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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2009 D-315/2009

23. Januar 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,313 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-315/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Blaise Pagan; cancelliera Antonella Guarna A._______, alias, B._______, alias, C._______, alias, D._______, alias, E._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 gennaio 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-315/2009 Fatti: A. Il 30 maggio 2007, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 luglio 2007, l'UFM ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 29 agosto 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione. B. Il 29 ottobre 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo ([...]) di essere stato rimpatriato il 18 marzo 2008 e di essere tornato al suo domicilio a F._______ dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, sottolineando che i motivi fatti valere nella suddetta procedura sarebbero stati veritieri. Ha rilevato, altresì, di essere espatriato nuovamente dalla Georgia, nel maggio 2008, in quanto sarebbe stato sequestrato, mentre si trovava a casa sua a F._______ da quattro uomini sconosciuti, che l'avrebbero trattenuto per 10 giorni, durante i quali l'avrebbero torturato e picchiato, e che l'avrebbero liberato solo dopo il pagamento di un riscatto da parte di suo zio. Prima di giungere in Svizzera nell'ottobre 2008, l'interessato sarebbe stato in diversi Paesi europei, ed in particolare in G._______, dove vi avrebbe risieduto per qualche mese e dove avrebbe presentato altresì una domanda d'asilo. C. L'8 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. La suddetta decisione non ha potuto essere notificata al richiedente in quanto egli é stato messo agli arresti per tre giorni a H._______ per una pena inflittagli dalla Procura di I._______, per aver commesso un furto. Pagina 2

D-315/2009 E. L'UFM ha quindi annullato la decisione dell'8 gennaio 2009, sostituendola con la decisione del 13 gennaio 2009, la quale è stata notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. agli atti). F. Il 16 gennaio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Pagina 3

D-315/2009 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere innanzitutto di aver addotto fatti nuovi e successivi rispetto alla prima procedura d'asilo, contestando peraltro di aver reso presunte dichiarazioni contraddittorie, le quali non sarebbero altro che frutto di equivoci o malintesi e che si sarebbero chiarite nel corso delle stesse audizioni. Inoltre, il ricorrente sottolinea di essere espatriato poiché sarebbe stato oggetto di un sequestro da parte di poliziotti, i quali volevano un riscatto in denaro e sostiene che la sua vita sarebbe ancora in pericolo in caso di rientro in Patria. Per di più, il medesimo allega che, essendo ossetino, in caso di rientro in Georgia, sarebbe esposto ai problemi che colpiscono gli ossetini, avuto riguardo alle autorità georgiane. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 20 luglio 2007, a seguito della sentenza di codesto Tribunale del 29 agosto 2007 con cui é stato respinto il ricorso presentato dall'insorgente. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento Pagina 4

D-315/2009 litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in Patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che oltre a quanto già evidenziato dall'autorità inferiore nell'impugnata decisione - l'autore del gravame non ha saputo giustificare il motivo nonché il fondamento alla base dell'asserito sequestro di cui sarebbe stato oggetto e che egli fa valere a sostegno della presente e seconda domanda d'asilo. Egli, infatti, si é limitato ad affermare - incappando in ulteriori contraddizioni - che i quattro sconosciuti sarebbero stati mandati dai vicini a cui egli avrebbe dato fastidio ([...]) mentre che - in sede di ricorso - ha dichiarato che i suoi sequestratori volevano estorcere del denaro a suo zio, senza neanche menzionare la questione dei vicini (pag. 2). Per di più, mal si comprende la ragione per cui proprio il ricorrente sarebbe stato sequestrato, allorquando egli ha dichiarato che anche il di lui fratello e la di lui sorella si trovavano al suo stesso indirizzo ([...]). Inoltre, non sono nemmeno verosimili le circostanze indicate dal ricorrente relative al presunto sequestro, considerato che, a dire dell'insorgente, i sequestratori gli avrebbero chiesto di andare con loro e di seguirli - ciò che non può certo ragionevolmente essere proprio di un sequestro - e anche avuto riguardo alle asserite violenze che lo stesso avrebbe subito in seguito ([...]). Infine, codesto Tribunale osserva che non soccorre nemmeno l'insorgente l'allegazione secondo cui i presunti sequestratori sarebbero dei poliziotti e quindi dei rappresentanti dello Stato ([...]). Infatti - oltre alle contraddizioni già evidenziate dall'UFM - si rileva che il ricorrente stesso ha affermato che é solo un suo parere che fossero dei poliziotti ([...]) e che, peraltro, egli avrebbe denunciato i fatti addotti alle autorità di J._______ ([...]) come pure che non vi sarebbero motivi particolari per cui non avrebbe denunciato tali fatti alle autorità georgiane, senonché "non ne avrebbe semplicemente avuto la possibilità" ([...]), ciò che esclude che si trattasse di poliziotti. Il TAF sottolinea che, alla luce di tali elementi, può altresì essere esclusa la fondatezza delle persecuzioni - in considerazione dell'etnia osseta del ricorrente - le quali egli ha tentato di addurre con ricorso, in maniera del tutto generale e non corroborata da alcuna prova (pag. 2) e che corrispondono al motivo d'asilo presentato nel corso della prima procedura d'asilo. V'é, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come Pagina 5

D-315/2009 facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 9. Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea Pagina 6

D-315/2009 (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud. Per di più, l'UE prevede di instaurare una missione d'inchiesta per indagare sulle cause del conflitto in Georgia. 9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è ancora giovane, ha una formazione scolastica universitaria, nonché una certa esperienza professionale, avendo gestito un ufficio di cambio ([...]). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.2 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 7

D-315/2009 12. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che le conclusioni del ricorso erano prive di probabilità di successo (art. 65 PA). 13. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-315/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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