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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-3698/2018

11. Dezember 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,861 Wörter·~29 min·3

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame) | Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame o una domanda multipla); decisione della SEM del 23 maggio 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3698/2018

Sentenza dell ’ 11 dicembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), B._______, nata il (…), Iran, entrambi patrocinati dall’avv. Andrea Rigamonti, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame o una domanda multipla); decisione della SEM del 23 maggio 2018 / N (…).

D-3698/2018 Pagina 2

Fatti: A. Gli interessati, A._______ e B._______, cittadini iraniani con ultimo domicilio a (…), sono espatriati illegalmente nell’agosto del 2013 presso Orumieh con due loro figli maggiorenni di nome C._______ e D._______. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, essi si sono recati in Svizzera, depositandovi una domanda d’asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atti A3 e A4). B. L’ulteriore figlio dei richiedenti, E._______ (ora F._______; N […]), è giunto in Svizzera già nel luglio del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritrasferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di soggiorno è successivamente giunto in scadenza il 5 luglio del 2008 proprio a causa di tale separazione. Il 26 maggio del 2009 egli ha quindi depositato una domanda d’asilo presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto provenire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quando aveva quattordici anni, segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informative. Prima che l’autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._______, con scritto del 10 dicembre 2012, ha ritirato la sua domanda d’asilo, e ciò dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un’altra cittadina svizzera il 19 aprile del 2012 (cfr. dossier d’appoggio N […]). C. Dal canto suo, A._______, padre di E._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo politicamente sin dalla rivoluzione islamica iraniana. A tal riguardo egli ha addotto che nei primi anni ‘80 le autorità gli avrebbero inizialmente impedito di frequentare l’università, per poi riammetterlo a patto che evitasse di svolgere attività politiche. Egli sarebbe inoltre stato spesso nel mirino delle autorità, che talvolta sarebbero venute a cercarlo. Sempre a causa di questo suo profilo, l’interessato sarebbe stato sfavorito nella sua carriera in seno all’agenzia statale delle telecomunicazioni. Parimenti, sia lui che i suoi famigliari sarebbero stati messi sotto pressione dalle autorità. In particolare, il figlio C._______ avrebbe riscontrato alcune problematiche nel corso del servizio militare e la figlia D._______ sarebbe stata esclusa dagli studi. Dopo aver presentato questi antefatti il richiedente ha proseguito il suo esposto, riallacciandosi ai

D-3698/2018 Pagina 3 fatti riguardanti il figlio E._______ e avvalendosi di atti configuranti una persecuzione riflessa (cfr. atto A17). Chiamata a sua volta ad esprimersi nell’ambito dell’audizione ex art. 29 LAsi, B._______ ha sostanzialmente confermato la versione fornita dal marito (cfr. atto A18). D. Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo degli interessati, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separate decisioni, ha parimenti respinto le domande d’asilo ed ha ordinato l’esecuzione dell’allontanamento dei due restanti figli degli interessati C._______ e D._______. E. In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 17 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con un primo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Anche i figli degli interessati, con ricorsi separati, sono insorti contro le rispettive decisioni. F. Con sentenza del 14 dicembre 2017, il Tribunale ha respinto l’impugnativa in composizione ordinaria (numero di ruolo D-4396/2015). Il Tribunale, con separate decisioni, ha pure respinto le impugnative dei figli. G. Con scritto del 24 gennaio 2018 intitolato “domanda di riesame e sospensione dell’allontanamento”, i ricorrenti si sono rivolti alla SEM chiedendo l’annullamento della decisione del 15 giugno 2015, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine hanno inoltre richiesto di essere ammessi provvisoriamente per inesigibilità ed inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Medesima cosa hanno fatto, separatamente, i figli. Nell’ambito di detta domanda gli interessati hanno segnatamente versato agli atti i loro certificati di battesimo e delle foto che li ritraggono nel corso del sacramento, una dichiarazione del 5 gennaio 2018 di A._______, un estratto del periodico “(…)” risalente al giugno del 2017, delle foto dei ricorrenti presso il centro cristiano di G._______, delle dichiarazioni di diversi

