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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2009 D-3695/2009

16. Juni 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,824 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-3695/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nata il (...), Mongolia, e sua figlia B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 maggio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3695/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato per sé e, in veste di rappresentante, per sua figlia in data 23 novembre 2008, i verbali d'audizione delle interessate del 18 dicembre 2008 e 20 maggio 2009, la decisione dell'UFM del 29 maggio 2009, notificata alle interessate in data 2 giugno 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla ricorrente) il ricorso inoltrato dalle interessate l'8 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-3695/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, le interessate hanno dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima dell'espatrio, dimora ad D._______ (Mongolia), che le richiedenti hanno affermato di essere espatriate il (...) per sfuggire al compagno della madre, che l'avrebbe picchiata in diverse occasioni ed abusato sessualmente della figlia di quest'ultima, avviandola alla prostituzione; che la ricorrente, a causa del compagno, sarebbe stata ingiustamente accusata dalle autorità di gestire un traffico di prostituzione e quindi posta in stato di fermo per un giorno; che, per paura del compagno, le interessate avrebbero lasciato casa e negozio e sarebbero espatriate munite di passaporto in direzione della E._______; che a F._______ avrebbero consegnato i passaporti al passatore e proseguito in minibus fino a G._______, raggiungendo H._______ in treno in data (...), che, nella decisione del 29 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalle ricorrenti sono inverosimili siccome inattendibili e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione delle interessate a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, le ricorrenti rimandano a quanto già esposto in sede di audizione, contestano di avere fornito dichiarazioni vaghe, definiscono le contraddizioni rilevate dall'UFM tra il racconto della madre e quello della figlia come "lievi divergenze" e lamentano una decisione frettolosa da parte dell'autorità inferiore; che le richiedenti sostengono inoltre che vi sarebbero sufficienti indizi di persecuzione per una decisione materiale e che, in caso di rientro in Patria, sarebbero esposte ai trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Pagina 3

D-3695/2009 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che le stesse sostengono, infine, che la figlia starebbe praticando (...) e dovrebbe, in data (...), sottoporsi ad un intervento chirurgico presso l'ospedale, ragione per cui un loro allontanamento sarebbe, oltre che inammissibile, pure inesigibile, che, in conclusione, le ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che le stesse hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, le ricorrenti non sono riuscite ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, le isorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche Pagina 4

D-3695/2009 censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che basta rilevare, in particolare, che sia la ricorrente che sua figlia si sono contraddette su diversi aspetti centrali della loro vicenda; che per quel che riguarda la ricorrente, ad esempio, ella si è contraddetta in merito all'inizio della relazione con il suo compagno, dichiarando dapprima di essersi messa insieme a quest'ultimo nel (...) (cfr. verbale audizione della madre [in seguito: verbale audizione M] del 18 dicembre 2008 pag. 4), per poi, in un secondo momento, limitare il rapporto intrattenuto con lui al periodo dal (...) al (...) (cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 5/D31); che anche in merito alla data della consegna di soldi da parte di due conoscenti, la ricorrente si è contraddetta palesemente, indicando, durante la prima audizione, la data precisa del (...) (cfr. verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 5), e menzionando, durante la seconda audizione, vagamente il mese di (...) (cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 6/D33); che anche circa l'asserito stato di fermo la ricorrente non ha reso dichiarazioni attendibili, contraddicendosi ad esempio sulla durata dell'arresto (verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 5: "un giorno in polizia", verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 6/ D33: "sono rimasta una notte in quel posto") e sottacendo, durante la prima audizione, dettagli importanti sulle circostanze del fermo resi appena in fase di seconda audizione (quali l'asserito obbligo datole di denudarsi e le asserite accuse mosse nei suoi confronti, cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 6/D33), dando in tal guisa l'impressione di avere narrato, in seconda audizione, un racconto volutamente arricchito di dettagli per i bisogni della causa; che in merito alle asserite percosse subite da parte del compagno (che rappresenterebbero uno dei motivi del suo espatrio [cfr. ad es. verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 4] e per le quali, quindi, ci si potrebbe ragionevolmente attendere una precisa collocazione temporale), la ricorrente si esprime in maniera del tutto inattendibile, indicando dapprima vagamente che queste sarebbero iniziate nel (...) (cfr. verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 5), per poi far invece risalire il loro inizio all'evento concreto del fermo in polizia nel (...) (cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 8/D49); che la Pagina 5

