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Bundesverwaltungsgericht 24.05.2007 D-3204/2007

24. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,721 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non e...

Volltext

Corte IV D-3204/2007 vav/egl/mae {T 0/2} Sentenza del 24 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Daniel Schmid Cancelliere Egloff A._______, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Macedonia), Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 2 aprile 2007, l'interessato, d'etnia rom, ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 12 e del 20 aprile 2007), d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai rom residenti nel suo quartiere. Quest'ultimi l'avrebbero minacciato di morte a causa della propaganda svolta a favore di un candidato [...] alle elezioni [...] del 2006, candidato che avrebbe in seguito aderito ad un partito [...], venendo così meno alle promesse fatte. Avrebbe denunciato l'accaduto alla polizia, la quale non sarebbe intervenuta perché egli non avrebbe saputo indicare loro i nomi delle persone che l'avrebbero minacciato o, secondo un'altra versione, a causa della sua appartenenza all'etnia rom. B. Il 9 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo nonché, in via subordinata, l'ammissione provvisoria. Ha pure presentato una domanda d'assistenza giudiziaria (v. ricorso pag. 2 in fine), nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è altresì motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3

3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, le sue dichiarazioni decisive essendo inconsistenti. In particolare, non è credibile che una persona che ha lavorato per un'organizzazione dei rom e svolto in buona fede un'attività per migliorare le condizioni dei membri di detta minoranza, sia poi minacciato di morte dai rom medesimi. Inoltre, ha reso versioni discordanti sul numero di volte in cui i rom si sarebbero presentati al suo domicilio per minacciarlo e sul momento in cui avrebbe denunciato tali minacce alla polizia. Infine, non è plausibile che egli non sia stato in grado di fornire alcun nome dei rom che lo avrebbero intimidito. 5. Nel gravame, l'insorgente sostiene che dal suo racconto emergono indizi di persecuzione. Censura il fatto che l'UFM si sia fondato su due sole contraddizioni – riguardanti il numero di volte in cui sarebbe stato minacciato al suo domicilio e il momento della denuncia in polizia – per giustificare la decisione impugnata. Peraltro, anche il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo ha ritenuto che fossero ravvisabili, dal suo racconto, degli indizi di persecuzione. Di conseguenza, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, non è plausibile che il ricorrente non conosca il cognome del candidato per il quale avrebbe fatto propaganda e non sappia indicare la denominazione del partito [...] per il quale quest'ultimo si sarebbe inizialmente candidato, rispettivamente la data esatta delle elezioni [...] richiamate. Occorre altresì rilevare che l'UFM non ha fondato il provvedimento litigioso unicamente su due divergenze, come preteso a torto nel gravame. Peraltro, la sola appartenenza all'etnia rom non giustifica, di per sé, l'entrata nel merito di una domanda d'asilo di un richiedente l'asilo proveniente dalla Macedonia. Per il resto, può essere rimandato, in sostanza, ai pertinenti considerandi della decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Va tutt'al più ancora rilevato che l'insorgente si limita, da un lato, a mere congetture, senza alcun fondamento oggettivo, sull'assenza di volontà da parte dell'intero apparato giudiziario macedone d'accordargli, se necessario, un'appropriata protezione contro l'agire illegittimo di rom nei suoi confronti. Dall'altro lato, e in siffatte circostanze, non lo soccorre la generica ed immotivata nota del rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale sui motivi d'asilo, secondo cui il ricorrente ha fatto valere timori di persecuzione non manifestamente infondati. 6.2 Peraltro, la nota situazione generale esistente in Macedonia – che non è

4 caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale – non costituisce un elemento che giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in esame. 6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) o l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. In effetti, il ricorrente è giovane ed ha discrete conoscenze linguistiche ed una certa esperienza professionale. Non risulta, altresì, che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Macedonia. Giova altresì rilevare, per sovrabbondanza, che in patria risiedono tuttora [...] del ricorrente. 9.2 Infine, considerato che l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. 11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

5 11.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a B._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Gérald Bovier Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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