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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2007 D-3201/2007

22. Juni 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,841 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non e...

Volltext

Corte IV D-3201/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 22 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Fulvio Haefeli Cancelliera Marisa Murray A._______, Algeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto A. Il 10 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 20 aprile e del 2 maggio 2007), d'essere espatriato nell'estate del 2004 per motivi economici. Si sarebbe poi recato in Marocco, Spagna, Francia ed Italia prima di raggiungere il nostro Paese. L'interessato ha pure segnalato che all'età di B._______ avrebbe scontato una pena di due anni di detenzione in seguito ad una condanna per furto. B. Il 9 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. Detto Ufficio ha inoltre rilevato che il ricorrente ha inoltrato la domanda d'asilo qui in esame unicamente per cercare un lavoro in Svizzera ed aiutare economicamente la sua famiglia in

3 Algeria, motivo che non è manifestamente sussumibile alle ipotesi di cui all'art. 3 LAsi. Non è pertanto stata l'incarcerazione per furto all'età di B._______ ad averlo indotto ad espatriare, fermo restando che nel caso concreto manca pure manifestamente un nesso causale e temporale tra la citata incarcerazione e l'espatrio. Secondo l'autorità inferiore non sono peraltro necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell' accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente allega di non essere stato in grado di procurarsi dei documenti d'identificazione, ma di non aver potuto fare altrimenti considerato, da un lato, che non ha mai posseduto il passaporto, senza che gli sembri esservi una possibilità di poterlo ottenere ora, e, dall'altro lato, che ha perso in Spagna la sua carta d'identità. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6. Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 10 aprile 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un simile documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti qui rilevare che ritenuto che l'insorgente non ha fatto valere delle persecuzioni, tanto meno statali, avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi tempestivamente ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per chiedere l'emissione di un documento ai sensi di legge, senza che vi sia una ragione seria e concreta per presumere che detto documento non gli sarebbe stato emesso. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 6.1 Il TAF rileva inoltre che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla decisione impugnata, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. In particolare, neppure ha contestato la decisione dell'UFM dal profilo dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. Di conseguenza, è sufficiente il rimando ai considerandi del provvedimento litigioso riassunti nel presente giudizio (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6

4 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA), da cui non vi è motivo, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, di scostarsi d'ufficio. 6.2 Ritenuto quanto precedentemente esposto (v. considerando 6.1 del presente giudizio), non sono manifestamente necessari degli ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.3 6.3.1 Per gli stessi motivi, non emergono neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo di accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.3.3 Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (GICRA 2005 n. 13). Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe, ha una certa esperienza professionale nonché discrete conoscenze linguistiche (arabo, francese, spagnolo ed italiano). Peraltro, non emerge dagli atti di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Algeria. 6.3.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

5 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - al C._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

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