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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2010 D-3152/2010

11. Mai 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,220 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento;...

Volltext

Corte IV D-3152/2010/gam {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 maggio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Macedonia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3152/2010 Visti: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera; i verbali d'audizione di A._______ del 26 marzo e del 22 aprile 2010; i verbali d'audizione di B._______ del 26 marzo e del 22 aprile 2010; i verbali d'audizione di C._______ del 12 e del 23 aprile 2010; i verbali d'audizione di D.________ del 12 e del 23 aprile 2010; le segnalazioni di casi medici del 25 marzo 2010 e del 29 marzo 2010, nonché i rapporti medici, rispettivamente del 25 marzo 2010 del Dr. med. E._______; del 29 marzo 2010 della Dr.essa F._______; del 6 aprile 2010, come pure le fotocopie delle radiografie; la decisione dell'UFM del 28 aprile 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 3 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 4 maggio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 5 maggio 2010; lo scritto dei ricorrenti del 10 maggio 2010 con relativi allegati; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); Pagina 2

D-3152/2010 che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere d'etnia rom e cittadini della Macedonia con ultimo domicilio a G._______ (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pagg. 1 e 2 [A._______]) e di essere espatriati per maltrattamenti perpetrati dagli albanesi a causa della loro etnia rom; che la signora B._______ ha dichiarato di essere stata costretta da cinque uomini albanesi a salire su di un'automobile, i quali l'avrebbero portata in un ripostiglio in un villaggio vicino e avrebbero abusato di lei sessualmente (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pagg. 5 e 6 [B._______]); che ella ha inoltre affermato di essere stata violentata in una seconda occasione, pochi giorni prima dell'espatrio, da tre uomini albanesi che avrebbero fatto irruzione nel suo domicilio (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 7 [B._______]); che il signor A._______ ha allegato di avere subito persecuzioni e minacce dovute alla propria appartenenza e a quella del proprio padre al partito politico H._______(cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 5 [A._______]); che egli avrebbe accompagnato la moglie al comando di polizia per sporgere denuncia contro gli stupratori, e di essere stato prelevato da alcuni poliziotti la notte seguente alla denuncia e condotto alla centrale di polizia, venendo poi detenuto e picchiato fino alle cinque del mattino Pagina 3

D-3152/2010 (cfr. ibidem, pag. 6); che D._______, la figlia dei ricorrenti, sarebbe stata percossa di sovente da bambini albanesi più grandi di lei, ed in particolare in un'occasione essi l'avrebbero legata ad un rubinetto applicandole del nastro adesivo sulla bocca abbandonandola così per ore (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 4 [D._______]); che anche C._______ ha dichiarato di essere stato più volte picchiato da alcuni bambini albanesi, venendo ferito una volta al ginocchio, come attesterebbe la copia della radiografia depositata; che detti bambini avrebbero inoltre soventemente rubato a D._______ e C._______ i soldi del pranzo e sputato nei loro panini obbligandoli poi a mangiarli (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 5 [D._______] e pagg. 4 e 5 [C._______]); che, infine, la famiglia A._______ sarebbe espatriata ad inizio marzo 2010, recandosi a I._______ e ripartendovi in data (...), viaggiando su di un furgone e giungendo in Svizzera il (...) (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 7 [A._______]); che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 25 giugno 2003 ha inserito la Macedonia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero contraddittorie ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, il signor A._______ si sarebbe contraddetto sul numero di agenti di polizia che l'avrebbero percosso e su come egli si sarebbe in seguito recato all'ospedale, ed inoltre egli avrebbe fornito due versioni discordanti riguardanti chi l'avrebbe contattato per avvertirlo di ciò che sarebbe accaduto alla figlia e non avrebbe accennato durante la prima audizione alla distruzione della propria abitazione; che la signora B._______ si sarebbe contraddetta per ciò che concerne gli stupri subiti; che, inoltre, l'autorità inferiore ritiene che non vi sarebbero albanesi a G._______, poiché vicina al confine con la Bulgaria; che, infine, l'UFM ha ritenuto che non risulterebbero dagli atti problemi medici che non possano essere curati in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei propri motivi d'asilo, ed hanno allegato che la traduzione dei loro moti- Pagina 4

D-3152/2010 vi d'asilo sarebbe stata lacunosa, poiché le loro dichiarazioni sarebbero state essenzialmente riassunte, e dunque vi mancherebbero parti importanti del racconto; che, a riguardo delle contraddizioni sollevate dall'UFM, essi dichiarano che si dovrebbe innanzitutto considerare la difficoltà di esporre i fatti drammatici a loro accaduti e contestano che vi siano effettivamente state delle incongruenze nelle versioni fornite nei rispettivi verbali, ed in particolare essi ribadiscono che G._______ sarebbe effettivamente abitata anche da albanesi; che, infine, considerando che la casa dei ricorrenti sarebbe stata distrutta ed essi con la partenza avrebbero inoltre perso i propri posti di lavoro, e visti i problemi di salute dei figli e della signora B._______, un rinvio sarebbe impossibile, non ragionevolmente esigibile né ammissibile; che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, congiuntamente hanno presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247); Pagina 5

