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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2011 D-3198/2011

9. Juni 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,107 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° giugno 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3198/2011 Sentenza del 9 giugno 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° giugno 2011 / N […].

D-3198/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 13 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 1° giugno 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 1° giugno 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 11/1), il ricorso del 3 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 6 giugno 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo giorno, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

D-3198/2011 Pagina 3 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nonché di essere nato ad B._______ (Algeria) dove avrebbe vissuto dalla sua infanzia sino al suo espatrio avvenuto approssimativamente nel (…) 2010, ovvero un anno prima della presentazione della sua domanda di asilo in Svizzera, che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine a causa dei problemi familiari con l'attuale moglie di suo padre, presso cui egli viveva dopo il divorzio dei suoi genitori; che, in particolare, ella odierebbe l'interessato ed ogni giorno non gli avrebbe aperto la porta di casa, quando rientrava al mattino presto dal suo lavoro di (…), facendolo attendere per ore all'esterno; che, non sopportando più questa situazione e non potendo andare a vivere per conto suo, a causa degli affitti elevati, o non volendo chiedere ospitalità alla madre o ad altri familiari, l'interessato avrebbe deciso di espatriare, che, da B._______, transitando per la Tunisia, l'interessato avrebbe raggiunto C._______ (Libia); che, dopo (…) mesi, egli sarebbe partito alla volta di D._______ (Libia), da dove si sarebbe imbarcato e sarebbe giunto nel (…) 2011 in una località sconosciuta della E._______ (Italia); che, subito, si sarebbe recato a F._______ (Italia) e successivamente a G._______ (Italia), dove sarebbe rimasto fino a che non avrebbe continuato il viaggio per la Svizzera; che egli sarebbe arrivato in treno –

D-3198/2011 Pagina 4 passando per H._______ (Italia) – fino a I._______ (Italia) ed avrebbe infine proseguito in autobus giungendo a J._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera senza documenti e di non poterseli procurare, poiché il suo passaporto sarebbe andato perso in Libia, mentre che la sua carta d'identità l'avrebbe lasciata a casa nel suo Paese di origine; che, infatti, a causa dei suoi gravi problemi familiari, che sarebbero alla base del suo espatrio, egli non potrebbe farsi inviare la sua carta d'identità ed, inoltre, essendo ora in Svizzera, non gli sarebbe possibile farsene rilasciare di nuovi; che, in secondo luogo, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, l'insorgente ribadisce di essere fuggito a causa dei gravi problemi familiari che gli avrebbero pregiudicato la possibilità di vivere decorosamente, nonché di sopravvivenza; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe essere verificata l'esigibilità del suo allontanamento in Algeria, vista la situazione generale in detto Paese, dove dominerebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza, ciò che dovrebbe condurre alla sua ammissione provvisoria in Svizzera,

D-3198/2011 Pagina 5 che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio di espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente si è contraddetto circa la sorte del suo passaporto, affermando da un lato di averlo perso in Libia (cfr. verbale 1 pag. 4) e, dall'altro lato, di averlo strappato e buttato via, rispettivamente di averlo lasciato in Libia (cfr. verbale 2 D12, D14); che, confrontato a queste affermazioni, l'insorgente ha confermato la seconda versione dei fatti (cfr. verbale 2 D15), mentre che, in sede di ricorso, egli ha ribadito la tesi secondo cui detto documento sarebbe andato perso (cfr. ricorso pag. 2);

D-3198/2011 Pagina 6 che la manifesta incongruenza resa dal ricorrente sulla sorte del passaporto lascia trasparite che egli ha viaggiato in pieno possesso del suo documento; che, del resto, non è manifestamente plausibile che egli sia potuto arrivare dalla Libia, entrando nello spazio Schengen, senza subire alcun controllo e senza documenti; che, d'altronde, il ricorrente non è stato in grado di indicare né la località in cui sarebbe sbarcato in E._______, né la data precisa del suo espatrio, come pure dell'arrivo in Italia (cfr. verbale 1 pagg. 2, 6-7), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le stereotipate allegazioni circa la mancata presentazione dei suoi documenti d'identità; che, infatti, oltre a quanto già sopra evocato in merito alla sorte del passaporto, non soccorrono il ricorrente le allegazioni secondo cui egli avrebbe lasciato a casa la sua carta di identità, non potrebbe recuperarla a causa dei problemi avuti con suo padre e la sua matrigna, come pure non potrebbe farsi inviare dei nuovi documenti (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, tanto più che il ricorrente ha altri parenti in patria a cui potersi rivolgere, tra i quali sua madre e le sue sorelle, di cui non è plausibile che egli non sappia il numero di telefono (cfr. verbale 1 pagg. 3-5, verbale 2 D6-D10); che, del resto, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver fatto alcun tentativo per procurasi dei documenti (cfr. verbale 2 D5, D8, D10), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

D-3198/2011 Pagina 7 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, la motivazione fatta valere dal ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo è manifestamente irrilevante; che, orbene, i problemi di carattere privato legati ai rapporti tra i membri di una famiglia non costituiscono un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che lo stesso vale per i problemi di ordine economico, legati nella fattispecie all'impossibilità di sopportare il costo dell'affitto di un alloggio da solo (cfr. verbale 1 pagg. 5-6, verbale 2 D18 e segg., nonché ricorso pag. 2), che, inoltre, i problemi familiari invocati dal ricorrente inerenti al rapporto con la sua matrigna non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio del medesimo; che, difatti, sebbene il ricorrente abbia affermato che detti problemi sarebbero iniziati molto tempo prima, il ricorrente ha atteso ben due anni per espatriare (cfr. verbale 1 pag. 5 in fine); che, segnatamente, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è rotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso

D-3198/2011 Pagina 8 tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444), che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

D-3198/2011 Pagina 9 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base ed ha un'esperienza più che decennale quale (…), professione questa che gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 D35-38); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono sua madre, le sue sorelle con le rispettive famiglie, nonché altri suoi parenti (cfr. verbale 1 pag. 3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12

D-3198/2011 Pagina 10 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-3198/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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