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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2012 D-3633/2012

19. Juli 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,025 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 giugno 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3633/2012

Sentenza d e l 1 9 luglio 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 giugno 2012 / N […].

D-3633/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 15 marzo 2012; i verbali d'audizione del 27 marzo 2012 (di seguito: verbale 1) e del 29 maggio 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 15 giugno 2012, notificata all'interessato in data 19 giugno 2012 (cfr. act. A 15/1); il ricorso del 6 luglio 2012 (timbro del plico raccomandato: 9 luglio 2012; data d'entrata: 10 luglio 2012);

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà,

D-3633/2012 Pagina 3 nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali considerandi si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente oltre che inverosimili sono irrilevanti ai sensi dell'asilo; che i problemi finanziari e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 7) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è possibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, essendo giovane, in salute ed avendo una formazione nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto nel governatorato di Mahdia dalla nascita fino all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

D-3633/2012 Pagina 4 che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3633/2012 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-3633/2012 — Bundesverwaltungsgericht 19.07.2012 D-3633/2012 — Swissrulings