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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2009 D-3082/2009

22. Mai 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,976 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-3082/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), e B._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3082/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione degli interessati del 6 e del 29 aprile 2009, la decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-3082/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia [...] (mongoli) e di essere originari di C._______ (Mongolia), dove si sarebbero sposati nel (...), e dove avrebbero sempre vissuto dalla loro nascita fino al giorno dell'espatrio, che gli interessati sarebbero espatriati il (...), in quanto il marito sarebbe vittima di un'ingiusta accusa per truffa e corruzione, per le quali rischierebbe nuovamente una condanna a livello penale, a causa del sistema di giustizia non funzionante in Mongolia; che secondo le loro dichiarazioni, l'interessato - dopo essere stato in carcere dal 1997 al 2004 per scontare una condanna di omicidio - avrebbe chiesto un prestito di 35 millioni di tugrug al titolare di una Cooperativa di credito, per aprire una attività commerciale nell'importazione di auto dalla Corea, contro garanzia della sua casa; che durante delle indagini sulla suddetta Cooperativa di credito e sul titolare, il quale avrebbe ucciso il direttore del ministero delle finanze, la Polizia avrebbe scoperto che l'interessato avrebbe corrotto un funzionario per ottenere i documenti necessari alla sua attività, ed avrebbe cominciato a sospettare di lui visto anche i suoi precedenti penali - per il reato di truffa, oltre a quello di corruzione; che per queste accuse l'interessato sarebbe stato posto in detenzione preventiva per sei mesi nel giugno 2007 e per la questione legata al credito, per tre mesi dal marzo a giugno 2008; che gli esattori del titolare della Cooperativa gli avrebbero proposto - per liberare il titolare da parte delle sue accuse - di dichiarare alla Polizia di aver preso in prestito l'ulteriore somma di 50 millioni di tugrug, contro la cancellazione del suo debito, ciò che egli avrebbe effettivamente fatto; che questi esattori avrebbero picchiato e accoltellato l'interessato affinché facesse quanto richiesto; che - a seguito di tale confessione e rispettivamente di un patteggiamento, nel giugno 2008 egli sarebbe stato liberato condizionalmente dalla detenzione preventiva su cauzione pagata dalla moglie; che l'interessato - visto il rischio di essere condannato da otto a dodici anni per le accuse di carattere penali mosse nei suoi confronti - avrebbe cominciato a pianificare il suo espatrio, assieme alla moglie, la quale, dal canto suo, avrebbe altresì subito delle minacce nonché sarebbe stata vittima di un tentativo di violenza, da persone sconosciute rispettivamente da un certo D._______, Pagina 3

D-3082/2009 che essi avrebbero lasciato la Mongolia in treno con i loro rispettivi passaporti - passando per E._______ (Russia) - fino ad arrivare a F._______ (Bielorussia) vicino al confine con la Polonia, che sarebbero riusciti ad attraversare in auto, con due soldati russi, il passatore e un amico di quest'ultimo; che, arrivati in Polonia, avrebbero proseguito il viaggio in auto accompagnati dal passatore e dal di lui amico, fino ad arrivare a G._______ (Svizzera) da dove avrebbero preso un treno fino a H._______ (Svizzera) senza subire controlli e senza documenti, che, nella decisione dell'8 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili siccome sostanzialmente non credibili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti fanno valere - come altresì avrebbe sostenuto il rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione - che emergerebbero indizi di persecuzioni non manifestamente infondati per procedere ad una decisione materiale nel loro caso, in considerazione altresì del fatto che - come sarebbe il caso per loro - possono essere fatti valere elementi che di per sé non configurano una persecuzione in senso stretto; che, in particolare, essi contestano l'argomentazione della decisione dell'UFM che si fonderebbe sostanzialmente sulla questione di sapere se il ricorrente sarebbe o meno sotto inchiesta, sottolineando che - nonostante la sua carta d'identità fosse sotto sequestro - il ricorrente sarebbe riuscito ad ottenere il passaporto ed uscire dalla Mongolia, senza mostrarlo alla dogana russa; che, infine, gli insorgenti adducono che ad ogni modo il loro rinvio in Patria non sarebbe esigibile per i rischi a cui essi sarebbero esposti in tale evenienza, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato Pagina 4

