Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.09.2007 D-3407/2007

25. September 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,146 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 15 maggio 2007 in materia di non ...

Volltext

Corte IV D-3407/2007/mae/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 settembre 2007 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Fulvio Haefeli e Gérald Bovier, cancelliere Marco Poretti. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 15 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3407/2007 Fatti: A. Il 14 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile e 4 maggio 2007), d'essere espatriato, il [...] 2007, perché minacciato e maltrattato da miliziani abcasi. Quest'ultimi avrebbero voluto obbligarlo – dopo l'uccisione del padre il [...] 2006 – a combattere per la causa abcasa e a convertirsi all'islam, ciò che lui non avrebbe voluto fare. B. Il 15 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 26 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 3 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Pagina 2

D-3407/2007 Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, segnatamente quelle sui maltrattamenti che avrebbe subito dai miliziani abcasi (modalità e numero di volte in cui è stato maltrattato), che non coincidono altresì con quelle rese dal fratello, e sull'omicidio del padre (delle persone avrebbero assistito all'intera vicenda o avrebbero solo udito degli spari senza però vedere nulla). Secondo l'autorità inferiore non sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver mai posseduto dei documenti d'identità e che dunque non potrebbe presentarne. Rinvia alle spiegazioni fornite in procedura di prima istanza per quanto riguarda le divergenze evidenziate nella decisione impugnata. Asserisce che dal suo racconto emerge la necessità d'effettuare degli ulteriori accertamenti. 5. Il TAF osserva che l'insorgente, in conclusione dell'audizione del 4 maggio 2007, alla domanda se avesse potuto raccontare tutto quello Pagina 3

D-3407/2007 che è importante per la sua domanda d'asilo o se avesse da aggiungere altro, ha risposto: "Adesso non mi sento bene e ho anche la febbre e non saprei cos'altro dire". Non è tuttavia dato presumere, in assenza di maggiori precisioni da parte del ricorrente rispettivamente di una nota del rappresentante dell'istituzione presente alla citata audizione, che egli fosse nell'incapacità d'esprimersi compiutamente sui suoi motivi d'asilo nella menzionata audizione, ritenuto altresì che in sede di ricorso non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell'audizione medesima ed al contenuto del verbale della stessa, cui ha rinviato. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi Pagina 4

D-3407/2007 nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 14 aprile 2007. Generica e stereotipata è l'allegazione dell'insorgente giusta la quale non avrebbe mai posseduto documenti d'identità, neppure il passaporto interno. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che l'insorgente non ha fatto valere d'essere stato perseguitato delle autorità statali georgiane, di modo che avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del proprio Paese all'estero per sollecitare l'emissione di un documento ufficiale ai sensi di legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Peraltro le spiegazioni fornite dall'insorgente nell'audizione del 4 maggio 2007 sulle incongruenze del suo acconto non convincono a causa della loro imprecisione e genericità. Per sovrabbondanza, giova altresì rilevare che non è dato presumere, in assenza di allegazioni concrete e precise del ricorrente, che in Georgia non potrebbe ottenere un'appropriata protezione dalle Pagina 5

D-3407/2007 autorità georgiane contro l'agire illegittimo degli abcasi. Per conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risulta una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. Pagina 6

D-3407/2007 10.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione ed esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso egli non ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 10.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pagina 7

D-3407/2007 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 3 agosto 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. N ; in copia) - B._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione: Pagina 8

D-3407/2007 — Bundesverwaltungsgericht 25.09.2007 D-3407/2007 — Swissrulings