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Bundesverwaltungsgericht 03.11.2010 D-3714/2010

3. November 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,682 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Revoca dell'asilo | Revoca dell'asilo; decisione dell'UFM del 23 april...

Volltext

Corte IV D-3714/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 3 novembre 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Robert Galliker, cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Vietnam, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'asilo; decisione dell'UFM del 23 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3714/2010 Fatti: A. L'interessato, cittadino vietnamita, ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera in data 29 settembre 1990. Con decisione del 7 febbraio 1991, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (attualmente e di seguito: UFM) gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed accordato asilo in Svizzera. B. Tramite decreto d'accusa (di seguito: DA) della Procura pubblica (...) (di seguito: PP) del 5 luglio 1996, cresciuto in giudicato il 22 luglio 1996, l'interessato è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e condannato alla pena di cinque giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno. C. Tramite DA emesso dall'"Amtsstatthalteramt" di B._______ in data 21 agosto 1996 e cresciuto in giudicato il 7 ottobre 1996, l'interessato è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e condannato al pagamento di una multa di CHF 300.-. D. Il 20 marzo 1997 l'interessato è stato messo a beneficio di un permesso di dimora tipo C. E. In data 11 aprile 1997, l'allora Sezione degli stranieri del Canton Ticino ha ammonito l'interessato che, in caso di recidiva o comportamento scorretto da parte sua, l'avrebbe sanzionato con misure amministrative, quali l'espulsione dalla Svizzera. F. Tramite DA della PP del 21 aprile 1997, cresciuto in giudicato il 7 maggio 1997, l'interessato è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e condannato al pagamento di una multa di CHF 200.-. G. Con sentenza del 27 gennaio 2009, l'interessato è stato riconosciuto colpevole di violenza carnale nei confronti della moglie dalla Corte delle assise correzionali di C._______ e condannato ad una pena Pagina 2

D-3714/2010 detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. H. H.a Il 16 marzo 2010, l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione di revocare l'asilo pronunciato a suo favore. Detto Ufficio, infatti, basandosi sulla condanna del 27 gennaio 2009 e la pena detentiva comminata (cfr. punto G), ha considerato che egli avrebbe commesso reati particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), che giustificherebbero la revoca dell'asilo. L'UFM ha pertanto invitato l'interessato a determinarsi in merito. H.b Tramite scritto del 30 marzo 2010, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni in merito alla revoca dell'asilo prospettatagli dall'autorità di prime cure. In sostanza, citando le norme della LAsi e la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo relative alla revoca dell'asilo, ha sottolineato come la nozione di reati particolarmente riprensibili presupporrebbe un'indegnità qualificata e, quindi, la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile ostativo alla concessione dell'asilo di cui all'art. 53 LAsi. Benché non contesti il reato di violenza carnale da lui commesso nei confronti della moglie e considerato che, a suo dire, il diritto degli stranieri (art. 62 cpv. 1 lett. b [recte: art. 62 lett. b] della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [RS 142.20, LStr]) prevede la revoca del permesso di domicilio in presenza di una condanna ad una pena detentiva superiore ai due anni, l'interessato ha ritenuto che un'eventuale revoca dell'asilo per coloro che godono di una protezione internazionale quale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo dovrebbe avvenire in presenza di sanzioni più pesanti rispetto a quelle previste dalla LStr per persone che non necessitano di alcuna protezione internazionale. Inoltre, la pena a cui è stato condannato sarebbe di poco superiore al minimo della sanzione prevista dal Codice penale svizzero per il reato di violenza carnale e, altresì, sospesa condizionalmente, cosa che indicherebbe che il giudice avrebbe tenuto conto di determinate circostanze a suo favore, quali, ad esempio, il fatto che fosse incensurato. Pertanto, la misura prospettata di revoca dell'asilo sarebbe, nel suo caso, particolarmente sproporzionata. Pagina 3

D-3714/2010 H.c Tramite decisione del 23 aprile 2010, l'UFM ha revocato l'asilo all'interessato giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha dapprima ritenuto che la giurisprudenza definirebbe quali atti particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi quei reati corrispondenti alla nozione di crimine sancita dall'art. 10 cpv. 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311) e punibili con una pena importante. Rinviando alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2003 n. 11, ha altresì sostenuto che per la definizione di un reato come particolarmente riprensibile sarebbe determinante la pena prevista dalla legge e non quella pronunciata nel caso concreto. Essendo la pena prevista per il reato di violenza carnale la detenzione da uno a dieci anni, la stessa sarebbe da considerarsi importante, ragione per cui il reato commesso dall'interessato sarebbe particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. I. In data 25 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM del 23 aprile 2010, chiedendo l'annullamento del provvedimento litigioso e l'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Egli ha dapprima considerato che la nozione di reati particolarmente riprensibili presupporrebbe, per giurisprudenza consolidata, la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi e che la misura di revoca dell'asilo dovrebbe essere rispettosa del principio della proporzionalità. Pur non volendo minimizzare il suo comportamento e non negando la spregevolezza dell'atto commesso nei confronti della moglie, l'insorgente ha sottolineato come la sanzione comminata nel suo caso non parrebbe particolarmente severa, se relazionata al massimo della pena prevista dal CP per il reato commesso, tantopiù che sarebbe stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. Inoltre, i precedenti penali che lo riguano risalirebbero a quattordici anni or sono, non permetterebbero di considerarlo un delinquente solito a commettere reati, ma, soprattutto, non sarebbero gravi a tal punto da condurre, unitamente al reato di stupro, alla revoca dell'asilo. La misura di revoca dell'asilo ordinata dall'UFM sarebbe pertanto sproporzionata. J. Tramite decisione incidentale del 4 giugno 2010, il Tribunale ha Pagina 4

