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Corte IV D-3503/2013
Sentenza d e l 9 gennaio 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A.______, nata il (...), Sri Lanka, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N (...).
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Fatti: A. La richiedente, di etnia tamil e originaria di Jaffna (Sri Lanka), è espatriata l'11 ottobre 2010 ed è giunta in Svizzera il 14 ottobre 2010, transitando da Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il giorno medesimo ha depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sommaria del 18 ottobre 2010 e dell'audizione del 21 ottobre 2010, l'interessata si è espressa sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda agli atti. B. Con decisione del 16 maggio 2013, non ritirata dall'interessata e considerata dunque notificata al più tardi il 24 maggio 2013, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con scritto del 29 maggio 2013, l'interessata ha presentato all'UFM domanda di visione degli atti ed ha richiesto una copia della decisione. D. Con invio del 3 giugno 2013, l'UFM ha trasmesso gli atti alla richiedente, precisando tuttavia che gli atti A2, A5, A7, A8, A11, A13, A14, A15, A17, A20 e A24 non possono essere visionati. E. Con ricorso inoltrato il 19 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 20 giugno 2013), la richiedente è insorta contro la decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della stessa nonché la concessione dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, rispettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessata ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 26 giugno 2013, il Tribunale ha invitato la ricorrente a versare, entro l'11 luglio 2013, un anticipo di CHF 600.– a co-
D-3503/2013 Pagina 3 pertura delle presunte spese processuali, indicando che in caso di inosservanza il ricorso sarebbe dichiarato inammissibile. G. In data 9 luglio 2013 l'insorgente ha tempestivamente effettuato il pagamento del succitato anticipo. H. Con decisione incidentale del 26 luglio 2013 il Tribunale ha invitato l'UFM a esprimersi in merito al ricorso entro il 12 agosto 2013. I. Con scritto del 5 agosto 2013 l'UFM confermato quanto ritenuto nella sua decisione del 16 maggio 2013.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
D-3503/2013 Pagina 4 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisio-
D-3503/2013 Pagina 5 ne del 16 maggio 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione. 4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 16 maggio 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessata. 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da quest'ultima in data 9 luglio 2013 quale anticipo a copertura delle presunte spese processuali. 5.2 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
D-3503/2013 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 9 luglio 2013 quale anticipo spese. 4. Non vengono assegnate indennità di ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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