Corte IV D-3842/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 6 agosto 2008 Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet e Gérald Bovier, cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria (domanda di restituzione del termine); decisione dell'UFM del 18 aprile 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3842/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 23 novembre 2005, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. 2. Il 27 aprile 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha ritenuto siccome inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento e ha pronunciato l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera. 3. Il 26 settembre 2007, l'UFM ha informato l'interessato della sua intenzione di revocare l'ammissione provvisoria, invitandolo a determinarsi. L'interessato non ha dato seguito a tale richiesta. 4. Il 18 aprile 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria all'interessato e ha pronunciato l'esecuzione dell'allontanamento. 5. Il 10 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, la restituzione del termine ricorsuale, l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria nonché la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. 6. Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 7. Il TAF è pure competente per statuire nei casi di domande di restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Pagina 2
D-3842/2008 Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pag. 233). 8. Nel suo gravame, il ricorrente afferma che la suddetta decisione dell'UFM del 18 aprile 2008 gli è stata notificata il più presto il 21 aprile 2008. Sostiene, inoltre, che non sarebbe stato in grado di presentarsi all'appuntamento presso il Consultorio giuridico del SOS Ticino il 20 maggio 2008 a causa di uno stato febbrile. L'impedimento sarebbe cessato il 24 maggio 2008 ([...]). Fa valere di non avere compreso la dinamica procedurale, che sarebbe analfabeta e che per conseguenza gli elementi emersi nel presente caso, se cumulati, dovrebbero condurre a ritenere che egli sarebbe stato impedito, senza sua colpa, di ricorrere nei termini di legge. 9. 9.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento; entro lo stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al ricorrente. 9.2 L'inoltro della domanda di restituzione dei termini e il compimento dell'atto omesso entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento sono condizioni di ricevibilità (JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, all'art. 35 OG, n. 3.2, pag. 251 segg. e n. 4, pag. 254). 9.3 Nel caso concreto l'atto omesso, ovvero il ricorso nonché la domanda di restituzione di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e, per conseguenza, ne consegue che detta domanda è ricevibile. 9.4 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del Pagina 3
D-3842/2008 termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Infine, un insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve, decisione impugnata necessitante di una traduzione, mancata disponibilità di un mandatario - può anch'esso costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza, e giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 10 pag. 88 seg.). 9.5 Questo Tribunale osserva nel caso di specie che il richiedente non ha fatto valere nel menzionato scritto, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non imputabile a propria colpa, che l'avrebbe impedito dall'agire entro il termine stabilito, ossia il 23 maggio 2008 (decisione dell'UFM del 18 aprile 2008 notificata il 23 aprile 2008). Infatti, la malattia del ricorrente, ovvero uno stato febbrile, comprovata da un certificato medico del 3 giugno 2008, non rientra nella fattispecie della grave malattia. Anche se costretto a restare nel suo appartamento dal 19 al 23 maggio 2008, il richiedente sarebbe stato comunque in grado di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. Inoltre, non soccorre l'insorgente l'allegazione di essere analfabeta e quindi di non essersi reso conto dell'importanza d'agire e di fare tutto quanto in suo potere per non lasciare spirare il termine di ricorso. Infatti, lo stesso ha chiesto all'UFM, tramite scritto del 30 aprile 2008, di potere esaminare gli atti, menzionando la fattispecie della decisione, ovvero la revoca dell'ammissione provvisoria, e ha motivato la sua richeista proprio con l'eventualità di presentare ricorso. Pertanto, il ricorrente non solo aveva capito il contenuto della decisione dell'UFM, ma anche l'eventuale prossimo passo procedurale da intraprendre, prima ancora che egli si rivolgesse a SOS Ticino per farsi rappresentare. Pagina 4
D-3842/2008 9.6 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito, senza colpa, al ricorrente d'agire in tempo utile. 10. In considerazione di quanto precede, il TAF osserva che il termine per l'inoltro del ricorso non è stato rispettato. Il gravame è pertanto irricevibile. 11. Con la presente sentenza, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 5
D-3842/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Il ricorso è irricevibile. 3. La domana d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 6