Corte IV D-3203/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 1 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 maggio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3203/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 2 aprile 2009, i verbali d'audizione dell'interessato del 30 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 15 maggio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla ricorrente), il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 18 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 25 maggio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto la sua domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle spese processuali, la decisione incidentale del 25 maggio 2009, con la quale il TAF ha invitato l'UFM a pronunciarsi in merito al ricorso del 18 maggio 2009, la risposta dell'UFM del 9 giugno 2009, con cui l'autorità inferiore ha confermato pienamente la decisione impugnata, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-3203/2009 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia (...) e di aver avuto, fin dalla nascita, dimora a B._______ (Serbia), che il richiedente ha affermato di essere espatriato insieme al (...) nel (...); che tale decisione sarebbe scaturita dalla necessità di sfuggire alle minacce proferitegli da tre sconosciuti; che quest'ultimi, infatti, dopo avere acquistato una vettura dal ricorrente e dal (...), si sarebbero presentati a casa di quest'ultimo, avrebbero maltrattato lui e la sua famiglia e preteso la consegna di denaro contante; che gli stessi, durante una seconda incursione, avrebbero dato fuoco alle sue terre, minacciandolo di morte in caso di mancato versamento di ulteriore denaro ed ammonendolo nel contempo di non denunciare i fatti alla polizia; che, dopodiché, l'interessato avrebbe deciso, di comune accordo col (...), di lasciare il Paese per sottrarsi alle minacce di cui parola, che egli avrebbe lasciato B._______ munito di carta d'identità e raggiunto la Svizzera transitando per C._______ e D.________, senza mai subire controlli; che, prima di inoltrare la sua domanda d'asilo al Centro di registrazione e procedura di E._______, egli avrebbe soggiornato per due o tre giorni presso un secondo (...) a F._______, che, nella decisione del 15 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi Pagina 3
D-3203/2009 sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sono inverosimili siccome generiche ed infondate, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente afferma che la Serbia non sarebbe da considerarsi un Paese sicuro per quel che concerne la minoranza (...), alla luce del fatto che, nonostante i riconoscimenti formali dei diritti delle minoranze, i (...) sarebbero tuttora oggetto di discriminazioni da parte dello Stato e di terzi; che egli dichiara inoltre che la sua situazione sarebbe, sebbene causata da privati, imputabile alle autorità serbe, in quanto i (...) non otterrebbero da esse nessuna protezione concreta in caso di bisogno, bensì verrebbero addirittura trattati male dalla polizia; che il ricorrente difende le sue allegazioni rese in fase di audizione definendole dettagliate, prive di grosse contraddizioni e conformi alla realtà ed all'esperienza generale di vita, ragione per cui dovrebbero essere considerate verosimili, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, Pagina 4
D-3203/2009 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° aprile 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto circa la collocazione temporale delle incursioni presso il suo domicilio da parte di tre sconosciuti (vale a dire gli episodi principe della sua vicenda): egli, infatti, ha dapprima vagamente situato la seconda visita "circa due-tre giorni dopo la vendita" del veicolo (cfr. verbale audizione sui motivi [in seguito: audizione II] del 30 aprile 2009 pag. 3/D6), per poi invece indicare con precisione che la stessa sarebbe invece stata messa in atto esattamente tre giorni dopo la vendita (cfr. ibidem pag. 5/D27); che, riportando il contenuto delle minacce subite dopo la seconda visita, il ricorrente ha dichiarato "[...] ci hanno detto che sarebbero ritornati entro sette giorni" (cfr. ibidem pag. 3/D6), versione che non combacia con quella resa qualche minuto dopo secondo cui "non l'hanno detto quando sarebbero tornati", rispettivamente "forse Pagina 5
D-3203/2009 avranno dato un termine a mio fratello, ma io non ricordo di avere sentito" (cfr. ibidem pag. 11/D98-99); che, alla domanda se i suoi figli siano stati percossi o meno dai tre sconosciuti durante la prima visita, egli dapprima risponde affermativamente (cfr. ibidem pag. 3/D6), per poi, invece, dichiarare di non saperlo (cfr. ibidem pag. 7/D48); che, come già rilevato dall'autorità inferiore, è inattendibile e contrario alle regole generali di vita che il ricorrente, presumendo che la distruzione della casa e la sparizione dei familiari sia da riportare agli sconosciuti di cui sopra, egli non abbia intrapreso azione alcuna per denunciare la situazione, rispettivamente non si sia maggiormente adoperato al fine di ritrovare moglie e figli, limitandosi a chiamarli invano sul telefono portatile; che, in considerazione di quanto esposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda è manifestamente inverosimile, che, d'altronde, le asserite minacce di morte subite non sembrano avere alcun legame con l'etnia (...) del ricorrente, contrariamente a quanto quest'ultimo pretenderebbe far valere indirettamente nel memoriale di ricorso per giustificare la mancata denuncia dei presunti fatti alle autorità serbe, da cui – a suo dire – non potrebbe ottenere protezione a causa della sua appartenenza ad una minoranza notoriamente discriminata in Serbia (cfr. ricorso pag. 2); che in sede di audizione, infatti, egli non ha mai giustificato la sua passività dopo i presunti eventi con la mancanza di protezione da parte dello Stato a causa della sua etnia (...), bensì ha fornito tutt'altro tipo di spiegazione (cfr. verbale audizione II del 30 aprile 2009 pag. 8/D69 e 11/D106-109); che, d'altronde, dai verbali di audizione non traspare che il richiedente abbia mai avuto problemi con le autorità (cfr. ibidem pag. 11/D105); che, anzi, egli ha dichiarato di avere vissuto sempre presso lo stesso domicilio sin dalla nascita (cfr. verbale audizione sui fatti del 30 aprile 2009 [in seguito: audizione I] del 30 aprile 2009 pag. 1) ed essersi sempre mantenuto grazie alla vendita dei prodotti ricavati dalle sue stesse terre (cfr. ibidem pag. 2), che, pertanto, non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente, nonostante la sua etnia (...), non possa beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suo confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, Pagina 6
D-3203/2009 che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'insorgente si è limitato, con una generica affermazione di parte, a far valere in sede di ricorso l'esistenza di discriminazioni e violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di persone di etnia (...), senza alcuna precisazione, rispettivamente senza alcun riferimento concreto alla sua vicenda personale e senza alcun mezzo di prova a sostegno di quanto addotto (cfr. ricorso pag. 2), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), Pagina 7
D-3203/2009 che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, il ricorrente è (...), ha sempre vissuto in Serbia presso lo stesso domicilio ufficiale ed ha potuto mantenersi fino all'espatrio grazie alla (...) di cui è proprietario ed alla vendita dei (...) ricavati da tale attività (cfr. verbale audizione I pag. 2); che egli dispone inoltre di una rete familiare in Patria, ritenuto che come minimo i (...), una (...) ed un (...) vivono ancora in loco (cfr. ibidem pag. 2-3); che, lasciando la Serbia nel (...), egli è rimasto lontano dal suo Paese per un lasso di tempo relativamente corto; che egli dispone altresì di una carta d'identità tuttora valida (cfr. ibidem pag. 3-4); che egli non ha, altresì, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, disponendo già di una carta d'identità, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), Pagina 8
D-3203/2009 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-3203/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 10