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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 D-3318/2023

20. Februar 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,185 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento (riesame) | Asilo e allontanamento (riesame); decisione della SEM del 28 aprile 2023

Volltext

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Corte IV D-3318/2023

Sentenza d e l 2 0 febbraio 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Contessina Theis, Daniela Brüschweiler, cancelliere Miroslav Vuckovic.

Parti 1. A._______, nato il (…), 2. B._______, nata il (…), 3. C._______, nato il (…) 2014, 4. D._______, nato il (…), 5. E._______, nata il (…), Iraq, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo e allontanamento (riesame); decisione della SEM del 28 aprile 2023 / N (…).

D-3318/2023 Pagina 2 Fatti: A. B._______ (ricorrente 2), cittadina irachena di etnia curda, ha presentato una prima domanda d’asilo in Svizzera, ove è giunta con la madre e le sorelle, in data 9 giugno 2000. Con decisione del 24 gennaio 2006, alla richiedente è stata concessa, assieme ai genitori ed alle sorelle, l’ammissione provvisoria sul territorio elvetico per inesigibilità dell’esecuzione del loro allontanamento da parte dell’allora Ufficio federale della migrazione (UFM). Constatando la sua partenza volontaria dalla Svizzera in data 27 febbraio 2012, tramite decisione del 30 maggio 2012, l’UFM ha concluso per la fine della menzionata ammissione provvisoria. B. B.a La succitata, insieme al marito (ricorrente 1) ed al figlio primogenito (ricorrente 3) – anch’essi cittadini iracheni di etnia curda provenienti da F._______ (città sita nel nord dell’Iraq, nel Kurdistan iracheno) – è giunta nuovamente in Svizzera il 25 novembre 2017, depositando una domanda d’asilo l’8 gennaio 2018. B.b Il 12 gennaio 2018, i ricorrenti 1 e 2 hanno sostenuto un’audizione sulle loro generalità, nell’ambito della quale sono stati interrogati in merito ai loro motivi d’asilo, nonché all’eventuale competenza della G._______, della H._______ o dell’I._______ – poiché passati in precedenza da tali Paesi – per lo svolgimento della loro procedura d’asilo. B.c A seguito dell’accettazione della domanda di presa in carico degli interessati da parte della G._______ in data 21 febbraio 2018, la Segreteria di Stato della Migrazione (di seguito: SEM), con decisione del 1° marzo 2018, non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei richiedenti e ne ha pronunciato il trasferimento verso la G._______. B.d Con sentenza D-1572/2018 del 20 marzo 2018, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), ha quindi respinto il ricorso presentato in data 14 marzo 2018 dagli insorgenti avverso la suddetta decisione dell’autorità inferiore. B.e Il (…) è poi nato a Lugano il figlio secondogenito D._______ (ricorrente 4). B.f Con provvedimento del 5 ottobre 2018, in ragione della scadenza del termine per eseguire l’allontanamento verso la G._______, l’autorità

D-3318/2023 Pagina 3 inferiore ha annullato la decisione resa il 1° marzo 2018, riprendendo la procedura nazionale. C. C.a Sentito il 3 ottobre 2019 sui motivi d’asilo, il marito (ricorrente 2) ha asserito di essere stato impiegato nel settore logistico di una grande compagnia (…). A partire dal (…) 2017, egli avrebbe iniziato a ricevere dei messaggi sul cellulare provenienti da mittenti sconosciuti. Gli interlocutori sarebbero stati interessati ad ottenere informazioni sulla sua attività lavorativa in cambio di denaro. Egli avrebbe quindi ricevuto diverse telefonate, verosimilmente da parte degli stessi autori, i quali erano a conoscenza di informazioni personali su di lui e sulla sua famiglia. Egli avrebbe risposto ad un solo messaggio e ad una sola chiamata, affermando di non essere più attivo per la compagnia (…). Il ricorrente si sarebbe quindi rivolto alle autorità di polizia per denunciare tali accadimenti, ricevendo tuttavia quale risposta l’esortazione a non divulgare alcun dettaglio o informazione relativi agli stessi, da cui il sospetto che le stesse forze di polizia fossero conniventi. Infine, le autorità lo avrebbero convocato per il (…) 2017, comunicandogli di essere stato posto sotto controllo per aver divulgato delle informazioni relative al suo lavoro in cambio di denaro. Temendo di venir arrestato, egli avrebbe deciso di lasciare il Paese e, una volta giunto in Svizzera, sarebbe venuto a conoscenza dell’esistenza di un ordine di fermo nei suoi confronti, emesso dalla polizia di F._______, la quale lo avrebbe altresì ricercato presso il suo posto di lavoro, il suo domicilio e quello della madre. In caso di rientro in patria, egli teme di essere arrestato ed ucciso. C.b Dal canto suo la moglie, sentita il 18 febbraio 2020, non ha addotto motivi d’asilo propri, affermando di essere espatriata allo scopo di seguire il marito. C.c Nel corso della procedura d’asilo, i richiedenti hanno versato agli atti i loro documenti d’identità, quattro tessere attestanti la posizione lavorativa del marito, la copia del precitato ordine di fermo, la trascrizione dei messaggi minatori ricevuti nonché la trascrizione di una notizia diffusa da un canale televisivo locale. D. D.a Con decisione del 26 maggio 2020, la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera.

D-3318/2023 Pagina 4 D.b Con ricorso del 25 giugno 2020, i richiedenti hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo. D.c Con sentenza del TAF D-3256/2020 del 25 novembre 2022, il Tribunale ha respinto il citato ricorso confermando il mancato adempimento delle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiati ed ordinando l’esecuzione dell’allontanamento del nucleo famigliare verso l’Iraq. E. Con domanda di riesame del 16 marzo 2023, i ricorrenti hanno chiesto – in via cautelare – la sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera e – in via principale – il riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente 1, mentre in subordine l’ammissione provvisoria dello stesso per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, con protesta di spese e ripetibili; alla domanda di riesame hanno altresì allegato un “mandato di arresto” asseritamente emesso dalle autorità irachene nei confronti del ricorrente 1 (cfr. atto SEM n. (…)-2/27). F. Con decisione del 28 aprile 2023, notificata il 9 maggio 2023, la SEM ha respinto la domanda di riesame presentata dai ricorrenti, confermando la crescita in giudicato ed esecutività della decisione del 26 maggio 2020, ha fissato un emolumento pari a CHF 600.– ed ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. G. Con ricorso del 9 giugno 2023, i ricorrenti avversano dinnanzi al Tribunale la citata decisione, postulando – in via cautelare e supercautelare – la sospensione del loro allontanamento; in via principale, l’accoglimento della domanda di riesame con il conseguente riconoscimento della qualità di rifugiati; sussidiariamente, chiedono la concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e la retrocessione degli atti alla SEM per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione. Sul piano procedurale, essi postulano la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico, protestate tasse, spese e ripetibili. Al gravame allegano inoltre un rapporto stilato da un esperto di Medio Oriente concernente la situazione del ricorrente 1. H. Il 13 giugno 2023 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare,

D-3318/2023 Pagina 5 la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti (cfr. atto TAF n. 2). I. Con decisione incidentale del 28 giugno 2023, il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo ed ha concesso l’assistenza giudiziaria, a condizione che fosse inoltrata dai ricorrenti un’attestazione di indigenza (cfr. atto TAF n. 4), poi in seguito fornita (cfr. atto TAF n. 5). J. Con decisione incidentale del 20 luglio 2023, il Tribunale ha confermato l’accoglimento dell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, ha respinto quella di concessione del gratuito patrocinio ed ha impartito un termine alla SEM per esprimersi in merito al ricorso (cfr. atto TAF n. 6), ciò che è avvenuto con osservazioni del 2 agosto 2023 (cfr. atto TAF n. 7), in seguito trasmesse per conoscenza ai ricorrenti (cfr. atto TAF n. 8). K. Con scritto del 25 agosto 2023, gli insorgenti hanno presentato una replica spontanea allegando un’e-mail del già menzionato esperto di Medio Oriente, il quale si è espresso sull’autenticità della documentazione giudiziaria fornita dagli interessati (cfr. atto TAF n. 9). L. Il (…) è nata a Lugano la figlia E._______ (ricorrente 5; cfr. atto TAF n. 11). M. Con decisione incidentale del 3 ottobre 2025, il Tribunale ha invitato i ricorrenti a fornire, entro il 20 ottobre seguente, eventuali informazioni scritte e/o documentazione in merito al loro attuale stato di salute, così come allo stato d’integrazione sociale e scolastica dei figli minorenni (cfr. atto TAF n. 12). Invito a cui questi hanno dato seguito con scritto del 17 ottobre 2025 (cfr. atto TAF n. 13).

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-3318/2023 Pagina 6 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. 3.1 Giusta l’art. 111b cpv. 1 prima frase LAsi, la domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame.

3.2 La domanda di riesame è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. L'autorità di prima istanza tratta una domanda di riesame segnatamente nel caso in cui l'interessato si prevalga di un cambiamento significativo delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza (cfr. sentenze del TAF E- 3126/2024 del 7 ottobre 2024 consid. 2.1; E-5521/2024 del 24 settembre 2024 consid. 3.2; D-3256/2021 del 2 aprile 2024 consid 3.2; D-4296/2022 del 15 febbraio 2024).

3.3 Nella fattispecie, la qualificazione della domanda del 16 marzo 2023 quale domanda di riesame (art. 111b LAsi) è indiscussa, essendo la stessa fondata su fatti e mezzi di prova insorti successivamente alla sentenza materiale del TAF D-3256/2020 inerente al ricorrente e dunque irricevibile per via di revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.1). Invero, il “mandato di arresto” fornito dal ricorrente è stato firmato dal relativo Giudice il (…) 2023 (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. ID-001) ed ottenuto dal ricorrente 1 il (…) 2023 (cfr. mdp SEM n. ID-002).

4. 4.1 Nell’istanza di riesame del 16 marzo 2023, i ricorrenti hanno sostenuto che il nuovo mezzo di prova prodotto – ossia il “mandato di arresto” emesso

D-3318/2023 Pagina 7 dal Tribunale distrettuale di F._______ il (…) 2023 – sarebbe idoneo a dimostrare che in caso di rimpatrio il ricorrente 1 sarebbe, con elevata verosimiglianza esposto a un rischio, ora più che mai concreto, di subire trattamenti inumani e degradanti contrari all’art. 3 CEDU. Infatti, esso dimostrerebbe l’esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, di cui non è conosciuto il reato nonché di un ordine di cattura emesso a carico dello stesso. Sicché, le valutazioni della SEM in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni del marito e circa la non autenticità dei documenti prodotti sarebbe da rivedere. Di conseguenza, vi sarebbe l’assoluta urgenza di disporre la sospensione dell’allontanamento degli interessati, il riconoscimento della qualità di rifugiati e concedere loro l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.

4.2 La SEM ha respinto la domanda di riesame e si è riconfermata nella decisione del 26 maggio 2020. Nello specifico essa ha rilevato che il “mandato di arresto” sarebbe in realtà un documento interno alle autorità irachene, del quale gli interessati non sarebbero potuti legittimamente entrare in possesso, circostanza avvalorata dal mancato chiarimento circa le modalità del suo ottenimento. Peraltro, essi avevano già prodotto un “ordine di arresto” nel corso della procedura ordinaria, il quale però al pari del suo contenuto non era stato ritenuto verosimile da questo Tribunale. Sulla base di queste considerazioni, l’autorità inferiore non ha ritenuto sufficiente il nuovo mezzo di prova fornito, né a provare che il ricorrente 1 sarebbe esposto ad un pericolo determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi, né a provare che verrebbe arrestato e/o incarcerato per poi essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all’art. 3 CEDU. Non sarebbe stato inoltre presentato alcun argomento convincente per quanto attiene all’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.

4.3 Nel proprio gravame, i ricorrenti censurano la violazione del diritto di essere sentiti: da una parte contestano la mancata verifica del nuovo mezzo di prova prodotto, segnatamente per quanto concerne la sua forza probatoria nel dimostrare il concreto pericolo cui il ricorrente 1 sarebbe esposto in caso di rientro in patria; dall’altra, la mancata richiesta di chiarimenti da parte dell’autorità inferiore in merito all’ottenimento dello stesso. Essi contestano inoltre l’assunto secondo cui una documentazione di natura secretata sarebbe inaccessibile in Paesi come quello in esame; a sostegno di tale tesi producono un rapporto di uno specialista del Medio Oriente, il quale illustrerebbe le ragioni per cui il marito potrebbe non essere stato a conoscenza del procedimento a suo carico, le modalità con cui sarebbe entrato in possesso del nuovo mezzo di prova e i rischi cui sarebbe esposto in caso di rientro in Iraq, ovvero una pena detentiva

D-3318/2023 Pagina 8 massima di otto anni. Peraltro, non avendo l’autorità inferiore considerato il documento un falso, ella avrebbe dovuto decidere a favore dei ricorrenti. Da ultimo, stante un serio e concreto rischio di subire trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU in caso di rimpatrio, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti sarebbe inesigibile.

4.4 Nelle osservazioni al ricorso del 2 agosto 2023, l’autorità inferiore si è riconfermata nella propria decisione, evidenziando che l’impugnativa non conteneva alcun fatto o mezzo di prova nuovo. Ad ogni modo, e in punto all’autenticità del “mandato di arresto”, la SEM ha da una parte rilevato che il rapporto dello specialista del Medio Oriente non si esprimerebbe in alcun modo sulla stessa, e dall’altra ha ribadito la facilità di falsificazione di documenti ufficiali iracheni, data la mancanza di caratteristiche di sicurezza, così come la loro disponibilità dietro corrispettivo. Pertanto, il valore probatorio di tali documenti sarebbe rilevante solo in presenza di un’esposizione dei fatti sufficientemente conclusiva, ciò che non sarebbe il caso nella fattispecie in esame.

4.5 Nella replica spontanea, i ricorrenti sostengono che l’esposizione dei fatti da loro fornita sarebbe sufficientemente conclusiva. Essi sostengono infatti di aver già indicato, nelle audizioni, nei ricorsi e nella domanda di riesame, il rischio cui sarebbero esposti in caso di rimpatrio qualora il marito fosse arrestato. Il “mandato di arresto” inoltrato dimostrerebbe la veridicità delle allegazioni già rese. Il rapporto dello specialista del Medio Oriente dimostrerebbe infine in modo esaustivo le ragioni per cui il ricorrente 1 non sarebbe stato in grado di produrre tale documento in precedenza, tenuto conto della segretezza delle indagini. In esito, la domanda di riesame presentata sarebbe ben corroborata da documenti che comproverebbero sia i motivi d’asilo che l’inesigibilità dell’allontanamento.

4.6 Nello scritto del 17 ottobre 2025, considerato il tempo trascorso dal deposito del ricorso, i ricorrenti hanno fornito un aggiornamento sullo stato di salute e di integrazione sociale e scolastica dei figli minorenni, allegando diversa documentazione. Secondo quanto da loro indicato, la famiglia gode generalmente di buona salute. Il ricorrente 3 ha attualmente undici anni, frequenta le scuole medie di J._______, i corsi presso l’(…) e svolge un’attività sportiva da diversi anni. Il ricorrente 4, nato in Svizzera, ha (…) anni, è allievo delle scuole elementari di J._______ e svolge anch’egli delle attività sportive extrascolastiche. Entrambi i minori parlerebbero esclusivamente la lingua italiana poiché idioma utilizzato dalla famiglia nella loro quotidianità, pur comprendendo il curdo. Da ultima, vi sarebbe anche la ricorrente 5, nata in Svizzera nel (…). Sia la madre – la quale avrebbe

D-3318/2023 Pagina 9 passato in Svizzera più di 20 anni della propria vita – che il padre, dopo essere stati impiegati nel settore della ristorazione, non svolgerebbero attualmente alcuna attività lucrativa poiché privi dei permessi necessari. La famiglia risulterebbe inoltre pienamente integrata in K._______ ed apprezzata dalla comunità locale, come attestato dalle numerose dichiarazioni di conoscenti e amici allegate allo scritto. 5. Il Tribunale rileva sin d’ora che i ricorrenti, si riconfermano sostanzialmente nei motivi d’asilo già esposti durante il succitato procedimento allegando alla domanda di riesame unicamente un nuovo mezzo di prova, denominato “mandato di arresto”. Quest’ultimo non è considerato comunque sufficiente, come rettamente rilevato dalla SEM. Si tratta infatti di un documento interno alle autorità che non dovrebbe essere facilmente accessibile a terzi. È inoltre difficile verificarne l’autenticità e – anche qualora questa fosse data – escludere che il suo contenuto sia stato predisposto ad hoc e dietro compenso. Occorre inoltre considerare che, dal deposito del ricorso e sino ad oggi – ossia da oltre due anni – non è pervenuto al Tribunale alcun ulteriore documento né alcuna conferma oggettiva dell’esistenza di procedimenti a carico del ricorrente 1 nel Paese d’origine. Il solo nuovo mezzo di prova, anche considerato il rapporto dell’esperto di Medio Oriente, non può dunque sovvertire la valutazione a cui è già giunta questa Corte nella sentenza D-3256/2020 del 25 novembre 2022, né per quanto attiene alla verosimiglianza del racconto ex art. 7 LAsi né in merito al riconoscimento agli interessati della qualità di rifugiati ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, nel caso in esame, il Tribunale si chinerà unicamente sulla richiesta ricorsuale volta alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera, soprattutto alla luce della situazione attuale e concreta dei ricorrenti, la quale impone una nuova rivalutazione in ragione del tempo trascorso dalla surriferita decisione.

6. Nella domanda di riesame, così come nel gravame, i ricorrenti non hanno contestato la decisione dell’autorità inferiore in merito alla pronuncia dell’allontanamento. Il Tribunale constata nondimeno che le condizioni per esimersi dalla pronuncia dello stesso nono sono adempiute. Conseguentemente, nei considerandi che seguono verrà analizzata, come già rilevato, unicamente l’esecuzione dell’allontanamento, come del resto richiesto in via subordinata dai ricorrenti.

D-3318/2023 Pagina 10 7. 7.1 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

7.2 In casu, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sull’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in sede di primo procedimento, culminato con la succitata sentenza di merito. Orbene, non si può procedere ad una valutazione differente in merito alla pronuncia dell’allontanamento dei ricorrenti (cfr. sentenza citata, consid. 6), così come all’ammissibilità ed alla possibilità dell’esecuzione dello stesso (cfr. idem, consid. 7.4 e 7.6). Ciò detto, si impone una nuova analisi del caso concreto sotto il profilo dell’esigibilità dell’esecuzione, soprattutto in virtù della situazione particolare e personale dei ricorrenti minori, posto che la situazione generale nella regione d’origine non può essere considerata mutata rispetto alla sentenza citata (cfr. consid. 7.5.1-7.5.3) o alla sentenza di riferimento D-913/2021 del 19 marzo 2024.

7.3 7.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

7.3.2 Nella sentenza di riferimento D-913/2021, il Tribunale ha aggiornato la sua prassi – basata sulla DTAF 2008/5 – in materia di esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel Kurdistan iracheno ed ha stabilito che tale misura è generalmente ragionevole per gli uomini curdi soli e in buona salute o per le coppie, che vi abbiano vissuto per un lungo periodo. Per le donne single e le famiglie con bambini, nonché per i malati e gli anziani, è invece opportuno usare grande cautela nel determinare l'esigibilità dell'esecuzione del rinvio. Sebbene la situazione socioeconomica possa essere definita tesa in alcuni settori, in generale si può presumere che vi sia un accesso sufficiente all'elettricità, all'acqua, all'istruzione e all'assistenza medica di base. Nelle province curde, inoltre, non si riscontra una situazione di violenza generalizzata e la situazione della sicurezza è sostanzialmente stabile (cfr. in merito il consid. 14 della citata sentenza).

D-3318/2023 Pagina 11 Nella fattispecie in disamina, ci si trova di fronte ad una famiglia con figli minorenni, tra cui una neonata; pertanto, si imporrebbe un’analisi dettagliata dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso il Kurdistan iracheno. Tuttavia, si prescinde da tale valutazione considerato quanto verrà esposto nei considerandi che seguono (cfr. consid. 6.3.3 e segg.).

7.3.3 La giurisprudenza costante di questo Tribunale, ritiene infatti che l’interesse superiore del fanciullo – il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF) – può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e rendere pertanto tale misura inesigibile. In questo contesto vanno presi in considerazione criteri quali l’età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza e la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione, così come le possibilità e le difficoltà di un reinserimento nel Paese d’origine. Dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto (famiglia nucleare), ma anche l’insieme delle relazioni sociali. La durata del soggiorno in Svizzera è poi un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Una forte integrazione in Svizzera, derivante segnatamente da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione, può infatti comportare uno sradicamento dallo Stato d’origine suscettibile, secondo le circostanze, di rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2; ex pluris sentenza del TAF D-910/2023 del 5 giugno 2025 consid. 6.2). Inoltre, nell’ambito della valutazione della condizione di esigibilità, occorre considerare che il benessere del minore può essere ritenuto minacciato anche in assenza di una situazione di emergenza esistenziale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 e relativi riferimenti).

7.3.4 Nel caso in esame, il figlio maggiore (ricorrente 3) è giunto in Svizzera nel novembre del 2017 – più di otto anni fa – all’età di tre anni. Ora ha undici anni ed ha quindi trascorso gran parte della sua infanzia e l’inizio della sua adolescenza – tuttora in corso – su suolo elvetico. Si può presumere, a ragione, che egli non abbia alcun ricordo del periodo trascorso nel Paese d’origine. In Svizzera ha frequentato, finora con successo e senza interruzioni di sorta, le scuole dell’obbligo e meglio l’(…) (cfr. atto TAF n. 13, allegato G; in particolare le relative pagelle ed il certificato di licenza

D-3318/2023 Pagina 12 dalla scuola elementare). Nel settembre del 2025 ha iniziato la scuola media di J._______, dove la docente di classe lo descrive come un “allievo molto ben integrato nella classe” (cfr. allegato H). In questo contesto, egli, anche a dire del direttore dell’istituto stesso, ha dimostrato di essere altresì un allievo educato, rispettoso, impegnato e disponibile ad aiutare gli altri alunni. Peraltro, i docenti riferiscono che egli si esprime correttamente in lingua italiana sia oralmente che per iscritto, fatto salvo qualche errore grammaticale e lessicale comune negli allievi della sua età. La docente di sostegno, oltre che confermare quanto rilevato dai colleghi, ha poi evidenziato come l’interessato abbia dimostrato un atteggiamento positivo e posato in tutte le materie, sia un ragazzo adeguato nelle relazioni con gli adulti e i pari, nonché sereno e ben integrato nel gruppo (cfr. idem).

Il ricorrente 3 è attivo pure quale membro della squadra di basket dei “(…) U12”, un’associazione sportiva di cui fa parte sin dalla categoria Under 7. In questa disciplina egli ha ottenuto buoni risultati, essendo stato altresì convocato dal responsabile tecnico ed allenatore regionale nella selezione “(…)”. Il presidente della citata associazione sportiva ha confermato altresì l’ottimo livello linguistico (“si esprime in italiano senza difficoltà e la comunicazione con lui non è mai stata di ostacolo durante le attività”; cfr. allegato I) e la completa integrazione del giovane (“come giudizio generale attestiamo quindi che C._______ è perfettamente integrato e dal nostro punto di vista fa parte pienamente della nostra società sportiva”; cfr. idem).

