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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2010 D-3507/2008

29. Juni 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,496 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29...

Volltext

Corte IV D-3507/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 giugno 2010 Giudici Daniele Cattaneo, Giudice unico, con approvazione del Giudice Bruno Huber, cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, C._______, alias D._______ e E._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 29 aprile 2008 / N [...] e N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3506/2008 e D-3507/2008 Fatti: A. Le interessate, A._______ e C._______, dichiaratesi di etnia khalki e provenienti da F._______, Mongolia, hanno depositato una domanda d'asilo in data 27 dicembre 2007. Interrogata sui motivi di asilo, A._______ ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver coabitato, dopo il divorzio dal marito violento, con la madre ed il patrigno dal 2005 fino all'espatrio. Nel luglio del 2007 il patrigno avrebbe violentato la richiedente, minacciandola di morte se avesse raccontato l'accaduto alla madre. In data 23 settembre 2007 l'interessata, dopo aver subito nuove molestie, avrebbe deciso di confidarsi con la madre, la quale avrebbe dunque confrontato il proprio consorte, litigandovi furiosamente. La richiedente si sarebbe recata dunque dalla propria zia, ossia dalla signora C._______, per chiedere aiuto, e sarebbe poi rimasta con il proprio nonno ed il proprio nipote, fino alla telefonata di C._______, la quale le avrebbe annunciato la morte della propria madre. Dopo il funerale della madre, la zia sarebbe stata accusata dell'omicidio e dunque arrestata, e B._______ avrebbe vissuto con il nipotino ed il nonno, il quale sarebbe poi morto di infarto, soffrendo già di problemi di salute. C._______ ha dichiarato, in merito ai propri motivi d'asilo, di essere espatriata in primo luogo per aver subito dei maltrattamenti da parte dell'ex-convivente, ed in secondo luogo per essere stata arresta poiché sospettata di aver ucciso la propria sorella. Infatti, il marito della sorella avrebbe dichiarato alla polizia che C._______ avrebbe accusato la sorella di essere un'ubriacona e le avrebbe quindi tirato un calcio alla testa mentre questa si trovava sul pavimento. Dopo essere stata interrogata tre volte, l'interessata sarebbe stata trasportata al carcere di G._______, ove sarebbe rimasta fino al permesso di uscita per poter presenziare al funerale del padre, ottenuto grazie alla garanzia di un'amica e del di lei marito, i quali avrebbero inoltre pagato la cauzione della richiedente. Ella è dunque espatriata con il figlio e la nipote, temendo che il cognato potesse far sì che ella venisse incrimi nata grazie ad un parente che avrebbe lavorato nella divisione organizzativa della polizia. Pagina 2

D-3506/2008 e D-3507/2008 Le interessante sono dunque espatriate in data 19 ottobre 2007, giungendo in Svizzera deponendo la loro richiesta d'asilo in data il 27 ottobre 2007. B. Con due decisioni distinte del 29 aprile 2008, l'UFM ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigi bile e possibile. C. Il 29 maggio 2008 le interessate hanno congiuntamente inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Hanno chiesto, in ordine, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale del 13 giugno 2008, codesto Tribunale ha comunicato alle ricorrenti l'autorizzazione a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Con la stessa decisione incidentale il giudice dell'istruzione ha quindi congiunto le cause D-3506/2008 e D-3507/2008 ritenuto il singolo ricorso inoltrato dalle ricorrenti contro le decisioni impugnate come un'implicita domanda di congiunzione. Eccezionalmente si è rinunciato ad un versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con decisione incidentale del 13 giugno 2008, il TAF ha invitato l'UFM ad inoltrare una propria risposta al ricorso entro il 14 luglio 2008. F. Con due scritti del 4 luglio 2008 l'UFM ha riconfermato la propria posizione e ribadito che le allegazioni delle ricorrenti in merito all'assassi nio della sorella e rispettivamente della madre sarebbero inverosimili. G. Con decisione incidentale del 15 luglio 2008 il TAF ha concesso alle ricorrenti un termine sino al 14 agosto 2008 per introdurre l'atto di replica. Pagina 3

D-3506/2008 e D-3507/2008 H. In data 29 luglio 2008 le ricorrenti hanno inoltrato la propria replica, ribadendo quanto già affermato durante le audizioni e nel ricorso. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica definitivamente (art. 83 lett. d LTF) i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che sono legitti mate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Pagina 4

D-3506/2008 e D-3507/2008 2. Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente. 3. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono segnatamente pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della li bertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche Pagina 5

D-3506/2008 e D-3507/2008 e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni delle richiedenti concernenti i propri motivi d'asilo. In merito alle dichiarazioni di A._______, l'UFM osserva che ella si sarebbe contraddetta più volte, in particolare avrebbe dichiarato in un primo tempo che, quando la zia si sarebbe recata dalla madre, l'avrebbe trovata già morta, e, successivamente, che la madre sarebbe deceduta dopo aver subito un'operazione in ospedale. La ricorrente avrebbe inoltre dapprima allegato che il passatore le avrebbe ritirato sia il passaporto che la carta d'identità, ed in seguito di aver lasciato la pro pria carta d'identità presso un'amica della zia, in Mongolia. L'autori tà sottolinea inoltre come i maltrattamenti subiti da A._______ da parte del proprio marito, tra il 2002 ed il 2005, non avrebbero uno stretto contesto causale tra persecuzione e fuga, in quanto ella dopo il divorzio non avrebbe più subito alcun abuso da parte del consorte. Per ciò che concerne le allegazioni di C._______, l'autorità inferiore evidenzia come ella avrebbe dichiarato durante l'audizione sulle generalità di essere giunta a casa della propria sorella subito dopo la sua morte, mentre in seguito avrebbe affermato di aver sentito il debole respiro di questa e avrebbe dunque chiamato un'ambulanza, recandosi con lei all'ospedale. Inoltre, la ricorrente avrebbe allegato che la nipote l'avrebbe chiamata da casa della sorella, contraddicendosi poi asserendo che la nipote si sarebbe recata di persona da lei per riferirle del furioso litigio tra i due coniugi. Infine, l'UFM osserva che gli abusi subiti dall'ex-convivente non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, infatti, secondo le sue dichiarazioni, egli sarebbe stato prontamente ar restato dopo che ella l'avrebbe denunciato, dimostrando così che le Pagina 6

D-3506/2008 e D-3507/2008 autorità mongole sarebbero in grado di offrire una protezione, quando opportunamente sollecitate. L'UFM ha inoltre rilevato varie incongruenze in relazione ai rispettivi racconti, infatti, A._______ avrebbe allegato che, il giorno dopo il decesso della madre, si sarebbero presentati due poliziotti alla sua abita zione, mentre C._______ avrebbe invece dichiarato che si sarebbe trattato di tre poliziotti. La prima avrebbe inoltre affermato che la prima convocazione per entrambe presso l'investigatore di polizia sarebbe avvenuta il 2 ottobre 2007 alla mattina per lei ed al pomeriggio per la zia. Tuttavia, la zia avrebbe allegato che la sua prima convocazione sarebbe stata per il 28 od il 29 settembre 2007. C._______ ha inoltre asserito che la nipote sarebbe stata informata del di lei arresto durante un interrogatorio, mentre A._______ ha riferito di esserne venuta a conoscenza tramite un poliziotto che si sarebbe recato a casa sua per in formarla, ed inoltre, ella sarebbe stata interrogata un'unica volta, e questo prima del fermo della zia. Infine, conclude l'UFM, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, le insorgenti ribadiscono innanzitutto il proprio racconto, e ritengono, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore consisterebbero in piccole di vergenze su elementi non fondamentali del loro racconto, per le quali esse avrebbero peraltro già fornito una spiegazione. Esse sottolineano inoltre che durante la prima audizione erano state pregate di essere brevi e concise nel proprio racconto, e, dunque, le divergenze rilevate sarebbero imputabili al maggior numero di dettagli forniti durante le audizioni federali. Esse ritengono inoltre che, nel caso di un loro rimpatrio, verrebbero esposte a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ed inoltre esse asseriscono di non disporre più di alcuna rete sociale in Mongolia. Dunque, per questi motivi, esse affermano che l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe né lecita, né ragionevolmente esigibile. 6. A mente di questo Tribunale, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalle ricorrenti s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo Pagina 7

