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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2012 D-3628/2010

21. März 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,814 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 aprile 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3628/2010

Sentenza d e l 2 1 marzo 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Robert Galliker, cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 aprile 2010 / N […].

D-3628/2010 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, di religione ortodossa e di etnia tigrina, è nato ed ha vissuto in Eritrea nel B._______ (Debub) nel distretto di Senafè fino al giorno dell'espatrio avvenuto il 24 dicembre 2004. Dopo aver soggiornato rispettivamente quasi due anni in Etiopia e un anno e mezzo in Sudan, ha raggiunto la Svizzera e vi ha depositato la domanda d'asilo il 1° dicembre 2008 (cfr. verbale d'audizione del 5 dicembre 2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 5 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto sarebbe ingiustamente sospettato di aver aiutato cittadini eritrei ad attraversare il confine per recarsi in Etiopia. Un giorno, mentre si stava recando a scuola, due sconosciuti l'avrebbero fermato e gli avrebbero chiesto informazioni su delle persone che lui però non conoscerebbe. Il giorno dopo, la polizia si sarebbe presentata a casa dell'interessato per prelevarlo e condurlo alla stazione di polizia. Ivi lo avrebbero accusato di aver aiutato delle persone ad attraversare il confine. Per questo motivo lo avrebbero trattenuto la notte. Il mattino seguente egli sarebbe riuscito a fuggire e ad espatriare nascondendosi nei boschi (cfr. verbale 1, pag. 4). Inoltre, una volta giunto su suolo Svizzero, egli avrebbe appreso che a causa sua, la di lui madre sarebbe stata arrestata nel 2009 per un periodo di detenzione di circa tre mesi (cfr. verbale 2, pag. 3). A sostegno della sua domanda d'asilo, il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: copia della carta d'identità della madre, copie delle carte d'identità di due fratelli, copia della sua pagella scolastica, copia del certificato dell'ottavo anno di scuola, l'originale del libretto scolastico dell'ottavo anno ed infine la busta dell'invio di tali documenti. B. Con decisione del 21 aprile 2010, notificata all'interessato in data 24 aprile 2010 (cfr. act. A 14/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente ritenendo attualmente inammissibile l'allontanamento dello stesso verso l'Eritrea. C. In data 20 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entra-

D-3628/2010 Pagina 3 ta: 21 maggio 2010), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e, rispettivamente la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo rispettivamente, secondo il senso, domanda di accordo del gratuito patrocinio (cfr. ricorso, pag. 8). A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto due documenti del 1° aprile 2010 rispettivamente del 13 aprile 2010 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il quale gli accorda una prestazione di CHF 500.– e di CHF 550.– al mese fino al 31 luglio 2010 quale sostentamento, indumenti, trasporto, materiale asilo e scolastico e diversi, nonché quale pagamento quota parte 1/3 pigione che verrà versata al locatore. D. Con ordinanza del 2 giugno 2010, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 17 giugno 2010. Con risposta del 4 giugno 2010, trasmessa al ricorrente per conoscenza il 14 giugno 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. E. Con scritto del 25 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 giugno 2010), trasmesso all'UFM per conoscenza, il ricorrente ha reiterato le allegazioni del ricorso segnatamente circa la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa della sua uscita illegale dall'Eritrea. F. Con ordinanza del 1° marzo 2012, il Tribunale ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 16 marzo 2012 conformemente alla ivi citata prassi del Tribunale in relazione all'uscita illegale di cittadini eritrei dal loro Paese d'origine. G. Con decisione del 5 marzo 2012, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 21 aprile 2010 annullando il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato.

D-3628/2010 Pagina 4 H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può, svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano.

