Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.05.2010 D-3104/2010

10. Mai 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,432 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-3104/2010/pen {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 maggio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 aprile 2010 / N […]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3104/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 aprile 2010 (di seguito: verbale 1) e del 28 aprile 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 28 aprile 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in data 3 maggio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-3104/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario del villaggio di B._______, nella zona di C._______ (Nigeria) dove ha vissuto dalla nascita sino al (...), quando si sarebbe trasferito a D._______; che, nel (...), sarebbe ritornato a vivere nel suo villaggio nativo, da suo padre, che ha affermato di essere espatriato dopo aver preso attivamente parte agli scontri di natura religiosa accaduti a B._______ nel (...); che, in occasione degli stessi, nella notte del (...), la casa di suo padre sarebbe stata attaccata da individui di religione mussulmana provocando la morte del fratello dell'interessato; che, a seguito di tali fatti, l'(...), il ricorrente, armatosi di un fucile, avrebbe partecipato insieme ad altri suoi compaesani, ad un attacco al villaggio di E._______, uccidendo diverse persone, di cui dodici uccisi da lui (uno sarebbe il figlio del Re); che, in seguito, per paura di essere vendicato per l'uccisione del figlio del re, si sarebbe nascosto per diversi giorni nel villaggio di B._______, finché sarebbe poi espatriato in Svizzera con l'aiuto di un conoscente di suo padre, il signor F._______, Pagina 3

D-3104/2010 che dal suo villaggio, la notte del (...), l'interessato avrebbe raggiunto in auto l'aeroporto "G._______"; che il (...) avrebbe preso un volo diretto per la Svizzera; che avrebbe in seguito preso un treno fino ad una località sconosciuta, dove sarebbe rimasto due giorni; che, infine, avrebbe preso un altro treno e sarebbe giunto a H._______ (Svizzera), il (...), presso il Centro di registrazione e procedura (CRP), dove ha depositato la sua domanda d'asilo, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 28 aprile 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua della sua domanda d'asilo e la decisione impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità e che, una volta in Svizzera, non gli sarebbe stato possibile fare alcunché per procurarseli; che, inoltre, l'interessato ritiene che vi sarebbe la necessità di ulteriori chiarimenti in relazione alla qualità di rifugiato o in relazione all'esecuzione dell'allontanamento; che, peraltro, esso ritiene di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che non vi sarebbe per lui nessuna possibilità realistica di futuro in Nigeria, ritenuto che, se vi ritornasse, sarebbe esposto al concreto pericolo di essere ucciso a causa del suo coinvolgimento negli scontri interreligiosi della regione, ciò che metterebbe la sua vita in gravissimo pericolo; che, per questa seconda ragione, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata; che, infine, l'interessato fa valere di soffrire Pagina 4

D-3104/2010 di problemi di salute importanti, in particolare di un'infezione che necessiterebbe di essere curata e che gli causerebbe dei problemi di sonno; che, secondo il ricorrente, questi problemi, dopo analisi, dovrebbero portare a qualificare il suo allontanamento come non ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese di processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, pur avendo avuto un mese di tempo per farlo, Pagina 5