D-3506/2008 e D-3507/2008 elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 6.1 In primo luogo vi è da osservare come le allegazioni di entrambe le insorgenti siano pervase da contraddizioni, ed inoltre come il racconto di ognuna presenti delle incongruenze raffrontato a quello dell'altra. A._______ ha dichiarato, durante la prima audizione, che "quando mia zia è andata a casa di mia madre l'ha trovata morta" (cfr. verbale d'audizione del 6 febbraio 2008, pag. 5 [A._______]), ma, poco dopo, ella ha asserito che "hanno chiamato la polizia subito dopo il ritrovamento del corpo di mia madre che giaceva a terra priva di sensi" (cfr. ibidem, pag. 6). Ella non ha proferito parola sul ricovero in ospedale e sull'operazione dalla quale sarebbe dipesa la vita della madre durante la pri ma audizione, fatti che ha invece riferito durante l'audizione federale (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 4 [A._______]). Ella ha allegato, in un primo tempo, di aver avuto un'unica volta contatti con la polizia, ossia quando sarebbe stata convocata per essere interrogata al distretto (cfr. verbale d'audizione del 6 febbraio 2008, pag. 6 [A._______]), mentre, in seguito, ella ha affermato di aver parlato con i poliziotti una prima volta il giorno dopo la morte della madre, i quali le avrebbero chiesto di raccontare l'accaduto (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 4 [A._______]), ed una seconda volta durante l'interrogatorio (cfr. ibidem, pag. 5). C._______ ha allegato in un primo tempo di essere giunta a casa della sorella "proprio appena dopo che il marito aveva ucciso mia sorella" (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 5 [C._______]), ma, successivamente, ella ha allegato che al suo arrivo la sorella avrebbe avuto il respiro flebile e lei avrebbe dunque chiamato l'ambulanza (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 4 [C._______]). Ella ha inoltre affermato, durante la prima audizione, che la nipote "ha chiamato da casa di mia sorella" per raccontarle l'accaduto (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 5 [C._______]), tuttavia, durante l'audizione federale, ella ha dichiarato "mia nipote H._______ (…) è venuta a casa mia (…) ha detto che mia sorella ed il suo compagno hanno avuto un furioso litigio" (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 3 [C._______]). L'insorgente ha inoltre allegato che il cognato sarebbe stato anch'egli arrestato e detenuto nella stessa prigione (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 6 [C._______]), Pagina 8

D-3506/2008 e D-3507/2008 eppure, durante la seconda audizione, ella ha raccontato di aver unicamente supposto che il cognato fosse stato arrestato, non avendolo scorto al funerale della sorella, e ammettendo che nessuno le avrebbe riferito del suo arresto (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 3 [C._______]). Ella ha infine asserito di essere fuggita poiché avrebbe temuto che il cognato la potesse "incastrare" grazie ad un parente impiegato nella divisione investigativa nella procura della Repubblica (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pagg. 5 e 6 [C._______]), senza tuttavia fornire dettaglio alcuno in merito a detta persona, limitandosi invece a dichiarare in modo vago e generico: "avevo sentito che mio cognato aveva un parente di nome I._______, che è un generale nell'ente della giustizia. Questo è un parente stretto di mio cognato. Ho pensato che quest'ultimo poteva accusare me e farla franca, con l'aiuto del suo parente" (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 9 [C._______]). Per ciò che concerne le incongruenze rilevate nei rispettivi racconti, si evidenzia che A._______ ha dichiarato di essere stata convocata "dopo il funerale di mia madre, la polizia ha convocato mia zia e anche me" (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 5 [A._______]), aggiungendo che l'interrogatorio si sarebbe svolto il 2 ottobre 2007, al mattino per lei ed al pomeriggio per la zia, e che, dopo tale evento, la zia sarebbe stata interrogata altre due volte, per un totale di tre volte (cfr. ibidem, pag. 5). C._______ ha tuttavia affermato di aver subito il primo interrogatorio in data 28 o 29 settembre 2007, e non il 2 ottobre 2007, come ha allegato la nipote (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 6 [C._______]). Quando interrogata in merito all'arresto della zia, A._______ ha asserito di esserne stata informata da un poliziotto che si sarebbe presentato alla sua abitazione (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 5 [A._______]). Invece, quando invitata a chiarire come la nipote potesse essere venuta a conoscenza del suo arresto, C._______ ha allegato "lo avevano detto a H._______ durante un suo interrogatorio" (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 8 [C._______]), trascurando il fatto che H._______ sarebbe stata interrogata un'unica volta il 2 ottobre 2007 e, in ogni caso, prima dell'arresto della zia, avvenuto dopo il suo terzo interrogatorio, in data 4 ottobre 2007 (cfr. ibidem, pag. 6). Viste nel loro insieme, le affermazioni inverosimili delle ricorrenti nonché le numerose contraddizioni, neppure contestate in modo sostanziale in sede di ricorso, appaiono – sia per numero sia per qualità – Pagina 9

