresso preoccupazione e contrarietà all'idea di far ritorno in Francia; che egli avrebbe manifestato (…), legati proprio alla paura di tornare a vivere in tale Paese poiché non si sentirebbe al sicuro; che tale episodio si inserirebbe nel difficile quadro dello stato (…) in cui verserebbe il richiedente; che egli in Francia non si sentirebbe sicuro e temerebbe per la propria vita; che egli si sarebbe sentito minacciato dalla polizia francese e si sarebbe sentito in pericolo ovunque, anche in ospedale; che egli avrebbe altresì riferito di episodi di razzismo; che in seguito, il richiedente pone l'attenzione sulla sua situazione medica, in particolare sulla sua salute (…); che sin dall'arrivo in Svizzera egli avrebbe mostrato segni di vulnerabilità, che tuttavia il quadro clinico non sarebbe ancora chiaro; che pertanto, risulterebbe imprescindibile la produzione di un rapporto medico F4 dettagliato e recente e definire con certezza le diagnosi attuali, nonché gli attuali relativi trattamenti necessari e le prognosi, che, in conclusione, egli ha proposto alla SEM di rinunciare ad un suo allontanamento in Francia e, in subordine, una volta accertato il suo stato di salute attuale, quantomeno richiedere alle autorità francesi le opportune garanzie di alloggio ed assistenza medicosociale in rapporto alla sua vulnerabilità, che nella decisione impugnata la SEM ha constatato che il Consiglio federale ha designato la Francia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità francesi hanno dato il loro consenso alla riammissione dell'interessato sul loro territorio; che inoltre egli non avrebbe

D-3883/2022 Pagina 5 fornito alcun indizio serio e concreto atto a dimostrare che lo Stato di destinazione violerebbe il diritto internazionale, non gli concederebbe la necessaria protezione o lo esporrebbe a condizioni di vita disumane e degradanti, che per quanto riguarda l'asserita mancanza di un'istruttoria medica completa e la richiesta di ottenere dalle autorità francesi delle garanzie specifiche al caso, l'autorità inferiore ha precisato che dai referti psichiatrici emergerebbe chiaramente la diagnosi ed il conseguente trattamento farmacologico; che il suo stato di salute, con un'acclarata diagnosi, sarebbe sufficientemente chiaro per poter valutare l'esigibilità del suo allontanamento; che inoltre, la lunga durata del soggiorno presso il Centro federale d’asilo (CFA) avrebbe permesso alla SEM di effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di affermare con certezza che la situazione medica attuale sarebbe chiara e non ostativa al trasferimento in territorio francese; che in merito agli asseriti (…), da un lato, egli avrebbe la possibilità di consultare un medico e, se necessario, di proseguire il trattamento medico in Francia, laddove l'infrastruttura medica necessaria sarebbe disponibile; che dall'altro lato, sarebbe compito del medico curante di prepararlo al meglio alla sua partenza, che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha anzitutto ritenuto che la stessa sia ammissibile, che invero, la Francia, in quanto firmataria della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), è vincolata, in virtù dell'art. 19, ad offrire l'accesso al richiedente alle cure di pronto soccorso, al trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e alla necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari comprese le misure di assistenza psichica; che inoltre, in virtù dell'art. 30 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (di seguito: direttiva qualifiche), in qualità di rifugiato riconosciuto il richiedente avrebbe

D-3883/2022 Pagina 6 accesso all'assistenza sanitaria, ivi incluso il trattamento dei disturbi psichici, o altre particolari esigenze secondo le stesse modalità previste per i cittadini francesi; che considerando inoltre che egli non avrebbe lamentato la negazione di cure e trattamenti medici da parte delle autorità francesi, l’autorità inferiore ha evidenziato che, qualora lo vorrà, spetterà all’interessato rivolgersi alle predette per rivendicare le prestazioni sanitarie che gli spetterebbero di diritto, che non esisterebbero motivi di ritenere che, in ragione dell'assenza di trattamenti adeguati, egli potrebbe peggiorare così rapidamente al punto di condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica, che infine, la SEM ha sottolineato che prenderà in considerazione lo stato di salute al momento dell'organizzazione del trasferimento in Francia ed informerà in maniera precisa e completa le autorità francesi in merito alle diagnosi ed ai trattamenti in corso ancora necessari, che non avendo né provato né reso verosimile l'esistenza di un rischio reale permettente di ritenere che egli sia stato privato dall'azione od omissione deliberata delle autorità francesi, del godimento dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai propri bisogni primari, o che rischierebbe di esserlo nel futuro, il suo allontanamento in Francia non costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, che altresì, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile; che la Francia sarebbe uno stato di diritto munito di un corpo di polizia capace di fornire un'adeguata protezione contro ogni genere di sopruso perpetuato da terze persone, nonché di un sistema giudiziario indipendente in grado di far rispettare le disposizioni di legge, che oltre alle sue soggettive percezioni di totale insicurezza a cui un eventuale ritorno in Francia lo esporrebbe, la SEM ha evidenziato come agli atti non risulterebbero prove serie, concrete ed oggettive atte a sostenere le sue censure, che infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure possibile, che in sede ricorsuale, l'insorgente censura innanzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare per quanto riguarda la situazione medica; che egli ritiene che l'autorità inferiore