D-3698/2018 Pagina 4 esponenti del clero, alcuni estratti di testate giornalistiche, una dichiarazione del Municipio di H._______, il diploma universitario di A._______ e due certificati medici riguardanti entrambi gli interessati. H. Il 14 marzo 2018 l’autorità di prima istanza, dopo aver qualificato la richiesta degli interessati quale domanda multipla, l’ha respinta, pronunciando contestualmente il loro allontanamento ed ordinandone l’esecuzione siccome lecito, esigibile e possibile. La decisione è cresciuta in giudicato senza che fosse presentata alcuna impugnativa. La SEM ha parimenti respinto le domande multiple e ordinato l’esecuzione dell’allontanamento dei figli. Anche queste decisioni sono cresciute in giudicato incontestate. I. Con ulteriore “domanda di riesame e sospensione dell’allontanamento” dell’11 maggio 2018, gli interessati hanno quindi richiesto alla SEM la riconsiderazione della decisione del 14 marzo 2018. Medesima cosa hanno fatto, separatamente, i figli C._______ e D._______. In tale contesto gli interessati hanno innanzitutto preannunciato il matrimonio dei loro due figli invocando una violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e famigliare in caso di allontanamento da quest’ultimi e dallo stesso E._______. Nel prosieguo del loro scritto, i coniugi hanno poi addotto di aver partecipato ad una manifestazione in favore dei dissidenti iraniani così come ad una celebrazione religiosa. Essi hanno poi richiesto una rivalutazione del rischio dovuto alla loro conversione al cristianesimo, già considerato dalla SEM nella decisione del 14 marzo 2018. I due, che avrebbero già ricevuto i sacramenti del battesimo, sarebbero invero già da diversi anni attivi in seno alla comunità cristiana del (…). Essendo gli interessati in Svizzera da ormai cinque anni e considerato che la loro conversione avrebbe avuto ampia eco nella comunità evangelica, vi sarebbe da ritenere un forte rischio di persecuzione in caso di contatti con le autorità iraniane. Da ultimo, i richiedenti asilo hanno rammentato che la situazione politica in cui verserebbe l’Iran congiuntamente alla loro conversione ed allo stato di salute di A._______ sarebbero di ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento. In relazione a suddetta richiesta, gli interessati hanno prodotto delle dichiarazioni dell’Ufficio circondariale di Stato civile relative alle procedure preparatorie dei matrimoni dei figli, delle fotografie riguardanti delle manifestazioni svoltesi in Svizzera tra il marzo e l’aprile del 2018, un’altra dichiarazione di un esponente del clero nonché ulteriore documentazione medica.

