Corte IV D-3077/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), e sua moglie C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 maggio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3077/2009 Visto: la domanda d'asilo che gl'interessati hanno inoltrato il 5 aprile 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione degl'interessati del 14 aprile e del 7 maggio 2009, la decisione dell'UFM del 13 maggio 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessata) il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-3077/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima dell'espatrio, dimora ad E._______ (Mongolia), che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati il (...), a seguito dell'esperienza vissuta dalla ricorrente in F._______ e delle conseguenti minacce subite da parte di sconosciuti; che, precisamente, nell'(...) la ricorrente sarebbe stata ingannata dall'agenzia (...), che – invece di condurla alla scuola dove avrebbe dovuto apprendere il (...) – l'avrebbe indotta alla prostituzione; che il ricorrente, non avendo notizie di sua moglie, dopo un mese si sarebbe recato due volte presso (...) esigendo un contatto con quest'ultima, senza tuttavia riuscire nell'intento e restando implicato in una baruffa con un agente della sicurezza dell'agenzia; che la ricorrente, dopo circa due mesi (di cui diversi giorni passati in carcere), sarebbe riuscita a fuggire e ritornare dal marito in Patria; che i ricorrenti avrebbero denunciato i fatti alla polizia e sarebbero andati a consulto da un avvocato; che essi avrebbero subìto minacce e un'aggressione presso la loro abitazione, nell'ambito della quale la polizia sarebbe accorsa ed avrebbe arrestato uno degli aggressori; che i ricorrenti avrebbero quindi nuovamente sporto denuncia dell'accaduto, presso il tribunale centrale; che, al sospetto di essere pedinati da sconosciuti, i ricorrenti avrebbero quindi deciso di trasferirsi dapprima presso i genitori della ricorrente, e di seguito presso il di lei padre, decidendo infine di vendere il proprio appartamento e di espatriare per timore di essere uccisi da parte di persone ingaggiate da (...) e per la convinzione di non ricevere protezione da parte delle autorità; che essi avrebbero lasciato la Mongolia muniti di passaporto e raggiunto G._______, transitando per la H._______, il (...), che, nella decisione del 13 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili siccome, seppure dettagliate, inconstitenti e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, Pagina 3
D-3077/2009 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti contestano di avere fornito dichiarazioni inverosimili e sostengono che vi sarebbero sufficienti indizi di persecuzione per una decisione materiale; che gli stessi fanno valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile a causa dei rischi che correrebbero in caso di rientro in Patria, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, Pagina 4
D-3077/2009 che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, oltre alle contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, alle quali si rimanda integralmente, va rilevato che secondo le dichiarazioni dei ricorrenti, nell'ambito dell'aggressione subìta al loro domicilio il (...) la polizia non solo sarebbe subito accorsa ed avrebbe arrestato uno degli aggressori, ma avrebbe addirittura trasportato i ricorrenti all'ospedale (cfr. verbale audizione della ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 8) rispettivamente, secondo un'altra versione, avrebbe loro chiamato un'ambulanza (cfr. verbale audizione della ricorrente del 7 maggio 2009 pag. 7/D28 e del ricorrente del 7 maggio 2009 pag. 7/D32), ragione per cui in tutta evidenza non si può parlare di mancata volontà di protezione da parte delle autorità, tantopiù che la tesi dei ricorrenti, basata su impressioni e sensazioni soggettive (cfr. verbale audizione della ricorrente del 7 maggio 2009 pag. 12/D71-72: "Ogni volta che ci davano risposta era sempre negativa", "Abbiamo fatto denuncia in polizia, ma quando sono stata interrogata l'atteggiamento era diverso; si capiva che queste persone erano corrotte [...]", e del ricorrente del 7 maggio 2009 pag. 13/D95: "In Mongolia questi poliziotti sono tutti corrotti, non fanno niente per noi") non è peraltro mai stata supportata da accadimenti concreti ed è rimasta pertanto una mera congettura di parte; che, inoltre, il fatto che il ricorrente, a suo dire, abbia inoltrato (...) o (...) denunce presso le autorità ed abbia quindi cercato attivamente il loro aiuto, sta a mostrare la fiducia dei ricorrenti nel funzionamento dell'apparato giudiziario; che, infine, si rileva come i ricorrenti abbiano lasciato il loro Paese senza nemmeno aspettare l'esito delle loro denunce o perlomeno informarsi sullo loro stadio; che vi è pertanto ragione di ritenere che la vicenda resa dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo sia inverosimile, Pagina 5
D-3077/2009 che in sede di ricorso gli insorgenti non si sono espressi in alcun modo in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM, facendo semplicemente valere di avere reso dichiarazioni verosimili, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che i ricorrenti – contrariamente a quanto dichiarato in fase di procedura (v. sopra) – non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti punendone gli autori, ragione per cui le asserite minacce telefoniche, l'asserita aggressione e l'asserito pedinamento subìti non possono essere considerati rilevanti, nel caso di specie, nell'ambito della protezione in materia d'asilo, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, Pagina 6
D-3077/2009 che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che il ricorrente, infatti, ha frequentato le scuole dell'obbligo (cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 2) e la ricorrente è in possesso di una laurea in (...) (cfr. verbale audizione della ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 2); che entrambi sono giovani e il ricorrente ha alle spalle un'esperienza professionale pluriennale come (...) (cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 2); che entrambi i ricorrenti dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente i (...) ad E._______ lei (cfr. verbale audizione della ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 3), il (...) ed il (...) a I._______ lui (cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che non soccorrono il ricorrente neppure i dolori – fatti valere in sede di prima audizione – di cui egli soffrirebbe a causa di un'operazione (...) subìta in Patria: a detta del ricorrente, egli vi convivrebbe dal momento dell'intervento (cfr. verbale audizione del ricorrente del 14 aprile 2009 pag. 9) e quindi da vari mesi, ragione per cui la loro intensità non appare suscettibile d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed Pagina 7
D-3077/2009 art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-3077/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9