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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2011 D-3483/2011

27. Juni 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,911 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3483/2011 Sentenza del 27 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2011 / N (…).

D-3483/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 19 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 16 giugno 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 16 giugno 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 13/1), il ricorso del 20 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno successivo, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo giorno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in

D-3483/2011 Pagina 3 cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a B._______, dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al mese di (…), quando si sarebbe trasferito a C._______ al fine di guadagnare qualche soldo, per poi espatriare dal suo Paese di origine il (…), che il medesimo ha affermato di aver lasciato la Tunisia perché stufo di vivere in detto Paese, nonché per motivi economici, ovvero allo scopo di avere un permesso di soggiorno, lavorare in Svizzera e giocare a calcio, come pure poiché non vorrebbe più vivere con i suoi genitori, sarebbe stato picchiato dalla Polizia durante la rivoluzione e aggredito, nonché accoltellato dai fratelli della sua ragazza, i quali sarebbero stati contrari alla loro relazione, che, da C._______, l'interessato avrebbe viaggiato su una grande nave cargo, detta D._______, nascosto in un camion, fino ad arrivare a E._______, da dove, il giorno seguente, avrebbe preso un treno fino a F._______; che, dopo due settimane di soggiorno in una casa abbandonata, l'interessato avrebbe viaggiato con un altro treno fino a G._______ e da lì, ancora in treno, dopo altre due settimane, sarebbe giunto a H._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile,

D-3483/2011 Pagina 4 che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto un passaporto e di aver smarrito la sua carta di identità in patria due anni fa; che, peraltro, essendo arrivato senza documenti, gli sarebbe impossibile procurarsene ora in Svizzera; che, in secondo luogo, il ricorrente adduce che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti; che, segnatamente, egli fa valere di essere stato costretto ad espatriare da una situazione di gravissimo disagio personale e familiare in un contesto complicato e senza sicurezza come quello tunisino; che, inoltre, a causa della situazione generale di caos e violenza nel suo Paese di origine, egli sarebbe stato picchiato dalla Polizia in occasione di una manifestazione, aggredito dai fratelli della sua ragazza e non vi sarebbe un organo dello Stato a cui potrebbe rivolgersi per avere protezione e giustizia; che, per questi motivi e in assenza di una rete sociale e familiare adeguata, egli non avrebbe avuto altra scelta che fuggire per trovare un futuro dignitoso e chiedere protezione alla Svizzera; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe essere riconosciuto come non ragionevolmente esigibile l'esecuzione del suo allontanamento in Tunisia, vista la situazione drammatica in detto Paese, dove ogni speranza ad una vita serena e dignitosa sarebbe pregiudicata dalla povertà, dalla corruzione, nonché da una situazione di instabilità ed insicurezza, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del

D-3483/2011 Pagina 5 ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso un racconto stereotipato e vago; che, innanzitutto, le circostanze di tempo fornite dal medesimo nel corso della prima audizione non collimerebbero con la data del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, peraltro, l'insorgente è stato trovato in possesso di alcuni biglietti del treno che non corrisponderebbero alle tappe del viaggio che avrebbe effettuato in I._______, secondo le sue stesse dichiarazioni; che, d'altronde, confrontato a tale osservazione, il ricorrente ha dichiarato senza spiegazione alcuna che i suddetti biglietti non sarebbero stati i suoi, ma che li avrebbe trovati (cfr. ibidem pagg. 7-8), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorre l'allegazione ricorsuale del medesimo secondo cui egli non avrebbe il passaporto, avrebbe perso la sua carta d'identità già prima dell'espatrio e non potrebbe recuperare detti documenti essendo in Svizzera (cfr. ricorso pag. 2, verbale pagg. 4-5); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, tanto più che il ricorrente ha numerosi parenti in patria, tra cui i suoi genitori, nonché i suoi fratelli e sorelle, a cui potersi rivolgere (cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D21-D23); che, del resto, il ricorrente non

D-3483/2011 Pagina 6 ha dimostrato alcun impegno o serio sforzo di volersi adoperare a tal proposito (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D5-10), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5), che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,

D-3483/2011 Pagina 7 che, innanzitutto, la motivazione fatta valere in sede di audizione breve dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1 pagg. 5-6) – è irrilevante in materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, inoltre, gli ulteriori motivi addotti dal ricorrente – secondo cui egli avrebbe avuto dei problemi con le autorità del suo Paese di origine, poiché la Polizia l'avrebbe fermato in occasione di alcuni controlli e l'avrebbe picchiato durante una manifestazione, rispettivamente egli sarebbe stato aggredito dai fratelli della sua ragazza (cfr. verbale 1 pag. 6, verbale 2 D24-28 e D32-39, ricorso pag. 2) – non trovano alcun fondamento e appaiono essere stati invocati dal ricorrente soltanto per i bisogni della causa; che, infatti, oltre a non aver corroborato in alcun modo le asserzioni rese, il ricorrente ha confermato di essere espatriato soltanto per motivi economici, ovvero per cercare un lavoro ed allenarsi a giocare a calcio, senza chiedere alcuna protezione alla Svizzera (cfr. verbale 2 D29-30); che, di conseguenza, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei suddetti motivi di asilo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del suo racconto, che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, rispettivamente le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi

D-3483/2011 Pagina 8 (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3); che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire stabilità al Paese, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di (…) anni, nonché un'esperienza professionale nella (…) prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3; verbale 2 D14-16); che, inoltre,

D-3483/2011 Pagina 9 l'insorgente dispone in patria di una densa e importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori come pure i suoi numerosi fratelli e sorelle (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 e verbale 2 D18); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-3483/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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