D-3698/2018 Pagina 5 J. Il 23 maggio 2018, la SEM ha respinto anche quest’ultima richiesta e ciò dopo averla nuovamente qualificata come domanda multipla. La SEM ha in primo luogo constatato l’inapplicabilità in casu dell’art. 8 CEDU, il quale tutelerebbe avantutto la famiglia nucleare e ciò solo in presenza di una relazione stretta ed effettiva con un titolare di un diritto di presenza assicurato. Circa la conversione al cristianesimo degli interessati, l’autorità di prima istanza ha rilevato come l’esposizione mediatica degli interessati non possa essere considerata tale da aver suscitato l’interesse delle autorità iraniane. Successivamente ha rinviato a quanto già esposto nell’ambito della decisione del 14 marzo 2018, ossia che non vi sarebbero da temere persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo in assenza di un grado di esposizione accresciuto. Infine, nemmeno la partecipazione alla manifestazione contro il regime iraniano lascerebbe trasparire un timore fondato di subire misure persecutorie. La SEM ha respinto anche le domande multiple dei figli. K. Con ricorso del 25 giugno 2018 i ricorrenti sono insorti contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato, rispettivamente l’ammissione provvisoria in Svizzera per causa d’inesigibilità e di inammissibilità; in subordine la restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo accertamento dei fatti; contestualmente la coordinazione della procedura ricorsuale con quelle riguardanti i figli C._______ e D._______ i quali, con ricorsi separati, sono pure loro insorti contro le rispettive decisioni; il tutto con protesta di spese e ripetibili. A mente dei ricorrenti, l’autorità di prima istanza avrebbe sottovalutato i rischi derivanti dalla loro conversione al cristianesimo. Questi avrebbero invano tentato di far recepire alla SEM che i cittadini iraniani convertiti facenti ritorno in patria sarebbero oggetto di persecuzioni e di rappresaglie da parte del Ministero della sicurezza interna. I ricorrenti si sarebbero battezzati il 21 maggio del 2017 dopo un lungo percorso iniziato dapprima in Iran ed in seguito in Svizzera. Tale circostanza avrebbe del resto anche avuto risonanza nel periodico “(...)”, distribuito in tutta la Svizzera. Inoltre, i coniugi vivrebbero la loro fede in modo concreto, recandosi alle funzioni religiose e contribuendo alla vita parrocchiale quale volontari. Con ciò, il loro profilo sarebbe particolarmente sensibile e ad alto rischio di persecuzione. Del resto da un rapporto del 7 giugno 2018 della Schweizerische Flüchtlingshilfe, da loro allegato, si evincerebbero diversi elementi critici che gli insorgenti elencano nella loro impugnativa. Su tale base, prose-

D-3698/2018 Pagina 6 guono i ricorrenti, non si potrebbe che osservare come la SEM abbia erroneamente concluso a loro sfavore. In primis, la diffusione del succitato periodico non sarebbe priva di rilevanza, dal momento che lo Stato iraniano effettuerebbe attività di sorveglianza capillare anche all’estero; sorveglianza che passerebbe proprio attraverso il controllo dei mezzi di comunicazione religiosa. La loro esposizione sarebbe del resto aumentata anche dalla partecipazione alle manifestazioni contrarie al regime. In tal senso, le fotografie prodotte dinanzi all’autorità di prima istanza lascerebbero intendere un’identificazione dei coniugi da parte delle guardie della Rivoluzione, il cui occhio vigile si avvarrebbe di agenti anche all’estero. Dal rapporto prodotto si evincerebbe infatti che i cittadini iraniani facenti ritorno in patria incorrerebbero nel rischio concreto di subire persecuzioni e procedimenti giudiziari per il solo fatto di essersi convertiti. In specie, tutta la famiglia finirebbe per venir trattenuta per gli accertamenti del caso e sarebbe inoltre esposta al rischio di subire rappresaglie. Ciò costituirebbe a tutti gli effetti una violazione dell’art. 3 CEDU. Non di meno, il solo fatto di non poter più vivere liberamente la propria fede sarebbe contrario all’art. 9 CEDU. Per queste stesse ragioni, il provvedimento di allontanamento non potrebbe in alcun modo essere eseguito. A ciò si aggiungerebbero le imminenti nozze dei figli C._______ e D._______ e la conseguente violazione dell’art. 8 CEDU in caso di rinvio dei ricorrenti. Da ultimo, occorrerebbe tenere in debita considerazione il fatto che entrambi i ricorrenti soffrirebbero di problemi di natura psichiatrica. B._______ sarebbe inoltre affetta da ipotiroidismo autoimmune allorché ad A._______ sarebbe già stato diagnosticato il diabete. L. Con decisione incidentale del 4 luglio 2018, il Tribunale, preso atto dell’assenza di motivi particolari per rinunciarvi, ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 19 luglio 2018, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali. Il 18 luglio 2018 gli insorgenti hanno tempestivamente corrisposto la somma richiesta. M. Con dichiarazione scritta del 20 marzo 2019 D._______ ([…]) ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso del 25 giugno 2018, avendo ottenuto un permesso di dimora a seguito di matrimonio. Con decisione del 27 marzo 2019 il Tribunale l’ha quindi stralciato dai ruoli (cfr. procedura D- 3696/2018). N.