D-3506/2008 e D-3507/2008 suscettibili d'essere utilizzate al fine di una valutazione d'insieme della plausibilità delle dichiarazioni rese da entrambe. Visto quanto precede, a mente di questo Tribunale, le insorgenti non hanno saputo fornire indicazioni precise e coerenti sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della propria domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. 6.2 A titolo abbondanziale e a prescindere dalle allegazioni inverosimili di cui sopra è necessario evidenziare che i maltrattamenti subiti da A._______ da parte del marito dal 2002 al 2005 non appaiono avere un fondamento di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, in seguito al divorzio nel 2005 ella non avrebbe più subito maltrattamenti da parte del marito. Ella dunque non è riuscita a corroborare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il proprio espatrio nell'ottobre 2007, considerando altresì che detti fatti risalirebbero al 2005, ovvero ad un intervallo di ben due anni. Ciò risulta contrario alla comune esperienza di vita ed alquanto improbabile, poiché se ella avesse davvero temuto per la propria vita a causa dell'ex-marito non avrebbe atteso un così lungo periodo per fuggire. Neppure il timore verso il proprio ex-convivente fatto valere da C._______ risulta avere un nesso temporale tra i fatti allegati e la fuga. Difatti ella avrebbe allegato che, quando egli l'avrebbe aggredita per l'ultima volta, accoltellandola nel luglio 2006, la polizia sarebbe inter venuta arrestandolo (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pagg. 5 e 6 [C._______]). Da allora fino all'espatrio, nell'ottobre 2007, ella non l'avrebbe più rivisto (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2008, pag. 3 [C._______]). A tal proposito, è d'uopo osservare che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un perico lo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bi sogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2, consid. 8b-c, pag. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4, consid. 5d, pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17, pag. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno Pagina 10

D-3506/2008 e D-3507/2008 riferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2009/51, consid. 4.2.5, WERENFELS, a.a.O., pag. 295; KÄLIN, a.a.O., pag. 128; ACHERMANN/HAUSAMMANN, a.a.O., pag. 107; MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76). Inoltre, per ciò che concerne C._______, è necessario sottolineare che, sempre a prescindere dalla verosimiglianza di quanto da lei dichiarato, ella sarebbe stata interrogata tre volte dalle autorità durante delle indagini per omicidio, ed in seguito trattenuta preventivamente in attesa che si appurassero i fatti. Addirittura, ella sarebbe stata rilasciata su cauzione, indizio che indurrebbe ad escludere un abuso di potere da parte delle autorità od un trattamento iniquo, tanto più che ella ha allegato che anche il cognato sarebbe stato arrestato, anch'egli in attesa che venisse fatta luce sul delitto, e, di conseguenza, che neppure il presunto parente con grado di generale avrebbe potuto influenzare le autorità a suo favore ed in sfavore della ricorrente. D'altronde, indagini di polizia o condanne pronunciate in applicazione del diritto nazionale per reati commessi, sono misure d'imperio che di principio non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2006, n. 3). Peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo. Inoltre, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dalle ricorrenti a sostegno delle loro domande d'asilo, non v'è motivo di ritenere che esse non possano ottenere in Patria un'appropriata protezione, se opportunamente sollecitata, contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, rispettivamente non possano beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei loro confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. 6.3 Ciò posto, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che i motivi presentati dalle ricorrenti non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi: le allegazioni delle ricorrenti non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricor so, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 11

D-3506/2008 e D-3507/2008 7. Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 8.2 Quo alla pronuncia dell'allontanamento ed all'esecuzione del medesimo, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo delle ricorrenti, queste non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per le ricorrenti di essere esposte, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti è ammissibile. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Pagina 12

D-3506/2008 e D-3507/2008 Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quo alla situazione personale di A._______, ella è giovane e vanta un'esperienza come cuoca (cfr. verbale d'audizione del 6 febbraio 2008, pag. 2 [A._______]), ha vissuto gran parte della propria vita ad F._______ (cfr. ibidem, pag. 1), ove si può presumere possegga ancora una rete sociale. Per ciò che concerne C._______, ella è pure giovane ed ha esperienza come commerciante di carne al mercato ed ha lavorato come commessa indipendente in un negozio ortofrutticolo per la durata di sei anni (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2008, pag. 2 [C._______]). Inoltre, loro non hanno neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, i forti dolori alle ovaie di A._______ segnalati in data 25 febbraio 2008 si sono rivelati essere una bagatella (cfr. atti A13/1). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti nel loro Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. Pagina 13

D-3506/2008 e D-3507/2008 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 14

D-3506/2008 e D-3507/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico delle insorgenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata;allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegati gli incarti N [...] e N [...] (per corriere interno; in copia) - J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 15

D-3507/2008 — Bundesverwaltungsgericht 29.06.2010 D-3507/2008 — Swissrulings