D-3695/2009 dichiarazione della figlia secondo cui ella sarebbe stata stuprata dal compagno della madre una (...) di volte (cfr. verbale audizione della figlia [in seguito: verbale audizione F] del 18 dicembre 2008 pag. 4), non combacia – benché trattasi, a loro detta, del motivo principale dell'espatrio suo e di sua madre – con l'allegazione successiva secondo cui, invece, gli stupri sarebbero accaduti settimanalmente fino alla metà di (...) (cfr. verbale audizione F del 20 maggio 2009 pag. 6/D40-41), e quindi ben più di una (...) di volte; che anche circa il luogo dove avrebbe confessato gli stupri alla madre, la figlia si è contraddetta senza valida giustificazione (cfr. ibidem, pag. 9/D70); che la ricorrente e la figlia si sono contraddette a vicenda su più punti decisivi del racconto, come ad esempio in merito al momento del "chiarimento" rispettivamente litigio con il compagno della madre (avvenuto "una sera" qualsiasi secondo la madre [cfr. verbale audizione M del 20 maggio 2009 pag. 10/D55], rispettivamente subito dopo la confessione alla madre degli stupri subiti secondo la figlia [cfr. verbale audizione F del 20 maggio 2009 pag. 8/D64]); che, infine ed alla luce dei gravi abusi che avrebbe perpetrato loro il partner della madre, mal si comprende come la ricorrente e la figlia abbiano aspettato e continuato a subire le sue percosse rispettivamente i suoi stupri per più di (...) anni la madre, rispettivamente quasi un (...) la figlia, prima di decidere di espatriare, nonostante, a loro detta, avessero bisogno di un appoggio di un uomo (cfr. verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 5); che neanche si capisce come mai le ricorrenti, durante il lungo lasso di tempo menzionato, non l'abbiano mai denunciato presso le autorità rispettivamente non si siano spostate in un'altra regione della Mongolia, bensì abbiano optato di primo acchito per la soluzione più estrema dell'espatrio; che vi è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dalla ricorrente e da sua figlia a sostegno della loro domanda d'asilo sia inverosimile; che il mezzo di prova presentato dalla ricorrente (un'asserita convocazione in polizia), alla luce anche del fatto che la ricorrente si è – come già evidenziato – contraddetta circa la durata e le circostanze del fermo, non è atto ad invalidare tale conclusione, trattandosi di un formulario prestampato compilato a mano e che facilmente si presta a falsificazioni, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che le ricorrenti non possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale Pagina 6

D-3695/2009 futuro agire illegittimo da parte del compagno della madre nei loro confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale Pagina 7

D-3695/2009 delle ricorrenti, entrambe (...); che la madre, infatti, gode di una formazione scolastica di (...) anni ed universitaria (cfr. verbale audizione M del 18 dicembre 2008 pag. 2) ed era in grado, fino all'espatrio, di sostenersi da sola grazie alla (...) (cfr. ibidem); che la figlia gode anch'essa di formazione scolastica e di esperienza professionale (cfr. verbale audizione F del 18 dicembre 2008 pag. 2); che entrambe non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, non soccorre le ricorrenti l'allegazione ricorsuale secondo cui la figlia dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico in data (...), tenuto conto del fatto che nessun certificato medico atto ad attestare la tipologia rispettivamente l'urgenza dell'intervento è stato mai versato agli atti; che lo stesso dicasi per i problemi legati alla frequentazione di sedute di (...) da parte della figlia, ritenuto che – alla luce della copia della cartella degli appuntamenti allegata all'atto ricorsuale, per altro quasi per nulla leggibile – il solo fatto di fissare appuntamenti terapeutici non dimostra di per sé l'eventuale gravità del problema a monte e che in Mongolia la (...) è da considerarsi un servizio facilmente accessibile, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che le ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 8

D-3695/2009 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-3695/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10

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