D-3698/2018 Pagina 7 Con dichiarazione scritta del 22 gennaio 2020 anche C._______ ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso del 25 giugno 2018, essendo intenzionato a rientrare in Iran. Il 18 febbraio 2020 egli ha poi effettivamente lasciato la Svizzera alla volta della sua madrepatria. Con decisione del 2 marzo 2020 il Tribunale ha quindi parimenti stralciato il suo ricorso dai ruoli (cfr. procedura D-3700/2018). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono limitati: l’autorità competente procede difatti

D-3698/2018 Pagina 8 spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che il ricorso avversa una decisione della SEM riguardante una domanda multipla. Nell’ambito di una domanda multipla ai sensi dell’art. 111c LAsi vanno esaminati i motivi che non si riferiscono alla procedura d’asilo anteriore (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5). Si tratta infatti di una nuova domanda riguardante motivi d’asilo intervenuti dopo il passaggio in giudicato della decisione precedente (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1). Non di meno, va rammentato che in presenza di una sentenza del Tribunale, i fatti rilevanti attinenti ai motivi già invocati e giunti a conoscenza dell’interessato susseguentemente alla pronuncia della sentenza ed i mezzi di prova decisivi ritrovati posteriormente alla stessa ma già esistenti, rientrano nell’ambito dei motivi di revisione ai sensi dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile su rinvio dell’art. 45 LTAF, e non riguardano dunque la presente procedura ricorsuale. Di principio, sono dunque le sole circostanze prodottesi dopo la sentenza del Tribunale D-4396/2015 del 14 dicembre 2017 ad essere oggetto di disamina. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità

D-3698/2018 Pagina 9 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 6. 6.1 Poste le debite premesse, occorre ora valutare se i timori dei ricorrenti quanto al rischio di subire atti pregiudizievoli a causa della loro conversione al cristianesimo siano o meno fondati. 6.2 Si osserva che secondo le stesse allegazioni degli insorgenti ed i mezzi di prova allegati, detta circostanza si è prodotta antecedentemente alla sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017. Ciò nonostante, non risulta che gli interessati si siano avvalsi di detto motivo d’asilo nell’ambito della procedura ricorsuale ordinaria. È sì vero che parte dei mezzi di prova attestanti la professione della fede cristiana risulta successiva, ma è altrettanto innegabile che la stessa conferma per la gran parte un’evenienza già intervenuta in precedenza. Sia quel che sia, la questione non appare in specie decisiva, dal momento che, per i motivi che seguono, la conversione degli interessati non giustifica il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo.