D-3152/2010 che, visto l'inserimento della Macedonia con decisione del 25 giugno 2003 a partire dal 1° agosto 2003 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, posto che le allegazioni agli atti di causa non sono tali ai sensi dell'asilo; che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, in particolare, il signor A._______ ha dichiarato durante la prima audizione che alla centrale di polizia sarebbe stato percosso da cinque o sei agenti con il volto coperto, di essere quindi stato rilasciato verso le cinque del mattino e di essersi recato in taxi da un medico (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 6 [A._______]), tuttavia, in seguito, egli ha allegato di non sapere quantificare il numero degli agenti che l'avrebbero picchiato, e di essersi recato, una volta rilasciato, a casa in taxi, e dopodiché la moglie l'avrebbe accompagnato in ospedale, ove gli sarebbe stata fatta la radiografia toracica da lui allegata (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 6 [A._______]); che oltre alle dichiarazioni inverosimili appena citate, vi è da sottolineare che la radiografia toracica è sprovvista di nome così come anche quella che, secondo il ricorrente, sarebbe di C._______; che egli ha asserito di essere membro del partito politico H._______ come suo padre, ma, quando interrogato sul significato di H._______ il ricorrente si è limitato dapprima a dichiarare: "H._______ vuol dire partito" ed in seguito "il partito socialdemocratico è H._______ (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pagg. 7 e 8 [A._______]); che egli durante la prima audizione non ha accennato a quanto fatto valere durante la seconda, ossia che in seguito ad un attacco perpetrato da persone non precisate, l'abitazione in cui egli risiedeva con la propria famiglia sarebbe stata distrutta (cfr. verbale d'audizione del Pagina 6

D-3152/2010 22 aprile 2010, pag. 3 [A._______]); che la signora B._______ ha dichiarato in un primo tempo di essere stata prelevata dai suoi stupratori "tre mesi fa. Ignoro il mese in cui è successo" (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 6 [B._______]), ma, durante la seconda audizione, ella ha asserito di essere stata rapita durante l'estate (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 4 [B._______]); che, inoltre, durante l'audizione sulle generalità ella ha allegato di essere stata stuprata una seconda volta, infatti tre uomini si sarebbero introdotti nella sua abitazione e, mentre due la tenevano ferma, il terzo avrebbe abusato di lei sessualmente per circa un'ora (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 7 [B._______]); che, invece, nella seconda audizione l'insorgente non ha neppure accennato a tale evento, e, quando interrogata a proposito, ella ha semplicemente asserito di essere confusa ed ha ribadito "è giusto. Questo era giusto, erano in tre e mi hanno stuprata"; si osserva inoltre che, oltre alla spiegazione vaga ed illogica, se davvero la ricorrente avesse subito un'esperienza così traumatica, a maggior ragione avrebbe dovuto accennarne anche durante l'audizione sui motivi d'asilo; che la signora B._______ ha dapprima dichiarato di essersi recata alla polizia insieme alla figlia per denunciare anche il secondo stupro (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 7 [B._______]), ciò nonostante ella ha in seguito allegato di non aver sporto denuncia (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 6 [B._______]); che, inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento atto ad attestare la denuncia sporta dalla ricorrente per entrambi gli stupri subiti; che gli interessati non hanno saputo controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che nemmeno i documenti allegati con scritto del 10 maggio 2010 pendente istanza dinanzi a questo Tribunale costituiscono elementi decisivi per giungere a diversa conclusione rispetto a quella a cui è giunta l'autorità inferiore circa i motivi di asilo invocati; che, in conclusione, le allegazioni dei ricorrenti non sono state rese verosimili; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; Pagina 7

D-3152/2010 che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; vista la giovane età e l'esperienza lavorativa quale operaio del signor A._______ e di donna delle pulizie della signora B._______, e ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che gli insorgenti dispongano in patria di una rete sociale; Pagina 8

D-3152/2010 che gli insorgenti non hanno tanto meno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, quo ai problemi di salute dei figli dei signori A._______, vi è da evidenziare che C._______ presenta un'angina streptococcica, definita come bagatella (cfr. atto A10/1) con una terapia prescritta a base di dafalgan e di sciroppo Amoxicillina; D._______ presenta una linfoadenite infettiva, pure definita come bagatella (cfr. atto A9/1) e deve seguire una cura di antibiotici per la durata di dieci giorni; quanto alla signora B._______, si rileva che essa ha lamentato un dolore toracico ma che non è stata in grado, neppure nel ricorso, di chiarire quale sia stata la diagnosi medica di tali sintomi; che dai certificati medici allegati pendente causa dinanzi a questo Tribunale non si evincono elementi per giungere a diversa conclusione alla quale è giunta l'autorità inferiore; che non vi è dunque ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere le cure necessarie in patria; che, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che i ricorrenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; Pagina 9

D-3152/2010 che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-3152/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax e per corriere interno con allegato l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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