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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2009 D-3802/2006

20. Juli 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,062 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25...

Volltext

Corte IV D-3802/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 luglio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio), Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Carlo Monti. A._______, dichiaratosi nato il (...), Camerun, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 novembre 2004 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3802/2006 Fatti: A. Il (...), l'interessato, cittadino camerunese, originario di B._______ nella provincia Sud-Ovest del Camerun, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato in (...) per il timore d'essere imprigionato per un periodo indeterminato e d'essere picchiato ulteriormente dalla polizia nonché dagli altri detenuti. Egli sarebbe stato fermato dalla polizia, mentre guidava la moto di X. che l'avrebbe incaricato di consegnare una scatola a Y., membro di un partito denominato “C._______”. Le autorità, nell'ambito di un controllo della licenza della moto, visti i documenti contenuti nella scatola, l'avrebbero accusato di furto nonché di diffusione di documenti illegali. Sarebbe quindi stato imprigionato prima nella gendarmeria di B._______ per tre giorni, dove sarebbe stato vittima di pestaggi da parte della polizia, dopo di che sarebbe stato trasferito in un carcere a lui ignoto, nel quale essendo stato il più giovane, avrebbe dovuto evacuare quotidianamente gli escrementi di tutti e sarebbe stato picchiato dai detenuti che avrebbero voluto estorcergli dei soldi. L'interessato sarebbe quindi fuggito la prima o la seconda settimana di (...), eludendo i controlli a seguito della distrazione di una guardia e nascondendosi nel bosco, e si sarebbe prima recato a D._______ con un camion, per poi prendere una nave con la quale avrebbe raggiunto E._______ in un luogo a lui ignoto. In seguito sarebbe entrato in Svizzera a bordo di un camion in data (...). B. Tramite decisione del 25 novembre 2004, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo, notificata all'interessato il 1° dicembre 2004 (cfr. risultanze processuali) ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 dicembre 2004, il richiedente, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una Pagina 2

D-3802/2006 domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 19 gennaio 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 26 gennaio 2005, la CRA ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso ed a determinarsi sulla possibile sussistenza di un vizio nella decisione relativa alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 23, nonché in merito ad una possibile violazione del diritto d'essere sentito, siccome il risultato dell'esame radiologico non sarebbe stato comunicato al ricorrente affinché quest'ultimo potesse esprimersi. F. Il 15 febbraio 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 17 marzo 2005, la CRA ha concesso al ricorrente un termine fino al 29 marzo 2005 per introdurre l'atto di replica. Questo termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, il TAF dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi Pagina 3

D-3802/2006 dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Egli non avrebbe convinto l'autorità della sua minore età, non avendo segnatamente presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, l'interessato avrebbe dato l'impressione di essere una persona intelligente e sicura di sé durante le audizioni effettuate. Peraltro, avrebbe l'aspetto d'un maggiorenne sulla foto e l'esame osseo avrebbe avuto come esito un'età superiore ai 19 anni. Per di più, la sua carriera lavorativa, in particolare le sue attività quale (...) e (...) indicherebbero un'età superiore a quella da lui dichiarata. In aggiunta, secondo la prassi della CRA sarebbe impossibile che un minorenne abbia viaggiato da solo dall'Africa fino in Svizzera. Inoltre, si sarebbe contraddetto sul numero delle persone presenti nella sua cella, Pagina 4

D-3802/2006 dichiarando nella prima audizione che sarebbero state 13, per poi allegare nella seconda audizione che sarebbe stato da solo. Peraltro, non avrebbe saputo indicare le date precise del fermo, della fuga nonché del contenuto della scatola. Per di più, non sarebbe stato in grado di spiegare il significato dell'abbreviazione “C._______”, nonostante avesse lavorato per un certo periodo con un membro del suddetto partito. In aggiunta, non sarebbe comprensibile che l'insorgente sia riuscito a fuggire così facilmente dalla prigione. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato, in sostanza, che le contraddizioni evidenziate dall'UFM non sussisterebbero. Inoltre, ha ribadito la sua minore età, allegando di essere più maturo di un ragazzo della sua età, in quanto costretto a lavorare fin da piccolo, dopo essere stato abbandonato da sua madre. Infine, sarebbe irrilevante la differenza d'età stabilita dal referto radiologico, siccome inferiore ai tre anni. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che non sussisterebbe una violazione del diritto di essere sentito, siccome il ricorrente da un lato avrebbe preso conoscenza dell'esame osseo con l'edizione dell'incarto dell'UFM (in data 17 dicembre 2004) e quindi un eventuale vizio sarebbe stato sanato e, dall'altro lato, non avrebbe neppure censurato tale fatto nel gravame. Peraltro, l'autorità inferiore ha segnalato che l'autore del gravame avrebbe ancora l'occasione di prendere posizione in sede di ricorso. Per di più, nel frattempo, l'insorgente sarebbe diventato maggiorenne. Infine, l'UFM ha proposto la reiezione del ricorso. 6. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso Pagina 5

