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Corte IV D-3822/2015
Sentenza d e l 2 6 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nata il (…), Serbia, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 11 giugno 2015 / N (…).
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Fatti: A. L'interessata, cittadina serba di etnia rutena, con ultimo domicilio a B._______ (Serbia) ha presentato domanda d'asilo in Svizzera in data 4 maggio 2015. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di avere lasciato la Serbia principalmente a seguito di problemi avuti con D.S. da (…) 2014. D.S. l'avrebbe infatti minacciata e insultata pubblicamente (cfr. verbale d'audizione del 12 maggio 2015 [di seguito: verbale 1], pag. 6; verbale d'audizione del 1° giugno 2015 [di seguito: verbale 2], F34, pag. 5), sui media sarebbe stata trattata da fascista e separatista ucraina, membro di un'organizzazione nazista e D.S. avrebbe pure istigato al suo linciaggio (cfr. ibidem). A seguito degli insulti pubblici di D.S., altre persone l'avrebbero insultata e minacciata su Internet e sui media (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7; verbale 2, F34, pag. 5). La richiedente avrebbe poi avuto dei problemi – indipendenti da quelli con D.S. – con un altro uomo, M.M, che l'avrebbe importunata telefonicamente (cfr. verbale 1, pag. 6, verbale 2, F96-F98, pag. 13). Ella avrebbe depositato una denuncia alla polizia e sarebbe stata interrogata, tuttavia l'uomo non sarebbe stato ancora giudicato (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, F99, pag. 14). In aggiunta a tutto ciò, sarebbe anche stata aggredita sulla soglia di casa sua da B.V. che avrebbe pure tentato di violentarla (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F35, pagg. 6-7). Anche in questo caso avrebbe denunciato l'accaduto. Infine, qualche giorno prima di espatriare avrebbe scoperto che una procedura penale era stata aperta contro di lei (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F109-F116, pagg. 14- 15). A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto diversi estratti di articoli stampati da Internet in lingua serba, la denuncia fatta contro M.M., una lettera all'ombudsman, la risposta del ministro degli interni, una lettera di risposta del segretariato generale, così come diversi indirizzi internet di video. B. Con decisione dell'11 giugno 2015, notificata alla richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A16/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione
D-3822/2015 Pagina 3 dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Serbia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. C. In data 17 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 giugno 2015) l'interessata è insorta contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla relativa concessione dell'asilo, in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria ed eventualmente al rimando dell'effetto della decisione. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta di spese e ripetibili. Infine, ha richiesto di non comunicare e non trasmettere informazioni agli organi governativi serbi. A sostegno del ricorso quali mezzi di prova ha allegato e commentato estratti di pagine Internet in lingua serba. D. L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data 19 giugno 2015. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
D-3822/2015 Pagina 4 In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano. Pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Nella fattispecie la richiedente è cittadina serba. Il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014). 4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
D-3822/2015 Pagina 5 pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 Nella decisione querelata la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti. In primo luogo, dei pregiudizi ad opera di terze persone sarebbero rilevanti in materia d'asilo unicamente nel caso in cui lo Stato non adempirebbe il suo obbligo di protezione oppure qualora non sarebbe in grado di garantire tale protezione. La SEM rileva innanzitutto che in Serbia, dopo l'entrata in vigore nel 2002 di una legge per la protezione e la libertà delle minoranze etniche, la situazione delle minoranze si sarebbe distesa anche se episodi isolati di soprusi ad opera di terzi non potrebbero essere esclusi. Tuttavia, lo Stato non approverebbe né sosterrebbe tali soprusi. I pregiudizi fatti valere dalla richiedente costituirebbero poi atti penalmente reprensibili in Serbia. Per ciò che concerne gli insulti verbali nonché le minacce proferite da D.S, si tratterebbe di soprusi commessi da terze persone private e dagli atti non sarebbe deducibile che tali esternazioni punibili penalmente sarebbero state effettuate su commissione dello Stato serbo. Lo stesso varrebbe per i pregiudizi subiti ad opera di terzi. Sarebbe poi chiaro che le autorità dovrebbero sforzarsi a punire nel limite delle loro possibilità tali soprusi, ragione per cui l'effettività della protezione dello Stato dovrebbe essere considerata data. Dagli atti risulterebbe in seguito che la polizia serba avrebbe registrato le sue denunce ed avrebbe inoltrato le cause al ministero pubblico di Belgrado, dove sarebbero ancora pendenti. La presunzione secondo cui le autorità di perseguimento penali non le accorderebbero la protezione necessaria sarebbe dunque fondata unicamente su delle speculazioni infondate e non potrebbe essere dedotto dagli atti che i colpevoli non verrebbero puniti. Di conseguenza si potrebbe ritenere una protezione adeguata da parte dello Stato d'origine. Per quanto attiene alla procedura penale aperta contro la richiedente poco prima dell'espatrio, l'autorità inferiore rileva che tale apertura non costituirebbe una persecuzione ai sensi della legge sull'asilo, al contrario costituirebbe un atto legittimo dello Stato serbo. Pertanto, le future misure delle autorità non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Inoltre, a seguito della legge sulla minoranza etnica in vigore in Serbia, si potrebbe escludere che la procedura non sia equa a causa della sua appartenenza etnica. Di conseguenza, essendo l'apertura di un procedimento penale non rilevante in materia d'asilo, la questione della verosimiglianza potrebbe essere lasciata aperta nella fattispecie.
