Corte IV D-3057/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 16 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Robert Galliker Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, Gambia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 2 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 27 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 13 e del 24 aprile 2007), d'essere espatriato nel mese di B._______ del 2007 per timore d'essere ucciso da agenti del C._______. Quest'ultimi nel mese di D._______ del 2006 avrebbero eliminato suo padre, che sarebbe stato sospettato di sostenere anche finanziariamente il partito E._______, nonché sua madre, e nel mese di F._______ del 2007 avrebbero distrutto l'abitazione familiare. B. Il 2 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della sua domanda d'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
3 dall'interessato. In particolare, quest'ultimo non è stato in grado d'indicare con la dovuta precisione la data dell'uccisione del padre, il periodo in cui avrebbe abbandonato l'abitazione familiare ed il significato delle sigle della C._______ rispettivamente dell'E._______ (partito, quest'ultimo, di cui sarebbe stato un simpatizzante). Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile che l'interessato sia minorenne, conto tenuto segnatamente del risultato dell'esame radiologico delle ossa della mano nonché delle difficoltà a ricordare l'anno in cui ha compiuto i [...] anni o quello in cui ha smesso di frequentare la scuola. Infine, l'UFM ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'aver cercato, per il momento senza successo, di farsi inviare da un amico un documento d'identità o perlomeno la copia della sua carta d'identità. Fa altresì valere che la legge prevede che si debba entrare nel merito di una domanda d'asilo in particolare se l'audizione, come nel concreto, fa apparire come necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Censura il fatto che l'autorità inferiore ha fondato la propria valutazione d'inconsistenza delle sue dichiarazioni decisive su discordanze temporali minime. Contesta, altresì, il risultato dell'esame radiologico e non vede come "una macchina, non creata per accertare l'età di una persona, possa veramente stabilire se io ho dieci mesi in più o in meno". Avrebbe pertanto dovuto beneficiare della procedura per i minorenni. Infine, assevera di non poter far ritorno nel suo Paese d'origine, dove rischierebbe d'essere ucciso. 5. Il TAF constata che le affermazioni dell'insorgente concernenti la propria minore età s'esauriscono, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, in mere affermazioni di parte, non sostanziate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Questo Tribunale osserva, da un lato, che nel caso concreto l'autorità inferiore ha fatto eseguire un esame radiologico da cui risulta un'età ossea del ricorrente superiore a [...] anni contro la dichiarata età cronologica di [...] anni e [...] mesi. Dall'altro lato, l'UFM ha propeso per l'inverosimiglianza dell'allegata minore età anche sulla base d'altri elementi. Infine il ricorrente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto corroborare la vantata minorità e deve pertanto sopportare la conseguenza della mancata dimostrazione (GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208). Di conseguenza – e non sussistendo altresì ragione di scostarsi d'ufficio dalla valutazione di cui alla decisione impugnata – può considersi legittima l'omessa designazione al ricorrente di una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
4 dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 13 aprile 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Peraltro, quand'anche l'insorgente avesse effettivamente telefonato ad un amico per farsi inviare dei documenti idonei, non avrebbe dovuto attendere il rientro dello stesso in patria, ma avrebbe per esempio potuto chiedere alla moglie dell'amico stesso, che si sarebbe trovata in Gambia, d'effettuare l'operazione, come avrebbe potuto chiederlo ai suoi parenti residenti nel Paese. Infine, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in corso di procedura. A prescindere dal fatto che le stesse s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, il ricorrente si limita peraltro a semplici congetture sugli autori dell'uccisione dei suoi genitori, nonché sulla pretesa matrice politica di detti omicidi e conseguentemente sul rischio d'essere a sua volta eliminato nel caso in cui fosse rimpatriato. In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente la generica ed imprecisa allegazione del rappresentante dell'istituzione di soccorso, di cui all'attestato annesso al verbale d'audizione sui motivi d'asilo, secondo cui il ricorrente ha fatto valere degli indizi di persecuzione. Ne discende, allo stato attuale degli atti di causa, che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le allegazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni determinanti presentate dal ricorrente (v. consid. 6.2 del presente giudizio), non v'è la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.4 6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
5 0.105). 6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1.). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari nel caso concreto ed in quale ambito. 6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Gambia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe e con una certa formazione nonché esperienza professionale. Non ha, peraltro, fatto valere in sede di ricorso dei problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) né la loro esistenza emerge da un esame d'ufficio degli atti di causa. In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Gambia, dove peraltro, sia rilevato per sovrabbondanza, vivrebbero tuttora almeno due sorelle, un fratello nonché lo zio. 6.4.4 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.4. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
6 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a G._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: