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Bundesverwaltungsgericht 26.01.2023 D-315/2023

26. Januar 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,324 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 gennaio 2023

Volltext

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Corte IV D-315/2023

, c

Sentenza d e l 2 6 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nato il (…), Gambia, patrocinato dall’avv. Sara Castronovo, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…) ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 gennaio 2023 / N (…).

D-315/2023 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) ottobre 2022, l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) ottobre 2022, da cui si evince che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Italia il (…) aprile 2014 e il (…) febbraio 2022 e in Germania il 4 giugno 2017, la richiesta di ripresa in carico del 28 ottobre 2022 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane (cfr. atto SEM n. […]-17/1), il verbale del colloquio Dublino del (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 14/3), l’assenza di risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di ripresa in carico, la decisione della SEM del (…) gennaio 2023, notificata il (…) gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 30/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso l’Italia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 19 gennaio 2023 (data d’entrata: 20 gennaio 2023), che in data (…) gennaio 2023 l’interessato ha inoltrato al Tribunale il referto medico del (…) gennaio 2023 (cfr. anche atto SEM n. 35/2), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consideranti che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

D-315/2023 Pagina 3 che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Italia, perché un gruppo di mafiosi lo vorrebbe uccidere; che l’insorgente non potrebbe fare ritorno in Italia poiché egli non sarebbe tranquillo mentalmente e non riuscirebbe ad accorgersi delle eventuali cattive intenzioni di terzi, che l’autorità inferiore ha escluso che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non aver sufficientemente acclarato la sua situazione medica; che in Italia vi sarebbero delle carenze per quanto concerne il sistema di accoglienza e l’erogazione di prestazioni mediche; che l’autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione i rischi della procedura di ripresa in carico (inglese: take back) e la relativa giurisprudenza del TAF, visto che nella vicina penisola il ricorrente non avrebbe probabilmente l’accesso immediato ad un alloggio e all’assistenza medica, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che oltre a due referti medici (cfr. atti SEM n. 12/2 e 20/3), dagli atti emerge che il ricorrente è stato visitato ancora in data (…) gennaio 2023, ossia dopo l’emissione della decisione da parte della SEM (cfr. atto SEM n. 35/2); che il Tribunale dispone degli elementi sufficienti per potersi esprimere sul merito della vertenza (cfr. infra), che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che, tacitamente (art. 25 par. 2 RD III), l’Italia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è di principio data,

D-315/2023 Pagina 4 che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza di riferimento D- 4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che l’Italia dispone di autorità di polizia che garantiscono protezione nell’eventualità di minacce da parte di terzi (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.5.1); che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 12/2, 20/3 e 35/2); che non essendo le affezioni del ricorrente classificabili come gravi, il richiamo alla giurisprudenza che regola i rinvii nel contesto della procedura di take back è privo di valenza, che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di misure supercautelari e la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, risultano senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

D-315/2023 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

D-315/2023 — Bundesverwaltungsgericht 26.01.2023 D-315/2023 — Swissrulings