D-3104/2010 che, peraltro, come risulta dalle sue dichiarazioni, egli non ha nemmeno effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari; che, peraltro, il ricorrente ha affermato di aver chiamato i suoi genitori diverse volte senza riuscire a mettersi in contatto con loro (cfr. verbale 2 D6 e D7 pag. 2) senza fornire alcun mezzo di prova o indizio a comprova di quanto asserito; che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali in particolare non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non né avrebbe mai posseduti o non avrebbe potuto fare alcunché per procurarseli una volta in Svizzera; che tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, che il ricorrente afferma di aver preso un volo diretto da D._______ per la Svizzera utilizzando un documento fornitogli dal signor F._______, presso il quale si era rifugiato dopo aver partecipato all'attacco al villaggio di E._______; che il documento in questione, che egli avrebbe mostrato alle autorità e che gli avrebbe permesso di passare i controlli aeroportuali, sarebbe un "foglio quadrato" che aveva la copertina rinforzata e nel cui interno c'era una tessera (cfr. verbale 2 D14 pag. 3), con una foto non sua e contenente generalità di cui non ricorda nulla (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, non ha risposto alla domanda tendente a capire come abbia passato i controlli all'aeroporto (cfr. verbale 2 D15 pag. 3); che non può corrispondere alla realtà dei fatti che il ricorrente non sia stato sottoposto ai severi ed accurati controlli aeroportuali oppure che li abbia potuti superare con il suddetto documento al momento della partenza da D._______ e all'arrivo in Svizzera; che, per di più, il ricorrente non è stato in grado di indicare né la destinazione del suo volo, né il nome della compagnia con cui avrebbe viaggiato, nonché quanto sarebbe durato il volo (cfr. verbale 1 pag. 7), aggiungendo di non aver fatto caso né agli annunci del pilota, né a quelli dell'altoparlante dell'aeroporto (cfr. verbale 2 D18 e D19 pag. 3), che, pertanto, alla luce di tali considerazioni – senza che sia necessario evocare ulteriori elementi d'inverosimiglianza del viaggio Pagina 6

D-3104/2010 d'espatrio del ricorrente – v'è ragione di ritenere che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente, in sostanza, ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese, perché teme per la sua vita in ragione dell'uccisione da parte sua del figlio del Re, oltre ad altre undici persone di religione mussulmana, in occasione degli scontri di natura religiosa accaduti a B._______ e E._______ nel (...), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, Pagina 7

D-3104/2010 rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente sono da considerarsi irrilevanti per la concessione della qualità di rifugiato, questo senza che sia necessario chinarsi sugli elementi di illogicità ritenuti dall'UFM; che, segnatamente, le persecuzioni di cui pretende essere vittima il ricorrente sarebbero causate da terzi, in particolare dagli abitanti del vilaggio di E._______ (cfr. verbale 2 D61 pag. 7); che, a prescindere dalla verosimiglianza di tali persecuzioni, il ricorrente ha dichiarato espressamente di non essersi rivolto alle autorità né per denunciare la morte di suo fratello, né al fine di ricevere aiuto per cercare suo padre che era rimasto al villaggio dopo la sua fuga (cfr. ibidem D27 e D29 pagg. 4 e 5), né per richiedere protezione; che il ricorrente ha dichiarato non avere mai avuto problemi con le autorità nigeriane (cfr. verbale 1 pag. 6), che il ricorrente non ha invocato, né tanto meno provato, una mancanza di protezione da parte delle autorità nigeriane; che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, a titolo abbondanziale, occorre sottolineare che egli aveva la possibilità alternativa di tornare a D._______, dove ha vissuto con sua madre per più di (...) anni, dal (...) fino al mese di (...) (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 D57 pag. 7) e dove peraltro vive tuttora sua madre (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, non soccorre l'insorgente l'allegazione di non esservi tornato, perché, in detta città, non vi sarebbe sicurezza e le autorità sarebbero corrotte, tanto più che ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità e tenuto conto che vi ha vissuto per anni (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 6), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, Pagina 8

D-3104/2010 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 0.142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, peraltro, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); Pagina 9

D-3104/2010 che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, in aggiunta, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, possiede un'istruzione di base, un'esperienza lavorativa e dispone, nel suo Paese, di una rete familiare, ritenuto che sua madre, con la quale ha vissuto fino a pochi mesi prima del suo espatrio, vive tuttora in loco (cfr. verbale 1 pag. 3), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti, i problemi di salute di cui soffrirebbe (cfr. ricorso pag. 3) non sono corroborati da alcun certificato medico; che i rapporti dell'I._______ del (...) e del (...), agli atti, qualificano di "bagatella" i sintomi (dolori nella zona [...]) del ricorrente, il quale è stato sottoposto ad un'analisi delle urine; che, ad ogni modo, non vi è ragione di non ritenere che questo tipo di problemi possa essere curato nel Paese d'origine dell'insorgente; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Nigeria è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 10

D-3104/2010 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-3104/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12

D-3104/2010 — Bundesverwaltungsgericht 10.05.2010 D-3104/2010 — Swissrulings