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Corte IV D-3177/2022
Sentenza d e l 1 8 agosto 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento; procedura celere); decisione della SEM del 24 giugno 2022 / N (…).
D-3177/2022 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (...) aprile 2022 (cfr. atto SEM n. [{…}]-2/2), il verbale relativo alla prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) avvenuto il (…) aprile 2022 (cfr. n. 13/12; di seguito: verbale 1) e quello invece riguardo all’audizione sui suoi motivi d’asilo del (…) giugno 2022 (cfr. n. 19/13, di seguito: verbale 2), il parere del 23 giugno 2022 (cfr. n. 22/4) presentato dal richiedente l’asilo a seguito del progetto di decisione negativo della SEM del 21 giugno 2022 (cfr. n. 21/7), la decisione dell’autorità inferiore del 24 giugno 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. n. 25/1), con la quale la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia ammettendolo provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, il ricorso del 21 luglio 2022 (cfr. risultanze processuali), per mezzo del quale il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la precitata decisione della SEM, chiedendone l’annullamento ed in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine, egli ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per nuovo esame delle sue allegazioni; contestualmente, egli ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, anche in considerazione della sua minore età, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-3177/2022 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che è d’uopo osservare come, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione avversata, e non avendo l’insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr.
D-3177/2022 Pagina 4 KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298), che in sostanza e per quanto qui di rilievo, l’interessato, dichiaratosi minorenne e di etnia pashtun, ha riferito di essere originario del villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______; che come diversi altri membri famigliari materni, suo padre avrebbe lavorato per l’(…), quale (…); che dal lato paterno, diversi suoi parenti sarebbero invece stati dei talebani; che per questo motivo, tra i due rami famigliari vi sarebbero stati diversi scontri; che il padre sarebbe deceduto sul posto di lavoro poco prima dell’arrivo dei talebani al potere; che dopo la sua morte, anche il fratello maggiore del ricorrente si sarebbe arruolato nell’(…); che l’insorgente, nel periodo successivo al decesso del padre, avrebbe ricevuto diverse minacce profferite da talebani – o da parenti facenti parte dei medesimi – i quali avrebbero d’un canto voluto che l’interessato si unisse a loro e d’altro canto trattarlo come figlio di una persona che avrebbe lavorato per l’(…); che pertanto, il ricorrente, grazie all’aiuto di uno zio materno vivente a E._______, avrebbe lasciato il suo Paese d’origine tre giorni dopo il cambio di potere che ha condotto i talebani al governo nella nazione, espatriando verso l’F._______ illegalmente assieme ad un fratello e ad un cugino materno, che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni addotte dal richiedente; che segnatamente, la credibilità dei suoi asserti sia riguardo agli incontri che avrebbe avuto con i talebani che rispetto all’attività lavorativa ed alle circostanze del decesso del padre, come pure circa la situazione dei suoi zii materni, sarebbero minate da diverse contraddizioni, che nella sua impugnativa, l’insorgente avversa la valutazione contenuta nel provvedimento sindacato; che contestando, ripercorrendoli uno ad uno, i diversi indizi d’inverosimiglianza presenti nella decisione querelata, egli ritiene di aver reso un esposto convincente e coerente dei suoi motivi d’asilo, che andrebbe considerato tenendo conto della sua età, del contesto di provenienza e della natura traumatica degli eventi da lui riferiti; che le supposte incongruenze rimarcate dalla SEM nella decisione sindacata – che si sarebbe limitata unicamente ad un mero confronto tra le dichiarazioni fornite dal ricorrente nelle due audizioni – troverebbero facilmente spiegazione in primo luogo in quanto nelle due audizioni gli interpreti sarebbero stati differenti, con la conseguenza che alcuni dettagli potrebbero essere stati interpretati in modo parzialmente diverso; che in secondo luogo, gli eventi narrati dal ricorrente sarebbero estremamente complessi