D-3883/2022 Pagina 7 avrebbe omesso di valutare adeguatamente il suo stato di fragilità e vulnerabilità e quindi le gravi conseguenze che un tale allontanamento certamente gli provocherebbe; che i certificati medici agli atti denoterebbero che la situazione psichiatrica del ricorrente sarebbe assai grave e tuttora oggetto di investigazioni mediche; che gli specialisti della (…, …) avrebbero diagnosticato nel ricorrente la presenza di un (…), insieme al disturbo dello (…); che essi avrebbero altresì esplicitamente indicato il concreto rischio di un ulteriore aggravamento di tali patologie e che la terapia farmacologica sarebbe indicata d'urgenza, che l'autorità inferiore avrebbe violato il principio inquisitorio in quanto a tutt'oggi non si conoscerebbero le reali e attuali condizioni (…) del ricorrente; che la SEM non avrebbe infatti proceduto al necessario controllo specialistico di follow-up richiesto dagli (…) né avrebbe ordinato di disporre un rapporto medico completo e dettagliato (F4) attestante in maniera chiara e aggiornata le diagnosi, le terapie e le prognosi; che pertanto, non si potrebbe in alcun modo sapere e/o prevedere quali potrebbero essere le conseguenze sulla salute del ricorrente in caso di un'interruzione del trattamento farmacologico in corso; che un tale referto sarebbe stato necessario anche per effettivamente accertarsi che un trasferimento sia attuabile senza esporre il richiedente a trattamenti inumani e degradanti ai sensi degli art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE) e art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che quand'anche un controllo specialistico dovesse confermare la diagnosi iniziale senza ulteriori aggravamenti, sarebbe accertato che il soggetto sarebbe comunque affetto da disturbi (…) non trascurabili che necessiterebbero non soltanto di una cura farmacologica e (…) ma anche di un ambiente sociale costante e di un supporto di consulenza sociale per la stabilizzazione (…); che in tali circostanze, allontanarlo proprio verso la Francia, luogo da cui lui sarebbe fuggito poiché avrebbe ritenuto di esservi in grave pericolo o comunque di subire una insopportabile pressione (…) e (…), potrebbe tramutarsi in una involontaria ed indiretta forma di «violenza» verso un soggetto già evidentemente fragile e vulnerabile, che inoltre, pur in presenza di una costellazione di grave rischio, non risulterebbe agli atti che l'autorità inferiore abbia comunicato alle autorità francese l'eccezionale vulnerabilità del ricorrente, né che abbia sollecitato o investigato le effettive e concrete condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento o ottenuto delle garanzie sufficienti in merito alla continuità delle

D-3883/2022 Pagina 8 cure mediche necessarie e all'immediata accessibilità di un alloggio adeguato, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Francia come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Francia, con relativo permesso di soggiorno in corso di validità, che la Francia, in data 27 maggio 2022, ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio (cfr. atto SEM […] -31/1), per il che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83