D-3822/2015 Pagina 6 Pertanto, l'autorità inferiore ha concluso che le dichiarazioni dell'interessata sarebbero irrilevanti in materia d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 5.2 Aggravandosi contro la decisione della SEM la ricorrente ha contestato le considerazioni dell'autorità inferiore. Ella sarebbe infatti espatriata dopo un anno di false accuse, insulti, minacce e calunnie subite a causa delle sue attività di attivista. Nessuna autorità serba avrebbe reagito, non le avrebbero fornito protezione e non avrebbero punito gli autori di tali minacce e neppure le organizzazioni non governative avrebbero potuto aiutarla. Di conseguenza, non avrebbe potuto far altro che espatriare per poter salvare la sua vita. La richiedente avrebbe indagato e rivelato pubblicamente le operazioni di reclutamento da parte di D.S. di giovani uomini serbi che venivano poi pagati per andare a combattere in Ucraina in favore della Russia e di conseguenza sarebbe stata discriminata a causa della sua appartenenza ad una minoranza etnica nonché in quanto donna poiché le donne non dovrebbero farsi notare e interferire in questioni politiche. Al ricorso ha allegato e commentato numerosi estratti di pagine Internet in lingua serba quali mezzi di prova. In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria ed eventualmente ritardare l'effetto della decisione della SEM. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta di spese e ripetibili. Infine, ha richiesto di non comunicare e non trasmettere informazioni agli organi governativi serbi. 6. Preliminarmente, dal gravame non appare chiaro se l'insorgente stia chiedendo o meno la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Qualora fosse il caso, il Tribunale rileva che giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. Sia come sia, con la pronuncia della presente sentenza, tale conclusione ricorsuale, per quanto ricevibile, è senza oggetto. In secondo luogo, circa la richiesta di non trasmettere informazioni alle autorità serbe, si osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LAsi è
D-3822/2015 Pagina 7 vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicate dati relativi a una domanda d'asilo. Orbene, dagli atti non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato tale disposizione o che abbia intenzione di farlo in futuro, per il che tale censura ricorsuale, per quanto ricevibile, è respinta. 7. Circa i motivi d'asilo dell'interessata, il Tribunale ritiene che come rettamente considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano irrilevanti. 7.1 Innanzitutto va rilevato che la ricorrente dichiara di essere stata vittima di una persecuzione ad opera di terze persone, ovvero di D.S. e di suoi sostenitori, di M.M. e di B.V.. Delle persecuzioni ad opera di terze persone non sono in principio rilevanti in materia d'asilo, lo sono unicamente qualora lo Stato non adempia il suo obbligo di protezione oppure qualora non sia in grado di garantire protezione. Come già rettamente rilevato dalla SEM, nessuno Stato è in grado di proteggere i suoi cittadini contro ogni sopruso ad opera di terzi. Nella fattispecie, la ricorrente si è rivolta in tutti e tre i casi alla polizia denunciando le minacce, l'aggressione e le molestie subite da parte di D.S., M.M. e B.V.. Dagli atti non vi sono indizi per dedurre che lo Stato serbo abbia sostenuto, approvato oppure commissionato tali atti. Invero, quando l'interessata si è rivolta alla polizia, essa ha registrato le denunce, l'ha sentita ed ha trasmesso le cause aperte al ministero pubblico di Belgrado e le denunce sono a tuttora pendenti (cfr. verbale 2, F70, F73, F77, pag. 11, F108, pag. 14). Come anche affermato dall'insorgente stessa, il fatto di non avere più notizie concernenti le denunce ancora non significa che le autorità siano rimaste inerti (cfr. verbale 2, F74, pag. 11), al contrario l'averle registrate, sentito l'interessata, aperto delle procedure e trasmesso il tutto al ministero pubblico di Belgrado costituisce un indizio importante per concludere che le autorità serbe sono disposte a fornire protezione all'interessata e sono in grado di farlo. La circostanza secondo cui ancora nessuno è stato giudicato o arrestato nella fattispecie non permette neppure di ritenere il contrario. Più in particolare, per quanto concerne l'aggressione subita sulla soglia di casa da parte di B.V., il Tribunale rileva che non ci sono elementi per ritenere che la polizia e il ministero pubblico non abbiano adempiuto ai loro obblighi e abbiano spostato intenzionalmente la sua deposizione per permettere a