D-3177/2022 Pagina 5 e quindi sarebbe perfettamente normale che lui non sia riuscito a riferire delle persecuzioni subite dai talebani in maniera lineare e precisa come invece avrebbe fatto nel caso della propria biografia, della sua provenienza e del suo viaggio d’espatrio, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto addotto dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale osserva come alcune delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti e contraddittorie, tanto da minare la credibilità dell’intero suo narrato, che a titolo esemplificativo, sebbene il ricorrente abbia dichiarato in modo generico nel corso della prima audizione che delle minacce sarebbero state profferite dai talebani sia al suo domicilio che nella moschea, tuttavia a precisa domanda dell’interrogante riguardo a dove sarebbero avvenuti i contatti che il ricorrente avrebbe avuto con i talebani, egli ha riferito essere occorsi tutti a casa sua (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9); che invece nel corso del suo esposto libero riguardante i suoi motivi d’asilo durante la seconda audizione, egli ha narrato di un secondo contatto avvenuto con i
D-3177/2022 Pagina 6 talebani che lo avrebbero fermato nei pressi della moschea allorché si recava a scuola con altri ragazzi, che lo avrebbero picchiato, e che lo volevano portare via con la forza per partecipare alla jihad in G._______, ma sarebbero fortunatamente intervenute terze persone che lo avrebbero riportato a casa (cfr. verbale 2, D33, pag. 5 seg.); che tuttavia poco più avanti, egli dà una versione in parte differente dell’episodio, adducendo che sarebbe stato fermato dai talebani, allorché si trovava solo in moschea, pregando (cfr. verbale 2, D51, pag. 9), che poi, il fatto che il ricorrente non abbia più nominato la presenza massiccia di autovetture dei talebani attorno alla sua casa nel corso della seconda audizione per il terzo episodio che lo avrebbe coinvolto direttamente, allorché invece appare un elemento sul quale ha insistito particolarmente durante la prima audizione (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), non appare essere “un dettaglio di scarsa importanza” così come preteso dall’insorgente nel gravame, che invero, dalla descrizione della dinamica dell’evento nella prima audizione, appare come il ricorrente si fosse effettivamente avvicinato alla sua casa, vedendo le tante vetture ferme dei talebani, in seguito al quale un amico gli avrebbe riferito di non recarsi a casa sua, ma egli malgrado la presenza ancora lì attorno dei talebani, si sarebbe recato al suo domicilio, passando dalla parte posteriore della casa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10); che invece nel corso della seconda audizione, egli ha descritto diversamente tale episodio, riferendo che allorché stava tornando a casa, il fratello dell’amico si sarebbe avvicinato riferendogli di non rientrare, poiché vi erano i talebani e che quindi doveva andare a casa loro, recandosi al suo domicilio soltanto allorché era buio, scavalcando il muro della loro abitazione (cfr. verbale 2, D33, pag. 6), che pur poi tenendo conto dell’età del ricorrente, come altresì della sua istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non può tuttavia essere dato alcun credito alla tesi ricorsuale dell’interessato laddove egli adduce che sarebbe normale che egli ricordi in maniera confusa il periodo successivo alla morte del padre, anche in rapporto alla prima visita dei talebani al suo domicilio; che difatti, è l’insorgente ad aver riferito che questi ultimi sarebbero giunti dopo (…) o (…) giorni dal decesso del padre (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D49, pag. 9), offrendo quindi un’informazione temporale precisa ed univoca; tuttavia risultando incoerente con altre sue allegazioni, che i medesimi sarebbero giunti nel periodo delle condoglianze, durato (…) giorni dal decesso del padre (cfr. verbale 2, D47 e D50, pag. 9),