D-3082/2009 una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 5

D-3082/2009 che - come rettamente evidenziato dall'UFM - la vicenda resa dai ricorrenti è manifestamente inverosimile, in quanto è fondamentalmente contraria ad ogni logica; che è, infatti, impensabile considerare che il ricorrente sia al centro di un inchiesta penale legata al presunto prestito ottenuto dalla Cooperativa di credito a seguito della quale rischierebbe addirittura dieci rispettivamente dodici anni di detenzione, allorquando egli sarebbe stato rilasciato dalla detenzione su semplice cauzione, ritenuto altresì che l'asserita pena corrisponderebbe sostanzialmente a quella a cui sarebbe stato condannato per omicidio (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009 pag. 7 e del 29 aprile 2009 pagg. 5-6); che d'altronde è assolutamente illogico che, se effettivamente la Polizia avesse trattenuto la carta d'identità dell'insorgente in occasione della sua detenzione preventiva e dopo il suo asserito rilascio, il medesimo avrebbe comunque potuto chiederne la restituzione soltanto per due giorni, proprio giusto il tempo di farsi fare il passaporto (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009 pag. 5); che, peraltro, se il ricorrente fosse veramente implicato nell'asserita inchiesta penale e rischierebbe una pena tale, egli non avrebbe potuto ottenere il suo passaporto e tantomeno nelle circostanze descritte (cfr. verbale del ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 4); che, in merito, non soccorrono il ricorrente le semplici allegazioni ricorsuali, secondo cui avrebbe invece potuto procurarsi il passaporto nelle circostanze asserite (cfr. ricorso pag. 2), che, aggiungasi - oltre alle allegazioni inconsistenti e illogiche rese dai ricorrenti già rilevate dall'UFM nella decisione impugnata - che i ricorrenti hanno reso dichiarazioni contraddittorie e vaghe; che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha affermato che sarebbero stati gli esattori del titolare della Cooperativa di credito a fargli la proposta di confessare il falso (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 9 aprile 2009 pag. 6), mentre che ha poi dichiarato che la proposta gli sarebbe stata rivolta direttamente dal titolare che avrebbe incontrato in carcere (cfr. verbale del ricorrente del 29 aprile 2009 pagg. 6, 8); che la ricorrente dal canto suo ha affermato di non sapere se per la faccenda del marito fosse stato preso un avvocato, poiché il marito non le direbbe nulla (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 6), allorquando, per contro, ella avrebbe incontrato l'investigatore del marito ed avrebbe pagato la cauzione per quest'ultimo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 6), Pagina 6

D-3082/2009 che, inoltre, la ricorrente ha raccontato di minacce di cui pretenderebbe essere oggetto, solo alla fine della seconda audizione del 29 aprile 2009, in netta contraddizione con quanto affermato in precedenza, secondo cui non avrebbe mai avuto personalmente problemi in Mongolia (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 6 aprile 2009 pag. 6) e sarebbe espatriata unicamente per i problemi di suo marito (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 29 aprile 2009 pag. 4), che, alla luce delle dichiarazioni incredibili, vaghe e contraddittorie sopraesposte, v'è pertanto ragione di ritenere che le vicende rese dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo siano manifestamente inverosimili, che, in siffatte circostanze, non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente, assieme alla sua famiglia, non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accusse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi; che, peraltro, un errore giudiziario ai danni dell'insorgente è di per sé irrilevante in materia d'asilo, a meno che non vi siano indizi di persecuzione statale, ciò che non risulta essere il caso dagli atti di causa della fattispecie in esame, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che i ricorrenti si sono limitati a far valere con una semplice e generica affermazione di parte, in sede di ricorso, l'esposizione rischi in caso di rinvio in patria (cfr. ricorso pag. 2), Pagina 7

D-3082/2009 che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, essi sono giovani ed hanno entrambi una formazione scolastica, nonché esperienze professionali alle loro spalle; che il marito, laureatosi al (...), è di professione (...), ed ha lavorato in tale ambito per diversi anni, e poi ha svolto altri lavori, nel commercio di vestiti, di automobili, nella gestione di una (...), nonché come [...] (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009 pagg. 2-3); che la moglie, dal canto suo, dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, ha lavorato in un ristorante, e altresì come (...) per la confezione di vestiti che il marito vendeva in Russia (cfr. cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 6 aprile 2009 pagg. 2-3); che i medesimi dispongono, inoltre, di una rete sociale in patria, ritenuto che i loro primi due figli sono rimasti in Mongolia, l'uno presso i genitori della ricorrente e l'altro presso la sorella del ricorrente (cfr. verbali d'audizione del ricorrente del 6 aprile 2009 pagg. 4 e della ricorrente del 6 aprile 2009 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, Pagina 8

D-3082/2009 che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-3082/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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