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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2017 D-3247/2017

13. Juni 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,176 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 17 maggio 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3247/2017

Sentenza d e l 1 3 giugno 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Costa d'Avorio, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 17 maggio 2017 / N (…).

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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 16 aprile 2017, l'audizione sulle generalità del 19 aprile 2017 (di seguito: verbale) in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito all'interessato circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 maggio 2017, notificata il 30 maggio 2017 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 3 giugno 2017 (cfr. timbro del plico) trasmesso dall'autorità inferiore al Tribunale amministrativo federale (data d'entrata: 9 giugno 2017) contro la menzionata decisione della SEM chiedendo, secondo il senso, il trattamento della sua domanda d'asilo in Svizzera, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 9 giugno 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che l'impugnativa è stata scritta in francese; che il ricorrente non fa però valere ragioni sufficienti per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 33a

D-3247/2017 Pagina 3 cpv. 2 PA; che questo giudizio è quindi redatto nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello

D-3247/2017 Pagina 4 stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, le dichiarazioni del ricorrente (cfr. verbale, pag. 4 e 5) e le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva depositato domanda d'asilo a B._______ (Italia), che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 15 maggio 2017, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione, che di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,

D-3247/2017 Pagina 5 che quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III), che la situazione risulta invero diversa da quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,

D-3247/2017 Pagina 6 che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura né che l'Italia non rispetterebbe il principio del divieto di non-respingimento, che egli non ha inoltre fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia né che egli verrebbe privato delle condizioni minime di accoglienza previste dalla direttiva accoglienza, che per quanto riguarda l'allegata assenza di un alloggio in Italia, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, il ricorrente non ha fatto valere l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi1, RS 142.311), che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata

D-3247/2017 Pagina 7 nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3247/2017 Pagina 8 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

D-3247/2017 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2017 D-3247/2017 — Swissrulings