D-3628/2010 Pagina 5 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 21 aprile 2010 ed essendogli stata riconosciuta la qualità di rifugiato con il riesame parziale del 5 marzo 2012, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d'asilo del ricorrente nonché la pronuncia dell'allontanamento, per il che, come è stato fatto correttamente osservare dal ricorrente, l'ordinanza del 14 giugno 2010 del Tribunale tendente ad invitare il ricorrente a comunicare la sua intenzione se ed in che misura era intenzionato a mantenere il ricorso è risultata giustamente vana. 5. 5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-

D-3628/2010 Pagina 6 gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. 6. 6.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contraddittorie e pertanto inverosimili. In particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto sulla dinamica dell'arresto e sulla durata della sua detenzione. Infatti, egli avrebbe dichiarato di essere stato arrestato al suo domicilio, il giorno seguente essere stato accostato da degli sconosciuti. Invece, in seguito, avrebbe addotto di essere stato arrestato a scuola, due ore dopo l'incontro con i due estranei. Inoltre egli avrebbe indicato dapprima, di essere stato imprigionato una notte e, in seguito, due notti. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, non potendogli essere riconosciuta la qualità di rifugiato, la sua domanda d'asilo andrebbe respinta. 6.2. Nel ricorso, l'insorgente allega che contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, i suoi motivi d'asilo a titolo originario sarebbero

D-3628/2010 Pagina 7 verosimili. Infatti, le lievi contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero da attribuire alla nervosità dell'interessato durante l'audizione sommaria. Ciononostante, su alcune circostanze egli si sarebbe determinato in modo chiaro e dettagliato. Descrivendo il posto di polizia ed il loco del passaggio illegale in Etiopia egli avrebbe pure disegnato degli schizzi durante l'audizione sui motivi d'asilo, riproducendo tali luoghi, per il che tale modo d'agire denoterebbe che egli avrebbe effettivamente vissuto in prima persona gli eventi. Per giunta, egli avrebbe descritto in modo dettagliato e senza contraddizioni la sua fuga dal posto di polizia. La prima istanza avrebbe dovuto dunque ritenere la giovane età del richiedente al momento dell'espatrio ed il lungo soggiorno passato all'estero prima di recarsi in Svizzera per potere giudicare le contraddizioni dei fatti pertinenti. Il ricorrente ritiene inoltre che in Eritrea non sarebbe strano, per il solo fatto di intrattenersi con degli sconosciuti per strada, d'essere sospettato d'aver aiutato dette persone a varcare il confine illegalmente. Per tutti questi motivi al ricorrente dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 6.3. Nello scritto del 25 giugno 2010 il ricorrente reitera le allegazioni ricorsuali. Infatti, egli sostiene che l'insorgente sarebbe sospettato di aver aiutato renitenti o disertori ad espatriare. Un cittadino eritreo verso il quale il governo ha tali sospetti, in occasione del suo rientro in Patria sarebbe sicuramente trattato come traditore e rischierebbe di incorrere in persecuzioni previste dall'art. 3 LAsi. Pertanto, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo. 7. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo a titolo originario si esauriscono in contraddittorie affermazioni. 7.1. Innanzitutto, giova rilevare che l'evento scatenante la necessità di espatriare del ricorrente è da attribuire al fermo subito dallo stesso a causa della sospettata collaborazione tra quest'ultimo ed i disertori determinati a lasciare illegalmente il Paese (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4). Il ricorrente sarebbe stato fermato da due sconosciuti allorquando si stava recando a scuola. Questi ultimi gli avrebbero chiesto informazioni su delle persone non meglio specificate. Detto evento avrebbe dunque inso-

