Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.07.2011 D-3844/2011

12. Juli 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,050 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asilo (altro) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 luglio 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3844/2011 Sentenza del 12 luglio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 luglio 2011 / N […].

D-3844/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 1° febbraio 2011 in Svizzera; i verbali d'audizione del 23 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 5 luglio 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 5 luglio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 6 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 7 luglio 2011); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 7 luglio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

D-3844/2011 Pagina 3 che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a C._______ (cfr. verbale 1, pag. 1); che egli avrebbe lasciato la Nigeria il 15 aprile 2005 con l'obiettivo di migliorare la sua situazione economica (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5); che l'interessato sarebbe partito da C._______ in auto e recato, in un primo tempo, in Niger da dove sarebbe poi ripartito, sempre per mezzo dell'auto, giungendo in Libia da dove si sarebbe imbarcato per D._______ (Italia); che avrebbe soggiornato in Italia dal 25 aprile 2005 fino al 1° febbraio 2011; che, in quest'ultima data, avrebbe preso un treno da E._______ e sarebbe giunto in territorio elvetico dove ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.); che, nella decisione del 5 luglio 2011, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi in quanto il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che, ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;

D-3844/2011 Pagina 4 che, nel ricorso, l'insorgente ammette di non essere vittima di persecuzioni specifiche da parte del governo o di terze persone ma ritiene di essere vittima di una grave situazione economica che metterebbe a repentaglio la possibilità d'avere una vita dignitosa; che egli ribadisce che la sua richiesta porta sull'assenza di prospettive per quanto concerne la sicurezza economica e che la situazione in Nigeria non può essere definita come sicura (cfr. ricorso, pag. 2); che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire umano, quali i trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché le situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o

D-3844/2011 Pagina 5 per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come enunciata all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza d'infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero alla povertà ed al susseguente intento di migliorare questa situazione; che allega che la madre adottiva sarebbe deceduta ed egli non sarebbe più in grado di pagarsi l'affitto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che egli ha, altresì, confermato di non aver mai avuto problemi in patria, né con le autorità o con la giustizia né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5); che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire che la ragione che l'avrebbe spinto a lasciare il suo Paese sarebbe la situazione di grande povertà (cfr. ricorso, pag. 2), senza tuttavia corroborare in maniera concreta l'esposizione per lui, in patria, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed all'art. 3 Conv. tortura; che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;

D-3844/2011 Pagina 6 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e referenze ivi citate); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, con un'esperienza professionale come venditore ambulante (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha, altresì, degli amici in patria e nondimeno la parrocchia del suo villaggio che l'ha già sostenuto nel momento del bisogno (cfr. verbale 2, pag. 5); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria;

D-3844/2011 Pagina 7 che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

D-3844/2011 Pagina 8 che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3844/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

D-3844/2011 — Bundesverwaltungsgericht 12.07.2011 D-3844/2011 — Swissrulings