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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2011 D-3485/2011

28. Juni 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,100 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 giugno 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3485/2011 Sentenza del 28 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 giugno 2011 / N (…).

D-3485/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) 2011 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 23 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e dell'8 giugno 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 20 giugno 2011, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta; atto A 12/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno successivo, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 21 giugno 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in

D-3485/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia (…), originario di B._______, nell'C._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel mese di (…) 2011, che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per il timore di essere arrestato dalle autorità nigeriane, le quali lo starebbero cercando, poiché suo fratellastro N. – che sarebbe stato arrestato in occasione di un sequestro di un politico – l'avrebbe accusato di essere un suo stretto collaboratore; che, il (…) 2011, mentre rincasava dal lavoro, l'interessato sarebbe stato contattato telefonicamente dal parroco del suo villaggio, il quale gli avrebbe riferito che la Polizia sarebbe giunta a casa sua per cercarlo; che, su consiglio di costui, l'interessato si sarebbe rifugiato dapprima alla parrocchia di D._______ (Nigeria), poi a quella di B._______ e, dopo cinque giorni, si sarebbe recato a E._______ (Ghana), dove vi sarebbe rimasto per 20 giorni; che, successivamente, l'interessato sarebbe ritornato in Nigeria, a F._______, per espatriare definitivamente dal suo Paese di origine il (…) 2011, che, da F._______, avrebbe preso un aereo – accompagnato dal passatore e munito di un documento falso – diretto in Turchia, atterrando in una località a lui sconosciuta, da dove il giorno seguente si sarebbe imbarcato su una nave e sarebbe arrivato in un altro luogo sconosciuto; che, da lì, avrebbe preso un treno diretto fino a G._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure

D-3485/2011 Pagina 4 pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente asserisce che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità; che, di quest'ultima, peraltro, egli ne avrebbe chiesto il rilascio ma non gli sarebbe mai stata effettivamente consegnata; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, richiamati i motivi di asilo che avrebbe esposto in maniera sostanziata, coerente e dettagliata in sede di audizioni, il ricorrente sottolinea di essere ricercato dalla Polizia nigeriana sulla base di false accuse da parte di suo fratellastro, contro le quali egli non avrebbe alcuna possibilità di difendersi, a causa della situazione disastrosa del sistema giudiziario e all'accertamento sommario, frettoloso e non oggettivo dei fatti imputatigli; che, di conseguenza, la sua vita sarebbe in pericolo ed avrebbe bisogno della protezione della Svizzera; che, infine, considerata altresì la situazione sempre peggiore in Nigeria, l'autore del gravame invoca che il suo allontanamento verso detto Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e

D-3485/2011 Pagina 5 all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha effettivamente reso allegazioni del tutto vaghe e stereotipate; che, a titolo di esempio, non è manifestamente plausibile che egli sia potuto arrivare dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen e superando i severi controlli aeroportuali, munito di un passaporto falso che gli sarebbe stato procurato dal suo passatore e a proposito del quale ha riferito che vi sarebbero state contenute le generalità e la foto di un'altra persona (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D11); che, a comprova di tale considerazione, il ricorrente non è stato in grado di fornire nemmeno il nome della località in cui sarebbe giunto in aereo in Turchia (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D17-D18); che, peraltro, l'insorgente non ha nemmeno saputo indicare da dove avrebbe continuato il viaggio di espatrio su una grande nave, in quale nazione o quale luogo sarebbe sbarcato e da dove in seguito avrebbe preso un treno diretto a G._______ (cfr. verbale 1 pag. 7); che, del resto, non può corrispondere alla realtà dei fatti che il viaggio del ricorrente – così come reso – abbia potuto essere organizzato dal Pastore della chiesa a B._______ e che il ricorrente non abbia pagato alcuna somma (cfr. ibidem pagg. 7-8), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile procurarsi dei

D-3485/2011 Pagina 6 documenti d'identità, giacché non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2, verbale 1 pagg. 3-4 e verbale 2 D7-D8); che, infatti, tali asserzioni, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, in aggiunta, non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi detti documenti, tanto più che egli avrebbe potuto rivolgersi nel suo Paese di origine, oltre che ai suoi fratellastri, a suo zio nonché al Pastore della sua chiesa che l'avrebbe aiutato ad espatriare (cfr. verbale 1 pag. 3 e segg., nonché verbale 2 D5-D6, D19-20 e D21), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5), che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata

D-3485/2011 Pagina 7 decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo carattere estremamente vago e contrario alla logica dell'agire; che, innanzitutto, il ricorrente non ha apportato alcun chiarimento agli elementi imprecisi, nonché illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver spiegato in modo coerente, dettagliato e sostanziato i suoi motivi di asilo (cfr. ricorso pag. 3); che, inoltre, oltre a quanto argomentato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, basti rilevare che i fatti addotti – e meglio le circostanze e i motivi per cui l'insorgente sarebbe ricercato (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D21 e segg.) – si fondano su semplici affermazioni che sarebbero state riferite al medesimo dal Pastore della sua chiesa, il quale a sua volta le avrebbe apprese dalle voci della gente del villaggio (cfr. verbale 2 D41-D42, D53-55); che, in tali condizioni, è evidente che i fatti riferiti sono manifestamente privi di ogni credibilità e consistenza; che, inoltre, non è plausibile che, se il ricorrente fosse stato effettivamente ricercato dalle autorità del suo Paese, addirittura per un caso di Polizia federale, egli sarebbe potuto rientrare in Nigeria, dopo essere fuggito in Ghana, per poi espatriare in aereo dall'aeroporto internazionale di F._______ (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D21); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, infine, ritenuta l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non vi è ragione di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare in patria di effettive possibilità di difesa nonché di un equo processo, in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, contrariamente a quanto egli pretende con semplici e generali allegazioni di parte (cfr. ricorso pag. 2), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente,

D-3485/2011 Pagina 8 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

D-3485/2011 Pagina 9 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente in maniera del tutto generale e stereotipata (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base ed ha un'esperienza professionale di due anni quale (…), attività questa che gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3 e verbale 2 D32-33); che, inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza dei suoi motivi di asilo, vi è ragione di ritenere che l'insorgente disponga in patria di un'importante rete sociale, oltre ai fratellastri ed allo zio paterno che ha menzionato, nonché considerato che egli ha vissuto tutta la sua esistenza ed ha lavorato nel suo Paese di origine (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D56-57); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

D-3485/2011 Pagina 10 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-3485/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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