Corte IV D-3669/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 maggio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Martin Zoller, giudice; cancelliere Jean-Marie Meraldi. A._______ ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 maggio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3669/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 dicembre 2008, la decisione del 14 agosto 2009 dell'UFM che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 14 ottobre 2009, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato del 17 settembre 2009, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 20 aprile 2010, i verbali d'audizione del (...) relativi all'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) e al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 18 maggio 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. rilevanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax in data 25 maggio 2010 e in originale in data 26 maggio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 Pagina 2
D-3669/2010 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda e di essere originario della città di Mosul, che, inoltre, egli ha dichiarato di aver inoltrato la sua seconda domanda d'asilo per i medesimi motivi per cui ha depositato la prima, senza che si siano aggiunte nuove ragioni (cfr. verbale 2 pag. 1), che egli, peraltro, ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...) e di essersi recato in Italia, e di non aver mai fatto ritorno in Patria (cfr. verbale 1 pag. 6), che, nella decisione del 18 maggio 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa, che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura, come egli stesso riconosce, sarebbero esattamente gli stessi presentati nel corso della prima procedura e già reputati inverosimili nella sua decisione del 14 agosto 2009, che, per di più, l'UFM dichiara che l'esame LINGUA, avvenuto nel corso della prima procedura d'asilo, in data 12 giugno 2009, avrebbe Pagina 3
D-3669/2010 permesso di stabilire che, l'interessato sarebbe originario di una delle tre province nordirachene Duhok, Erbil e Suleimaniya, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e considerato l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, tenuto conto che egli sarebbe originario di Mosul (Irak) e non della zona di B._______, come l'UFM riterrebbe erroneamente; che, inoltre, egli sarebbe in grado di fornire documenti atti a provare la sua origine, motivo per il quale chiede che gli venga concesso del tempo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione negativa dell'UFM del 14 agosto 2009, a seguito della sentenza del TAF del 14 ottobre 2009 d'inammissibilità del ricorso, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), Pagina 4
D-3669/2010 che, infatti, il ricorrente stesso ha affermato espressamente che i motivi da lui invocati sono gli stessi che nel quadro della prima procedura (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 1), che, per conseguenza, l'UFM rettamente ha deciso di non entrare nel merito secondo l'art. 32 cpv. 2 let e LAsi, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, nelle tre province nord-irachene di Dohul, Erbil e Suleimaniya non vige, al Pagina 5
D-3669/2010 momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e che la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq, che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, in base all'esame LINGUA del 12 giugno 2009 l'UFM, nella decisione concernente la prima procedura d'asilo, ha escluso la provenienza del ricorrente da Mosul e ritenuto lo stesso originario di una delle tre province precitate e molto probabilmente di B._______, che agli atti di causa non vi sono attualmente elementi che permettano di discostarsi da tale valutazione, che, in tale ambito, la richiesta del ricorrente di avere più tempo per provare la sua provenienza da Mosul, oltre che ad essere generica, è da considerarsi pretestuosa e volta unicamente a guadagnare del tempo, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe e gode di esperienza professionale come (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, dispone in Patria di una rete famigliare, ovvero sua madre, sua sorella e uno zio materno (cfr. verbale 1 pag. 4), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 6
D-3669/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-3669/2010 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, C._______ (via fax, per l 'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - D._______, (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione: Pagina 8