D-3802/2006 della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (GICRA 2001 n. 22 e relativo riferimento). Peraltro, incombe al richiedente medesimo l'onere della prova della minore età. Ciò avviene segnatamente in virtù d'un esame dell'insieme delle allegazioni determinanti (GICRA 2000 n. 19, consid. 8b, pag. 188). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 6.2 Nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio. In particolare, nel corso della procedura di prima istanza ed in sede di ricorso, ha dichiarato di non averne mai posseduti (cfr. audizioni del 1° marzo 2004 pag. 3, del 2 aprile 2004 pag. 3 e ricorso pag. 3). Nonostante egli sia stato sollecitato a produrne per dimostrare la minorità, egli tuttora non ha prodotto alcunché, sebbene egli soggiorni in Svizzera dal (...), ovvero da ormai da più di cinque anni. Inoltre, per quanto riguarda il suo aspetto fisico riportato sulla foto agli atti, l'insorgente dimostra più dei 17 anni dichiarati al momento dell'inoltro della richiesta d'asilo. Per di più, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni (più precisamente: maggiore o uguale a 19), ovvero un'età che si differenzia significativamente dall'età dichiarata. Peraltro, non soccorre la censura sollevata dall'autore del gravame, secondo cui la differenza tra l'età indicata e quella stabilita dal referto radiologico non sarebbe rilevante, in quanto inferiore ai tre anni, ritenuto che tale scarto minimo assume rilevanza unicamente in materia di inganno sull'identità. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argo-mentazioni ricorsuali, v'è ragione di ritenere come maggiorenne l'insorgente già al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. 7. 7.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito fosse stato concesso (v. Decisioni del Tribunale federale [DTF] Pagina 6

D-3802/2006 122 consid. 4a, pag. 469 e GICRA 2006 n. 20, consid. 3.2, pag. 215). Tuttavia, è possibile rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò è solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo (DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia, anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per motivi d'economia procedurale, questa pratica deve rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo, ritenuto, altresì, che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). La prassi in materia d'asilo è di non procedere alla riparazione nei casi in cui la violazione del diritto di essere sentito costituisce un vizio grave di procedura (GICRA 1994 n. 1). 7.2 Nella fattispecie, l'UFM non ha concesso il diritto di essere sentito al ricorrente sul fatto di essere stato ritenuto maggiorenne prima della redazione della querelata decisione, ovvero dopo la fine della seconda audizione. In questo contesto, l'UFM non si è preoccupato, prima di decidere di ritenere il richiedente maggiorenne, di sentire cosa quest'ultimo avesse da dire in merito, al fine di avere un quadro completo delle argomentazioni per potere decidere. In tal senso la decisione dell'UFM può ritenersi viziata. 7.2.1 In relazione alla procedura di prima istanza, il richiedente, essendo stato protetto come un minorenne non accompagnato ed avendo avuto un curatore presente alla seconda audizione, ossia dopo lo svolgimento dell'esame radiologico, ha potuto beneficiare del trattamento riservato ai minorenni non accompagnati. Pertanto, da questo punto di vista il richiedente non è stato svantaggiato dal vizio di forma costatato. 7.2.2 Per di più, questo Tribunale rileva che l'aver considerato da parte dell'UFM il richiedente come maggiorenne in fine di procedura, ha avuto come prima conseguenza immediata la notifica della decisione Pagina 7