D-3883/2022 Pagina 9 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che, a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi), che appartiene all'interessato sovvertire tale presunzione, che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre il ricorrente sia stato o meno esaustivo, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi), che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-3883/2022 Pagina 10 di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che ferme queste premesse, è ora necessario valutare se l'accertamento dei fatti svolto dalla SEM sia conforme ai principi sopra esposti, che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente, che quest'ultimo è stato innanzitutto visitato da un medico generalista per (…) da trattare farmacologicamente con (…) e uno (…) ed un controllo se necessario; che altresì il medico ha richiesto una (…) (cfr. F2 del 14 aprile 2022, atto SEM […]-16/2), che l'11 maggio 2022 egli è stato nuovamente visitato da un medico generalista per la valutazione della terapia medicamentosa e per i disturbi (…); che il medico ha prescritto il proseguimento con lo (…) ed in caso di mancato beneficio, ha riferito della possibilità di cambiare (…); che i nuovi (…) prescritti, i quali verrebbero consegnati dopo qualche giorno, dovrebbero ridurre la (…) ed il (…); che per quanto riguarda i problemi (…), il medico ha rilevato che l'interessato al momento appariva rafforzato – praticando egli regolarmente (…); che inoltre, egli avrebbe rifiutato un chiarimento (…), così come una terapia (cfr. atto SEM […] -30/2), che in seguito, in data 2 giugno 2022, il richiedente è stato visitato alla (…), grazie alla quale gli è stato diagnosticato un sospetto di (…); che gli specialisti hanno raccomandato un trattamento farmacologico e (…); che il paziente necessiterebbe inoltre di un ambiente sociale costante e un supporto di consulenza sociale per la stabilizzazione (…); che per il miglioramento del (…) così del trattamento dei sintomi (…) hanno raccomandato l'assunzione di un (…) come, ad esempio (…), (…) o (…); che tuttavia, il paziente sarebbe molto riluttante ad assumere farmaci; che pertanto il decorso della malattia dovrebbe essere attentamente monitorato; che la terapia farmacologica sarebbe consigliabile, soprattutto se i sintomi aumentano fino (…) (…); che si potrebbe utilizzare anche uno (…), come il (…); che in caso di passaggio a uno stato (…) sarebbe raccomandata anche la (…) o il (…) (cfr. atto SEM […] -35/3),

D-3883/2022 Pagina 11 che egli è stato in seguito visitato dal medico generalista il 7 giugno 2022 per iniziare la terapia secondo le raccomandazioni del (…); che in primo luogo si è considerata l'introduzione graduale di (…), se il richiedente è d'accordo (cfr. atto SEM […] -34/2), che infine, egli è stato visitato dal medico generalista il 4 agosto 2022 per (…) e gli è stata prescritta una terapia con (…) per 20 giorni, (…) e (…) (cfr. atto SEM […] -36/2), che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente, che nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che è altresì necessario osservare che il ricorrente si è mostrato molto reticente, sia a ad effettuare un chiarimento (…), sia ad iniziare la terapia proposta dagli specialisti (cfr. atto SEM […] -30/2, 34/2 e 35/3), che di conseguenza, all'autorità inferiore non può certamente essere rimproverato di non aver proceduto al necessario controllo specialistico di follow-up; che infatti, non risulta che tali controlli siano stati fissati, né che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro federale e che la stessa gli abbia negato un consulto (…) rispettivamente una visita medica, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che tale conclusione è tuttora attuale, non essendovi elementi per ritenere che la stessa sia nel frattempo peggiorata,

D-3883/2022 Pagina 12 che in seguito, per quanto riguarda l'accesso alle cure, come da prassi del Tribunale e come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, la Francia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente, che altresì, l'insorgente non ha mai asserito di aver richiesto delle cure mediche in Francia e che queste gli siano state rifiutate, che i rifugiati riconosciuti, possono inoltre contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifiche; che gli obblighi della Francia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifiche), che spetta dunque all'insorgente rivolgersi alle autorità per fare valere il suo diritto ad avere accesso alle prestazioni mediche (cfr. art. 30 direttiva qualifiche), che inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'insorgente potrà adire i tribunali francesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), che di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Francia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9), che dalle carte processuali non emergono ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento,

D-3883/2022 Pagina 13 che alla luce di quanto sopra, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento in Francia, che per quanto riguarda la necessità di avere un alloggio adeguato, innanzitutto si rileva che conformemente all'art. 32 direttiva qualifiche, il ricorrente ha il diritto ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Francia; che in secondo luogo, egli non ha mai dichiarato che le autorità francesi non gli abbiano messo a disposizione un alloggio consono; che pertanto, non vi sono elementi per ritenere che ciò non lo sarà in futuro, che per quanto riguarda i timori dell'insorgente in merito alla sua sicurezza in Francia, si rileva in primo luogo che tali dichiarazioni non sono supportate da alcun elemento concreto; che in secondo luogo, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Francia è uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata e non vi sono indizi indicanti che le autorità francesi non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; che in caso di problemi il ricorrente dovrà rivolgersi alle autorità di polizia, che per i motivi di cui sopra, egli non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità francesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del medesimo; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,

D-3883/2022 Pagina 14 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3883/2022 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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