D-3698/2018 Pagina 10 6.3 Secondo una consolidata prassi del Tribunale, di principio in Iran la sola conversione dall’islam al cristianesimo non conduce a una persecuzione dell’individuo in questione da parte dello Stato. Non di meno, il fatto di essere diventati cristiani nel contesto iraniano può essere causa di persecuzioni rilevanti ai fini del diritto all’asilo, se il convertito non rispetta la posizione di assoluto potere della religione islamica, di modo che la conversione verrebbe percepita come un attacco allo Stato dal regime teocratico al potere. Ciò è il caso se in Svizzera la fede è praticata in maniera attiva e osservabile dall’esterno (con intenzioni perfino evangelizzanti) e se, nel singolo caso, si può presumere che in patria le autorità siano venute a conoscenza di tale maniera di esercitare la propria fede. In caso di conversione all’estero, nel singolo caso deve quindi essere esaminato, oltre alla verosimiglianza della conversione, anche il grado di esposizione pubblica delle persone toccate (cfr. sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31; F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11; DTAF 2009/28 consid. 7.3.5 e sentenza del Tribunale D- 4795/2016 del 15 marzo 2019 consid. 6.2.1 e 6.2.5). 6.4 Nella fattispecie la verosimiglianza della conversione degli insorgenti non è messa in dubbio, per cui si pone la questione di sapere se essi, in caso di ritorno in patria, sarebbero esposti a una persecuzione da parte delle autorità iraniane a causa della loro maniera attiva e visibile dall’esterno di professare la religione. I ricorrenti appartengono alla comunità evangelica di G._______, seguono le funzioni religiose e partecipano agli incontri di volta in volta proposti ai membri di questa comunità; il tutto avviene, però, sempre all’interno della comunità stessa. Paradigmatico di ciò è il fatto che del loro battesimo sia stata data notizia dal periodico “(...)”. Pur ammettendo che tale rivista possa varcare i confini cantonali, essa si indirizza ai membri delle altre comunità evangeliche della Svizzera piuttosto che ai membri di altre religioni (cfr. dichiarazione del pastore I._______, contenuta nella busta “mezzi di prova” [atto C2]). Parimenti, dal fatto che i ricorrenti hanno preso parte alla giornata organizzata dalla (…) si può dedurre unicamente che essi hanno una vita attiva nella comunità evangelica (cfr. documentazione contenuta nella busta “mezzi di prova” [atto C2]). L’esposizione pubblica della fede o un’attività di diffusione della stessa non sono, invece, ravvisabili. La sola partecipazione dei ricorrenti a una manifestazione a Berna in favore di cristiani perseguitati in Iran (cfr. fotografie contenute nella busta “mezzi di prova” [atto C2]) non è in grado di modificare questo giudizio. Altri elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane siano giunte a conoscenza della conversione degli insorgenti non si evincono dagli atti all’inserto. Infine, gli interessati non hanno alle-

D-3698/2018 Pagina 11 gato né dagli atti emerge che sarebbero ricercati dalle autorità della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi, è escluso che i ricorrenti abbiano un grado di esposizione pubblica tale da doversi ammettere che le autorità iraniane percepiscano la loro conversione quale attività antistatale. Sebbene non direttamente attinente all’oggetto dell’impugnativa, vi è poi da segnalare che il figlio degli insorgenti, C._______, risulta aver fatto recentemente ritorno in Iran, allorché egli stesso faceva poc’anzi valere il timore di subire delle persecuzioni per via della conversione dei genitori; pur ammettendo che non si tratta di un aspetto direttamente riconducile alle loro persone, è evidente che anche tale evento non depone a favore della tesi degli insorgenti. 6.5 In conclusione, visto quanto precede, va negato che la conversione al cristianesimo dei ricorrenti configuri un rischio di subire persecuzioni in caso di rientro in patria. 7. In virtù di quanto sopra esposto la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai ricorrenti, per il che il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Per quel che riguarda la presenza in Svizzera dei figli J._______ e K._______, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 10.1), secondo le quali gli interessati non hanno reso verosimile avere un rapporto di dipendenza particolare con loro. Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata.

D-3698/2018 Pagina 12 9. 9.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10. 10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che, per quanto

D-3698/2018 Pagina 13 riguarda il rispetto dei diritti umani, attualmente l’esecuzione dell’allontanamento in Iran non risulta essere in generale inammissibile (cfr. sentenza del Tribunale E-5026/2019 del 25 novembre 2019 consid. 8.3). Non vi è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell’ambito di una valutazione d’insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante i ricorrenti abbiano chiesto asilo all’estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, alla luce delle sentenze della CorteEDU A. contro Svizzera del 19 dicembre 2017, 60342/16, n. 26-31 e F.G. contro Svezia del 23 marzo 2016, 43611/11 e per gli stessi motivi di cui sopra, non vi è il timore che le autorità iraniane espongano gli insorgenti a seri pregiudizi (cfr. supra consid. 6.5). È ora d’uopo determinare se, come ritenuto dagli insorgenti in sede ricorsuale, l’esecuzione dell’allontanamento sia compatibile con l’art. 8 CEDU. Seppure questo articolo, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). L’art. 8 CEDU tutela innanzitutto la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero le relazioni tra coniugi come pure tra genitori e figli minorenni che coabitano (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono anche beneficiare della protezione dell’art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne. Ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l’appello al principio dell’unità della famiglia presuppone – oltre ad una relazione stretta, effettiva ed intatta – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessaria un’assistenza permanente (cfr. tra le altre: sentenza del TF 2C_729/2014 del 22 giugno 2015 consid. 3.6; DTF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid.