D-3802/2006 dell'autorità di prime cure direttamente all'interessato e non alla persona di fiducia, che, peraltro, il Cantone F._______ non ha mai nominato ufficialmente nella fattispecie. In tale ambito, il TAF constata che il ricorrente è stato in grado di inoltrare il suo atto di ricorso tempestivamente, rispettando le esigenze previste dalla procedura amministrativa in materia di forma e contenuto. Peraltro, l'UFM ha garantito al ricorrente l'accesso agli atti e lo stesso ha potuto esprimersi in sede di ricorso sugli stessi, in particolare circa il fatto di essere minorenne. 7.2.3 La seconda diretta conseguenza della ritenuta maggiore età è la mancata presa in considerazione da parte dell'autorità inferiore, in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, delle norme inerenti alla protezione dei fanciulli non accompagnati. Tale mancanza è comunque, nel frattempo divenuta priva d'oggetto, ritenuto che, attualmente, avendo ormai 22 anni, il ricorrente è incontestabilmente maggiorenne. 7.2.4 In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene che, nella fattispecie, date le particolari circostanze precitate, il vizio di forma sopraevocato può essere eccezionalmente considerato non grave e pertanto sanabile per il tramite della presente procedura di ricorso. Infatti, allo stato attuale delle cose, il ricorrente non può ritenersi essere stato svantaggiato, perlomeno non in maniera irreparabile, dall'errore formale commesso dall'autorità di prime cure. Ogni altra misura corrisponderebbe a sconfinare nel formalismo eccessivo e contravverrebbe al principio dell'economia di procedura, ritenuto segnatamente il tempo trascorso dall'emissione della decisione dell'autorità inferiore fino ad oggi. 8. 8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). Pagina 8

D-3802/2006 8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 9. 9.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Infatti, il ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Basti, rilevare che non soccorre il ricorrente l'affermazione ricorsuale secondo cui non si sarebbe contraddetto in merito al numero dei detenuti, in quanto dal contesto del racconto da lui esposto nell'ambito della prima audizione si rileva chiaramente che egli intendesse la prigione, dove sarebbe stato portato dopo tre giorni trascorsi in gendarmeria, come luogo dove avrebbe condiviso la cella con altri 12 detenuti. Infatti, egli ha menzionato di essere stato il più giovane in cella nella prigione (cfr. audizione del 1° marzo 2004 pag. 4) e le altre persone, che l'avrebbero condivisa con lui, gli avrebbero detto di esservi rinchiuse da 20 anni, ragione per la quale sarebbe fuggito (cfr. ibidem pag. 5). Pertanto, egli si è effettivamente contraddetto su questo punto nell'ambito della seconda audizione nella quale ha dichiarato di essere stato da solo in cella (cfr. audizione del 1° aprile 2004 pag. 11). Inoltre, l'insorgente non ha menzionato durante la prima audizione il fatto di essere stato picchiato dai detenuti in prigione. Ciò è sorprendente, in quanto tale episodio sarebbe Pagina 9

D-3802/2006 accaduto poco prima del suo espatrio. Peraltro, non è riuscito a datare precisamente quando sarebbe stato fermato dalla polizia, indicando soltanto il mese e l'anno, ovvero (...) (cfr. audizioni del 1° marzo 2004 pag. 4 nonché del 1° aprile 2004 pag. 9). Per di più, non ha saputo indicare il significato dell'abbreviazione “C._______”, nonostante abbia lavorato varie volte per G._______ ed il suo partito (cfr. audizione del 1° aprile 2004 pag. 9). Infine, gli atti commessi non costituiscono manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno non v'è ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Camerun di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che fossero veri. Visto quanto precede, l'UFM a giusta ragione ha ritenuto il racconto dell'insorgente come inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi. 9.2 Per conseguenza, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 11. 11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Camerun possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o Pagina 10

D-3802/2006 degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). Il TAF osserva nondimeno che in Camerun non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale quale (...) e (...). Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente sua zia e, visto l'inverosimiglianza del suo racconto, non è escluso che conosca anche il domicilio di suo padre nonché quello delle sue due sorelle, ciò che renderebbe molto più ampia la sua rete sociale di quanto abbia allegato finora. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare Pagina 11

D-3802/2006 un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. In aggiunta, i cinque anni di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Infatti, il ricorrente ha trascorso l'infanzia e la maggior parte dell'adolescenza fino ad almeno l'età di 17 anni (cfr. sopra consid. 6.2 sulla minorità) in Camerun. Per di più, l'insorgente non ha famigliari in Svizzera. Pertanto, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subirà uno sradicamento culturale importante, ritenuto altresì il suo grado d'integrazione dal profilo socioculturale maggiore in Camerun che in Svizzera. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata (RU 2007 5488), legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006 4745-4767) come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. 11.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 11.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Pagina 12

D-3802/2006 12. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-3802/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 14

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