D-3822/2015 Pagina 8 B.V. di lasciare la Serbia. Invero, tale atteggiamento sarebbe contrario alla logica, alle misure di istruzione e alla procedura messa in atto dalla polizia per identificare l'aggressore. Oltracciò, il Tribunale non ravvede neppure come la sua appartenenza etnica alla minoranza rutena, tra l'altro tardivamente allegata (cfr. verbale 2, F127, pag. 16; ricorso, pag. 3) e non meglio argomentata, possa causare dei pregiudizi alla ricorrente. Ella non ha indicato in che maniera la sua etnia sarebbe rilevante nella fattispecie e dagli atti non vi sono elementi che permettano allo scrivente Tribunale di ritenere che le autorità serbe non le accorderanno protezione in ragione della sua etnia. Infine, va rilevato che l'insorgente si è rivolta ad altre autorità per esporre i suoi problemi e in questi casi ha sempre ricevuto una risposta dalle autorità. In particolare, il segretariato generale l'ha informata che le sue questioni venivano trasmesse al ministero degli interni (cfr. mezzo di prova n. 10; verbale 2, F119, pag. 15). Ciò costituisce un indizio che i suoi problemi sono presi in considerazione e stimati seriamente dalle autorità serbe. Il fatto che l'ombudsman non abbia potuto aiutarla (cfr. verbale 2, F105-F106, pag. 14) non modifica tale valutazione. In conclusione, nemmeno i mezzi di prova allegati al ricorso possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione. Di conseguenza, il timore dell'interessata di non venir protetta dalle autorità serbe è frutto unicamente di speculazioni e non è basato su alcun elemento concreto. Pertanto, in assenza di elementi concreti contrari, può essere ritenuta una protezione adeguata da parte della Serbia. 7.2 Infine, vi è ancora da analizzare se la procedura penale aperta contro l'interessata costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo. Innanzitutto, conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). Eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno
D-3822/2015 Pagina 9 o l'altro di questi motivi (cfr. ibidem). Questo "politmalus" è in particolare da ritenere qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto o qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. ibidem). Inoltre, una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ibidem), in altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Nella fattispecie, stando alle dichiarazioni dell'interessata, una denuncia sarebbe stata depositata nei suoi confronti e un procedimento penale sarebbe stato aperto. Tuttavia, non sarebbe a conoscenza né dello stato di tale procedura né di cosa sarebbe accusata (cfr. verbale 2, F109-F116, pagg. 14-15). In relazione al procedimento penale non vi è alcun indizio concreto che si tratti di un procedimento abusivo. D'altro canto, non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa beneficiare in Patria della necessaria assistenza giuridica e, di conseguenza, della garanzia di potersi difendere adeguatamente. Inoltre, non vi sono indizi che permettano di ritenere che l'eventuale espiazione della pena costituisca una violazione dei diritti fondamentali. In siffatte circostanze, nemmeno su questo punto, v'è ragione di concludere che il procedimento penale abbia alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo. 7.3 In conclusione, per tutte queste ragioni, le allegazioni della ricorrente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.
D-3822/2015 Pagina 10 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Conv. rifugiati). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso la Serbia è sotto tale aspetto pacifico.
D-3822/2015 Pagina 11 In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessata rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Attualmente in Serbia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale e che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Serbia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi. Per di più l'insorgente si trova nella situazione favorevole di essere giovane, scolarizzata, con uno studio di economia e di architettura d'interni (cfr. verbale 1, pagg. 3-4) e con esperienza professionale quale impiegata assicurativa e quale agente immobiliare (cfr. verbale 2, F18 e F23, pagg. 3- 4). Altresì in Patria dispone di una solida rete sociale, ritenuto che i genitori ed un fratello ci vivono. Inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
D-3822/2015 Pagina 12 9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata. 10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.4 Giusta l'art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi, su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44. Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, nella fattispecie la ricorrente non è dispensata dal pagamento delle spese procedurali. Di conseguenza, un patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi non può esserle nominato.
D-3822/2015 Pagina 13 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3822/2015 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: