Corte IV D-3285/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato i(...), e B._______, nata il (...), e C._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 maggio 2009 / N [..]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3285/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione degli interessati del 21 aprile 2009, nonché del 7 e rispettivamente dell'8 maggio 2009, la decisione dell'UFM del 18 aprile 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessato), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 20 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-3285/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia (...)(mongoli) e di essere nati a D._______ (Mongolia) e di avervi vissuto dalla nascita, rispettivamente dal 2000 fino sostanzialmente al loro espatrio che sarebbe avvenuto nel mese di aprile 2009, che l'interessato ha affermato di essere espatriato per il timore di essere ricercato dalle persone del partito rivoluzionario; che lo stesso si sarebbe trasferito ad E._______, presso un suo amico, con sua moglie, e la di lui figlia, avuta da un precedente matrimonio, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto sottoporsi a delle cure e ad un'operazione; che il medesimo ha dichiarato di aver distribuito tra il 15 giugno 2008 e il 1° luglio 2008 dei volantini dell'opposizione per la manifestazione che si sarebbe svolta il 1° luglio 2008 contro i brogli elettorali del partito rivoluzionario al potere, al fine di guadagnare qualche soldo; che anche sua moglie avrebbe contribuito alla distribuzione dei suddetti volantini, il 30 giugno 2008; che l'interessato si sarebbe trovato per caso alla suddetta manifestazione e sarebbe stato arrestato dalla Polizia, la quale, trovandogli addosso uno dei volantini, l'avrebbe accusato di essere uno dei responsabili dell'organizzazione della manifestazione; che in carcere sarebbe stato picchiato, interrogato e, avendo rifiutato di riferire i nomi di due persone dell'opposizione come gli sarebbe stato intimato dal signor F._______ del partito rivoluzionario, sarebbe stato detenuto per diversi mesi; che, per contro, la moglie, anch'essa presente alla manifestazione, sarebbe riuscita a sfuggire all'intervento della Polizia; che, nel gennaio 2009, l'interessato sarebbe stato rilasciato su garanzia di un amico, che l'interessato, unitamente a sua figlia ed a sua moglie, avrebbero lasciato la Mongolia, giungendo legalmente in treno a G._______ (Russia), da dove avrebbero poi continuato il viaggio in auto con due passatori - passando per la Polonia - fino ad arrivare sette giorni più tardi in Svizzera senza documenti e senza subire controlli, che, nella decisione del 18 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate Pagina 3
D-3285/2009 dai richiedenti non sono verosimili siccome contraddittorie, vaghe e prive di ogni fondamento, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel loro caso; che, in particolare, hanno sottolineato che il loro racconto sarebbe dettagliato e preciso, di modo che dovrebbe essere considerato come verosimile; che segnatamente il ricorrente non ricorderebbe di aver reso versioni contraddittorie quanto al periodo di distribuzione dei volantini, nonostante le sue dichiarazioni figurerebbero certamente nei verbali che egli avrebbe sottoscritto; che il contenuto dei volantini non sarebbe stato importante per il ricorrente, ritenuto che li avrebbe distribuiti solo occasionalmente e per guadagnare dei soldi, non svolgendo alcuna attività politica; che l'insorgente ha ribadito di non sapere se la piazza dove si sarebbe svolta la manifestazione abbia un nome e quale sarebbe, rispondendo in modo preciso alla domanda postagli; che, infine, i ricorrenti hanno fatto valere che il loro rientro in patria non sarebbe esigibile, dal momento che essi sarebbero esposti a rischi, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente Pagina 4
D-3285/2009 l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che basti ancora rilevare che - oltre alle allegazioni prive di fondamento rese dai ricorrenti e già sostanzialmente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata - il racconto degli insorgenti a fondamento della loro domanda d'asilo è colmo di altre numerose dichiarazioni contraddittorie e vaghe su punti essenziali; che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha inizialmente affermato che il giorno della manifesazione si sarebbe "[...] trovato per caso ad E._______ [...]", senza aver accennato alla distribuzione di volantini ed alla presenza della moglie in quell'occasione (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5); che, per contro, solo in occasione della Pagina 5
D-3285/2009 seconda audizione del 7 maggio 2009, egli ha riferito di aver distribuito i volantini durante la manifestazione del 1° luglio 2008 e unitamente alla moglie (cfr. D40 e D50 pagg. 5-6), verosimilmente nell'intento di conformarsi alla versione che la moglie aveva reso in precedenza e in totale contrapposizione alla sua (cfr. verbale d'audizione del 21 aprile 2009 pag. 6); che, d'altronde, i ricorrenti hanno reso versioni contraddittorie altresì sulla data in cui tali avvenimenti si sarebbero svolti: il marito ha affermato di essere stato arrestato il 1° luglio 2008 in occasione della manifestazione (cfr. verbali d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del 7 maggio 2009 D40 e D50 pag. 6), mentre che la moglie ha dichiarato - dopo qualche titubanza che si sarebbe trattato del 30 giugno 2008 (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 6), affermando che sarebbe stato l'unico giorno in cui avrebbero distribuito i suddetti volantini; che tale affermazione risulta in contraddizione con le dichiarazioni del marito, il quale ha affermato di averli distribuiti, da un lato, per 15 giorni dal 15 giugno al 1° luglio 2008, dall'altro per un giorno solo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del 7 maggio 2009 D53 pag. 7); che - alla luce di tali incongruenze - non soccorre i ricorrenti la giustificazione fatta valere in sede di ricorso secondo cui l'insorgente non ricorderebbe di aver reso dichiarazioni contraddittorie sulle date relative alla distribuzione di volantini (cfr. ricorso pag. 2); che, del resto, se gli insorgenti avessero effettivamente distribuito quei volantini e con l'unico scopo di guadagnare - come essi asseriscono (cfr. ibidem) - essi avrebbero dovuto essere in grado di indicare con esattezza quando ciò sarebbe avvenuto; che, di conseguenza, non soccorre loro nemmeno l'asserzione incongruente secondo cui - essendo il loro scopo quello di guadagnare qualche soldo - non sarebbero a conoscenza del contenuto dei volantini che avrebbero distribuito (cfr. ibidem); che, non da ultimo, se i ricorrenti si fossero effettivamente trovati alla manifestazione del 1° luglio 2008 e vi avessero distribuito i volantini, essi avrebbero dovuto sapere il nome della piazza in cui ciò sarebbe avvenuto (cfr. ibidem), allorquando, tra l'altro il marito ha affermato che si tratterebbe della piazza principale (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 7 maggio 2009 D62 pag. 7); che, a tal propostito, la moglie ha dapprima riferito che si sarebbe trattato della piazza di H._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 6), mentre che in seguito avrebbe ritrattato tale versione, dicendo di non sapere il nome della piazza e affermando che essi avrebbero distribuito i volantini in altri luoghi e non in occasione della manifestazione del 1° luglio 2008 (cfr. verbale Pagina 6
D-3285/2009 d'audizione della ricorrente del 7 maggio 2009 D53 pag. 6 e D57 pag. 7) che, per di più, gli insorgenti non hanno saputo indicare con precisione la data in cui il marito sarebbe stato rilasciato dopo l'asserita detenzione con l'addotta accusa di essere uno degli organizzatori della manifestazione del 1° luglio 2008, indicando semplicemente che si sarebbe trattato del mese di gennaio 2009 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del 7 maggio 2009 D42 pag. 5 e della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 7 e del 7 maggio 2009 D77 pag. 8), che, nondimeno, le circostanze dell'asserita liberazione del ricorrente, su semplice garanzia di un suo amico - la cui moglie tra l'altro avrebbe partecipato alla fornitura ed alla distribuzione dei volantini assieme agli insorgenti - risultano assolutamente prive di ogni fondamento (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del 7 maggio 2009 D132-136 pag. 13), così come appaiono prive di ogni credibilità le dichiarazioni vaghe, contraddittorie e titubanti della ricorrente, in merito al periodo di detenzione del marito ed alle circostanze in cui ne sarebbe venuta a conoscenza o ne avrebbe ottenuto delle informazioni, tanto più che essa avrebbe soggiornato presso l'amico in questione (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 7 e del 7 maggio 2009 D29, D62 -76 e D91-95 pagg. 4, 7-10), che la ricorrente, così come la figlia, non avrebbero fatto valere propri motivi d'asilo, bensì sarebbero espatriate unicamente per seguire il marito rispettivamente i genitori (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 6 e del 7 maggio 2009 D34-35 pag. 5 e della figlia del 21 aprile 2009 pag. 5 e dell'8 maggio 2009 D23-24 pag. 4), che, del resto, l'asserito timore di essere ricercato da parte delle persone del partito rivoluzionario (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 7 maggio 2009 D175-176 pag. 15) non ha trovato alcun fondamento nel racconto manifestamente inverosimile reso dai ricorrenti; che, per di più, l'insorgente si è limitato ad asserire con una semplice affermazione di parte non corroborata da alcun elemento di prova e che, tra l'altro, gli sarebbe stata solamente riferita dal suo amico, di essere stato ricercato dai poliziotti e da F._______ del partito rivoluzionario (cfr. ibidem D159 pag. 15), Pagina 7
D-3285/2009 che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti gli altri innumerevoli elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel racconto dei ricorrenti, che sarebbe sovrabbondante enumerare, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, alla luce di tali considerazioni e dell'evocata inverosimiglianza della vicenda asserita, non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente, assieme alla sua famiglia, non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accusse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, oppure di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che gli insorgenti si sono limitati a far valere in sede di ricorso - con una semplice e generica affermazione di parte - l'esposizione a rischi in caso di rientro nel loro Paese (cfr. ricorso pag. 2); che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, Pagina 8
D-3285/2009 che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che entrambi i genitori sono giovani, hanno una formazione scolastica nonché professionale: il marito quale (...) e la moglie quale (...); che quest'ultima ha altresì lavorato quale (...), e negli ultimi anni entrambi hanno svolto l'attività di (...) (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pagg. 1-2 e della ricorrente pag. 2); che la figlia dei ricorrenti ha 17 anni ed ha vissuto sin dalla nascita in Mongolia, dove ha seguito regolarmente le scuole (cfr. verbale d'audizione della figlia dei ricorrenti del 21 aprile 2009 pagg. 1 e 3); che gli insorgenti dispongono, inoltre, di una rete sociale in patria, ritenuto che i genitori di entrambi vivono ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del ricorrente e della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 3); che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire loro stessi o la figlia di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, per quanto attiene alla salute della figlia degli insorgenti, sarebbe emerso - dagli atti di causa - che essa sarebbe stata operata nel mese di giugno 2008 a causa di un (...), a seguito del quale essa sta sostanzialmente bene, non prende alcun farmaco e non sarebbero necessari ulteriori controlli (cfr. verbale d'audizione della figlia del 21 aprile 2009 pagg. 2 e 5-6), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, Pagina 9
D-3285/2009 potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-3285/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - I.________ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11