D-3177/2022 Pagina 7 che neppure la spiegazione fornita nel gravame dall’insorgente, è atta a rendere più verosimili i suoi asserti contraddittori circa il luogo dove abiterebbero i suoi zii materni, d’un canto situando i medesimi – come pure la madre ed i fratelli – tutti a E._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9; verbale 2, D9 segg., pag. 3 seg.; D33, pag. 6 seg.), per poi invece, in modo sorprendente, asserire che i medesimi, a causa della situazione difficile con i talebani, avrebbero dovuto lasciare la loro casa (cfr. verbale 2, D24 seg., pag. 4; D33, pag. 7), che d’altra parte, neppure la sequenza degli eventi narrati dall’insorgente, appare essere coerente; che difatti se d’un canto egli ha affermato che le visite dei talebani sarebbero avvenute la prima (…) o (…) giorni dal decesso del padre e la seconda circa (…) giorni dopo la prima (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9), nonché che l’uccisione del padre sarebbe occorsa allorché il loro villaggio è caduto nelle mani dei talebani (cfr. verbale 2, D33, pag. 5), evento che a sua volta sarebbe occorso (…) o (…) giorni prima della caduta del governo (cfr. verbale 2, D43, pag. 8); non si spiega come egli avrebbe potuto partire (…) giorni dopo la caduta del governo (cfr. verbale 2, D14, pag. 3); che tra l’altro tali allegazioni non combaciano nemmeno con quanto da egli asserito nel corso della prima audizione (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5), che anche riguardo a quando avrebbe interrotto la scuola, l’insorgente non risulta essere stato univoco nelle sue asserzioni, d’un canto asserendo che non vi sarebbe andato più già da un po’ prima del cambio di potere (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5 seg.; verbale 2, D55, pag. 10), rispettivamente circa un mese e mezzo dopo che il padre sarebbe deceduto (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5); allorché, d’altro canto, ha invece asserito in modo contraddittorio che sarebbe andato a scuola fino al giorno in cui avrebbe abbandonato il suo domicilio (cfr. verbale 2, D56, pag. 10), che per il resto, onde evitare inutili ridondanze, si può senz’altro rinviare alla decisione impugnata, la quale risulta essere sufficientemente motivata e condivisibile, nonché rispettosa delle esigenze particolari d’istruzione legate alla qualità di minore non accompagnato del ricorrente che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si rimanda per ulteriori dettagli (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] su rinvio dell’art. 6 LAsi); che in tal senso le argomentazioni esposte nel gravame, non inducono il Tribunale a diversa conclusione rispetto a quella di cui all’avversata decisione,
D-3177/2022 Pagina 8 che a tal proposito occorre ancora osservare che, dalle risposte date dal ricorrente durante le audizioni, non risulta in alcun modo che egli fosse confuso o si sia trovato in difficoltà nell’esporre le vicende vissute, per la loro complessità e/o traumaticità così come addotto nel ricorso, da rendere spiegabili le molte incongruenze sopra rilevate nel suo racconto delle stesse, che inoltre, appare del tutto pretestuosa l’allegazione ricorsuale che tali contraddizioni deriverebbero dalla presenza di interpreti differenti nelle due audizioni che avrebbero parzialmente interpretato in maniera diversa alcuni dettagli, in quanto come già visto non si tratta di elementi marginali nella narrazione dell’insorgente, bensì importanti, ed inoltre egli stesso – e con la presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia – ha sottoscritto entrambi i verbali d’audizione confermandone quindi la completezza e correttezza, peraltro sempre asserendo di comprendere molto bene rispettivamente bene l’interprete presente (cfr. verbale 1, pag. 2; p.to 9.02, pag. 11; verbale 2, D1, pag. 1), che pertanto, poste le considerazioni che precedono, le persecuzioni addotte dal richiedente a sostegno della sua domanda d’asilo, non appaiono essere verosimili, che alla luce del contesto narrativo di cui sopra, né il presunto pericolo incorso dal ricorrente a causa dei talebani, così come neppure le asserite relazioni famigliari da una parte nel (…) e dall’altra tra le fila dei talebani, ed il decesso del padre nelle circostanze da egli narrate – asserzioni peraltro non sorrette da alcun elemento concreto – risultano ossequiare i disposti di cui all’art. 7 LAsi, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,
D-3177/2022 Pagina 9 che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, essendo la parte in causa minorenne, non appare essere equo addossarle le spese processuali; che pertanto, per questo motivo, il Tribunale rinuncia eccezionalmente a prelevare delle spese processuali, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3177/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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