D-3698/2018 Pagina 14 1d; DTAF 2009/8 consid. 5.3.2 e 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti; 2007/45 consid. 5.3). Orbene, nella fattispecie va rilevato che i figli dei ricorrenti presenti in Svizzera non rientrano più nella nozione di famiglia nucleare, poiché maggiorenni. Pertanto, soltanto un rapporto di dipendenza particolare nei confronti degli stessi permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell’unità della famiglia. Tuttavia, dalle allegazioni degli interessati non risulta un rapporto di dipendenza particolare, invero dagli atti all’incarto non emerge che l’aiuto dei figli sia indispensabile. Gli insorgenti non hanno infatti handicap né malattie gravi. Non si trovano dunque in un rapporto di dipendenza particolare nei confronti dei figli presenti in Svizzera ai sensi della giurisprudenza precitata relativa all’art. 8 CEDU. 10.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione litigiosa, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11. 11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

D-3698/2018 Pagina 15 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell’esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della loro situazione personale, dall’altro. 11.2 Nella fattispecie, in varie città dell’Iran attualmente vi sono delle proteste di piazza contro il regime al governo ma non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-5473/2019 del 25 novembre 2019 consid. 5.2.1). Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il signor A._______ è pensionato e la signora B._______ prima dell’espatrio aveva uno studio di cosmetica. Con la rendita di vecchiaia che riceveva il signor A._______ e le entrate dello studio di cosmetica della signora B._______ gli insorgenti mantenevano la famiglia e sono riusciti ad accantonare il denaro sufficiente per finanziare il viaggio in Svizzera. Una volta tornati in patria, quindi, i ricorrenti potranno riprendere la vita che conducevano prima dell’espatrio. La loro situazione personale, conseguentemente, permette di concludere al carattere esigibile dell’esecuzione dell’allontanamento. Infine, i ricorrenti hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria. Da un esame degli atti di causa non emerge, però, la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Sebbene la signora B._______ per curare i propri problemi di salute debba assumere antistaminici e Tirosint, non le sono necessari ulteriori trattamenti (cfr. relazioni cliniche del L._______ e del M._______, contenute nella busta “mezzi di prova” [atto C2]). Anche il signor A._______ deve assumere psicofarmaci e inoltre essere preso a carico regolarmente (cfr. certificato medico del N._______, contenuto nella busta “mezzi di prova” [atto C2]). In Iran però attualmente non vi è un’acuta carenza di medicinali (cfr. Human Rights Watch, "Maximum Pressure" – US Economic Sanctions Harm Iranians’ Right to Health, 01.10.2019, < https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iran1019sanctions_w eb.pdf >, consultato il 10 novembre 2020, pag. 31) e vi sono sia psichiatri che cliniche psichiatriche (cfr. World Health Organization – Regional Office for the Eastern Mediterranean, Islamic Republic of Iran health profile 2015, 2016, < http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_1926 5.pdf?ua=1 >, consultato il 10 novembre 2020, pag. 23).

D-3698/2018 Pagina 16 11.3 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). I ricorrenti dispongono infatti delle loro carte d’identità originali, emesse dal loro Paese d’origine e tutt’ora valide. Usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile. 13. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 750.– versato il 18 luglio 2018. 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3698/2018 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 18 luglio 2018. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-3698/2018 — Bundesverwaltungsgericht 11.12.2020 D-3698/2018 — Swissrulings