D-3714/2010 esonerato il ricorrente, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, dal pagamento di un anticipo a copertura delle spese processuali ed ha, nel contempo, invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. K. Tramite scritto del 9 giugno 2010, l'UFM ha ritenuto che il memoriale di ricorso non conterrebbe elementi o mezzi di prova suscettibili di modificare le sue conclusioni ed ha, pertanto, rinviato ai considerandi del provvedimento impugnato e proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), rese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. d n. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi e 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). Pagina 5

D-3714/2010 5. 5.1 5.1.1 A titolo preliminare, è d'uopo rilevare che i reati di cui l'insorgente è stato l'autore prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei tre reati commessi dal luglio 1996 al maggio 1997) non sono in ogni caso rilevanti per giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Essendo infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un nuovo motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è inammissibile, mancando una disposizione transitoria in tal senso (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/3 consid. 3). Per la presente procedura di revoca dell'asilo fa dunque stato unicamente il reato di cui si è reso colpevole il ricorrente a partire dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire il reato di stupro perpetrato il 13 aprile 2007. 5.1.2 Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di 20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto – con la ridefinizione del concetto di "crimine" – ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da Pagina 6

D-3714/2010 qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità. Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti tramite tale misura deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7). 5.2 5.2.1 Nel caso in disamina, la motivazione dell'UFM è da ritenersi carente sotto due punti di vista. Inanzitutto, l'argomento dell'istanza di prime cure secondo cui "Déterminante pour l'identification d'un crime comme étant de caractère particulièrement répréhensibles est la menace de sanction prévue par la loi et non pas la sanction prononcée dans le cas particulier" misconosce che – al fine di definire un reato come particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi – non fa stato unicamente la pena comminata per lo stesso nel CP (che, ad ogni modo, come visto sopra e ai sensi dell'art. 53 LAsi, deve essere superiore ai tre anni), bensì la sua intensità, la quale, a sua volta, è da valutare segnatamente in base alla pena inflitta dall'autorità giudiziaria. Difatti, l'UFM si è limitato a constatare che il reato di stupro è sanzionato dal CP con una pena detentiva di uno a dieci anni, concludendo alla revoca dell'asilo, senza confrontarsi in alcun modo con le particolarità del caso concreto, quali la pena comminata e la Pagina 7

D-3714/2010 natura del reato e, pertanto, senza motivare in quale misura il reato in questione andrebbe oltre al "semplice" reato riprensibile ai sensi dell'art. 53 LAsi. In ogni caso, in presenza di un reato ritenuto particolarmente riprensibile secondo i criteri testé menzionati, la misura di revoca deve essere ponderata di caso in caso e risultare proporzionata a quanto l'autorità intende perseguire con la stessa. Tuttavia, dalla decisione impugnata non emerge che l'autorità inferiore si sia in alcun modo confrontata con tale aspetto. 5.2.2 Ad ogni modo, il Tribunale reputa la misura di revoca dell'asilo come non giustificata nella fattispecie. Infatti, se da un lato, la pena prevista per il reato di stupro è di minimo un anno fino ad un massimo di dieci anni di detenzione (cfr. art. 190 cpv. 1 CP), ragione per cui il reato perpetrato dall'insorgente è da qualificarsi come riprensibile ai sensi dell'art. 53 LAsi, dall'altro lato, sebbene detta sanzione sia, senz'ombra di dubbio, considerevole, la pena inflitta al ricorrente dall'autorità giudiziaria non rappresenta una sanzione particolarmente severa: difatti, è stata fissata a due anni di carcere, che corrispondono a meno di un quarto della pena detentiva massima prevista. Inoltre, la medesima è stata – seppur per un periodo di prova non trascurabile di cinque anni – sospesa condizionalmente. A ciò si aggiunge il fatto che, dal 1999 fino ad oggi, l'insorgente ha compiuto un unico reato penalmente rilevante, il quale, sebbene deplorevole, è rimasto confinato alle mure domestiche, senza che altre persone, oltre la moglie, siano state messe in pericolo in qualche maniera. L'atto compiuto dal ricorrente, pertanto, non si distingue per la sua particolare intensità. In considerazione di ciò, lo stesso non può essere considerato particolarmente riprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. 5.2.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha a torto revocato l'asilo al ricorrente. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata dell'UFM del 23 aprile 2010 è annullata. 6. Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto. Pagina 8

D-3714/2010 7. Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 200.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-3714/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili di CHF 200.-. 4. Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10

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