D-3628/2010 Pagina 8 spettito la polizia a tal punto d'arrestarlo (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 5). Circa detto fermo, l'insorgente si è contraddetto un primo momento asserendo che tale evento sarebbe accaduto il giorno seguente essere stato accostato per strada da sconosciuti, ovvero il 22 dicembre 2004, mentre in un secondo momento ha indicato che sarebbe accaduto lo stesso giorno, ossia due ore dopo aver parlato con gli sconosciuti collocandolo in data 22 dicembre 2004 (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4). Pertanto, pur indicando la data in modo concordante, egli cade ad ogni modo in contraddizione. Per giunta, interrogato su tale contraddizione, egli ha indicato che il giorno dell'audizione sommaria non si sarebbe sentito bene ed era ancora stressato dal viaggio (cfr. verbale 2, pag. 9), per il che, come tra l'altro allegato nel ricorso, la contraddizione rilevata sarebbe da giustificare con lo stato emotivo e fisico riscontrato dal richiedente durante la prima audizione. Ciononostante, tale argomentazione non è atta ad eludere la crassa contraddizione rilevata. Non collimanti sono inoltre le dichiarazioni quo al luogo del fermo. Durante l'audizione sommaria, egli ha asserito che la polizia si sarebbe presentata a casa sua e l'avrebbe portato al posto di polizia, allorché in audizione federale egli ha dichiarato che la polizia lo avrebbe cercato a scuola ed una volta trovato lo avrebbe portato al posto di polizia (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4). La polizia lo avrebbe in seguito interrogato per ottenere informazioni nel merito, giacché egli non sapeva rispondere alle domande lo avrebbero arrestato e sarebbe rimasto una notte in cella riuscendo però a fuggire il mattino seguente (cfr. verbale 1, pag. 4). A dispetto di tali dichiarazioni, egli ha fornito un'altra versione dei fatti in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo. Difatti, egli ha dichiarato di aver trascorso due notti in detenzione e di essere fuggito, con la scusa di recarsi in bagno, quando il guardiano si apprestava a portare da mangiare (cfr. verbale 2, pagg. 4-6). Nel gravame, il ricorrente indica che pur riconoscendo come tali le contraddizioni rilevate dall'UFM, le dichiarazioni su altri aspetti sarebbero state invece collimanti e dettagliate (cfr. ricorso, pag. 6). Il ricorrente sostiene che il racconto circa la fuga dalla stazione di polizia e del tempo trascorso in detenzione sarebbero stati descritti in modo dettagliato con l'aiuto, tra l'altro, di due schizzi che avrebbero dovuto trovarsi in allegato al protocollo dell'audizione federale. Quo agli schizzi, il Tribunale constata che essi

D-3628/2010 Pagina 9 non si trovano malauguratamente agli atti. Ciò posto, il Tribunale può partire dal presupposto che anche se avesse potuto accedere a questi ultimi, le contraddizioni disopra rilevate su punti importanti e centrali del suo racconto non avrebbero potuto comunque essere inficiate. 7.2. A mente di questo Tribunale, in Eritrea v'è, in principio, obbligo di leva per uomini e donne tra i 18 ed i 40 anni (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.3). È d'uopo constatare che secondo le dichiarazioni del ricorrente fino al momento dell'espatrio non ha avuto alcun contatto con le autorità militari e non è stato chiamato alla leva (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 9). Invero, essendo egli espatriato all'età di 15 anni non v'è luogo di ritenere che al momento dell'espatrio sussistesse un timore fondato di subire una pena severa a causa della renitenza o della diserzione. 7.3. Sulla base di quanto esposto e delle contraddizioni rilevate, visto nel suo insieme, v'è da concludere che i motivi originari a sostegno della sua domanda d'asilo non possono essere ritenuti rispondere ai criteri di verosimiglianza. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Essendo il ricorrente divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine, nella decisione di riesame parziale del 5 marzo 2012, l'UFM a giusto titolo non ha concesso l'asilo all'insorgente giusta l'art. 54 LAsi. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1

D-3628/2010 Pagina 10 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). Inoltre, giusta l'art. 5 LAsi, nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (cfr. art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 [Conv., RS 0.142.30]). Avendo l'insorgente la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respingimento è nella fattispecie applicabile, per il che il ricorrente non può essere costretto a recarsi nel suo Paese d'origine (cfr. art. 5 LAsi ed art. 33 Conv.). Pertanto, l'UFM ha rettamente posto l'insorgente al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata e la decisione di riesame parziale non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata, per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 5 marzo 2012, deve essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

D-3628/2010 Pagina 11 13. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nella fattispecie le allegazioni ricorsuali del ricorrente al momento dell'inoltro del ricorso, procedimento il presente che ha peraltro visto questo Tribunale dover intraprendere passi istruttori per correggere una decisione emanata dell'autorità inferiore, malgrado la prassi nell'ambito in narrativa ad essa ben nota, con il risultato di un'inutile ed evitabile dilatazione dei tempi per l'emanazione del giudizio, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto. Considerati anche gli allegati ricorsuali attestanti l'indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali. Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio. Di conseguenza, visto l'esito della procedura, non sono adempite le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata). 14. Considerato che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio in CHF 1'500.–, conto tenuto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 15 in combinato disposto con art. 5 2 a frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-3628/2010 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 1'500.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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