Egli partecipa inoltre alle attività dell’(…), la cui presidente lo descrive come “un esempio di grande educazione, impegno e desiderio di riuscire al meglio”; definendolo inoltre come uno degli utenti più meritevoli “per impegno, serietà e delicatezza di carattere” (cfr. idem, allegato L). Infine, egli risulta essersi integrato pienamente nella propria comunità di J._______, come anche riferito nelle numerose lettere di referenza dei conoscenti della famiglia (cfr. allegato U). Anche in virtù del fatto che il fratello minore si esprime principalmente in italiano e la madre ha passato gran parte della propria vita in Svizzera, non si può escludere altresì che il menzionato utilizzo della lingua italiana in ambiente familiare corrisponda al vero (cfr. anche lettera di referenze di L._______; allegato U).

Pertanto, sulla base delle allegazioni e degli elementi qui rilevati, si può ragionevolmente ritenere che il ricorrente 3 ha assimilato lo stile di vita svizzero e sia stato influenzato in misura significativa dall’ambiente culturale nonché sociale locale. Al contrario, con il Paese d’origine – lasciato in tenerissima età e del quale comprenderebbe unicamente la lingua curda, senza saperla parlare (cfr. atto TAF n. 13, pag. 2) – non permane più alcun

D-3318/2023 Pagina 13 legame. Dopo più di otto anni, trascorsi nel contesto sociale svizzero, oggi egli si trova nella fase marcante del proprio sviluppo personale e cognitivo, oltre che scolastico. Un’eventuale interruzione della citata quotidianità, douta ad un rimpatrio, potrebbe portare a serie conseguenze ed avere un impatto altamente negativo dal punto di vista della psicologia dello sviluppo. Nel complesso, si può quindi presumere che per il ricorrente 3 un ritorno nel Paese d’origine o di provenienza sarebbe insostenibile al momento attuale e che l’esecuzione del suo allontanamento in Iraq – seppur nel Kurdistan iracheno – è da considerarsi quale misura sproporzionata ed inesigibile.

7.3.5 Alla luce di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente 3 va qualificata come inesigibile ex art. 83 cpv. 4 LStrI. Considerato inoltre il principio dell’unità della famiglia (cfr. art. 44 LAsi; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 24 consid. 10 seg.), devono essere ammessi provvisoriamente anche i genitori (ricorrenti 1 e 2) – dai quali egli dipende per il proprio sostentamento – nonché il fratello e la sorella minori (ricorrenti 4 e 5), non emergendo dagli atti motivi di esclusione ai sensi dell’art. 83 cpv. 7 LStrI.

8. Posto quanto sopra, il ricorso del 9 giugno 2023 deve essere parzialmente accolto, e meglio unicamente per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento. La decisione della SEM del 28 aprile 2023 deve essere dunque annullata per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento – come anche in merito all’emolumento fissato ex art. 111d LAsi – e l’autorità inferiore incaricata di concedere ai ricorrenti l’ammissione provvisoria in Svizzera. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 20 luglio 2023 (cfr. atto TAF n. 6), non sono riscosse spese processuali. 9.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso in tutto o in parte, l’autorità di ricorso può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha

D-3318/2023 Pagina 14 sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; in difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF) e – da prassi TAF – non viene verificato se debba essere concesso o meno un supplemento IVA. Infine, sempre secondo la prassi del Tribunale, nei casi in cui il ricorso venga accolto solamente sui punti relativi alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento, l’indennità ammonta alla metà dell’indennizzo totale (cfr. sentenza del TAF D-7322/2024 del 10 giugno 2025). 9.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili fissata d’ufficio dal Tribunale, sulla base degli atti di causa ed apportata una riduzione della metà, ammonta a CHF 900.–.

10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3318/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. 2. L’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolarizzare il soggiorno dei ricorrenti concedendo loro l’ammissione provvisoria in Svizzera. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 900.– quale indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Miroslav Vuckovic

Data di spedizione:

D-3318/2023 Pagina 16 Comunicazione a: – rappresentante dei ricorrenti (raccomandata) – SEM, con l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

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