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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2023 D-3016/2022

8. Februar 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,015 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 10 giugno 2022

Volltext

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Corte IV D-3016/2022

Sentenza dell ' 8 febbraio 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), B._______, nata il (…), Colombia, entrambe patrocinate da Roberta Condemi, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 10 giugno 2022 / N (…).

D-3016/2022 Pagina 2 Fatti: A. A._______ e la figlia B._______ hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 gennaio 2022 (recte: 13 gennaio 2022). B. Il 20 gennaio 2022 A._______ ha conferito, per sé e per la figlia, procura alla rappresentanza legale loro assegnata. C. Il 21 gennaio 2022 le interessate sono state entrambe sentite in una prima audizione nel corso della quale sono state loro poste questioni sulle loro generalità, in merito alla loro provenienza e circa il viaggio che le ha condotte in Svizzera. D. Il 10 maggio 2022, la madre, A._______, è stata sentita in un'audizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre la figlia B._______ è stata sentita il medesimo giorno in un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi. Il 31 maggio 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo della madre. E. Con scritto del 9 giugno 2022 le interessate hanno preso posizione in merito alla bozza di decisione negativa della SEM dell'8 giugno 2022. F. Con decisione del 10 giugno 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo delle richiedenti ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione di tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. In data 8 luglio 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 12 luglio 2022), le interessate sono insorte contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria ed in via ancor più subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il complemento dell'istruzione e nuovo esame delle allegazioni con passaggio alla procedura ampliata.

D-3016/2022 Pagina 3 Esse hanno altresì presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese. H. Il 12 luglio 2022 il Tribunale ha confermato la ricezione del ricorso. I. Per quanto concerne il profilo medico, entrambe le richiedenti sono state sottoposte a diverse visite mediche.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

D-3016/2022 Pagina 4 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Le interessate hanno addotto quali motivi d'asilo il fatto che a seguito dell'adesione nel 2020 di A._______ a Columbia Humana – partito politico di opposizione – esse avrebbero subito delle rappresaglie. In particolare, il (…) dicembre 2021 due uomini armati, presunti membri di Alias Los Flacos, avrebbero tentato di far irruzione nella loro casa a C._______, frantumando dei vetri delle finestre, e minacciandole di morte. Il giorno seguente esse avrebbero lasciato la città e si sarebbero trasferite da una parente a D._______ per poi espatriare il (…) dicembre 2021. 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto che le allegazioni di A._______ non avrebbero soddisfatto le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Invero, le stesse non sarebbero né sufficientemente motivate né circostanziate. Ella non avrebbe saputo descrivere in maniera precisa la modalità di adesione al partito Columbia Humana, ciò che renderebbe inverosimile tale allegazione. Di conseguenza, già solo per questo motivo, i fatti successivi, sarebbero da considerarsi inverosimili. Cionondimeno, vi sarebbero ulteriori elementi che dimostrerebbero l'inverosimiglianza dei fatti occorsi il (…) dicembre 2021, segnatamente, le allegazioni in merito sarebbero a tratti contraddittorie e non sufficientemente motivate. Non sarebbe convincente l'inizio del racconto con l'ora esatta ed il fatto che esse avrebbero atteso che gli aggressori se ne andassero prima di chiamare la polizia. Anche l'intervento della polizia sarebbe in dubbio, non avendo stilato un rapporto, né scattato fotografie. In seguito, per quanto riguarda la presunta denuncia effettuata il (…) dicembre 2021, nella documentazione presentata non figurerebbe tale data, ma risulterebbe addirittura una denuncia online presentata in Svizzera. A._______ avrebbe una volta riferito di aver depositato una denuncia online per poi ritrattare e dichiarare di averla presentata telefonicamente. La SEM non ha poi esaminato individualmente le dichiarazioni della figlia B._______ in quanto confermerebbero interamente la valutazione senza apportare ulteriori elementi a confronto.

D-3016/2022 Pagina 5 4.3 In sede di ricorso, le insorgenti non condividono innanzitutto la valutazione della SEM in merito all'inverosimiglianza delle dichiarazioni inerenti all'adesione al partito Colombia Humana. Invero, A._______ avrebbe spiegato di aver presentato l'iscrizione al Municipio di C._______ nel (…) 2020 e di aver fornito in tale occasione tutti i suoi dati personali. A dimostrazione dell'adesione al partito ella avrebbe riferito di aver ricevuto un "documento legale". Ella avrebbe altresì aggiunto ulteriori particolari chiarendo il suo ruolo. Per quanto riguarda le allegazioni in merito all'intervento del gruppo paramilitare Alias Los Flacos, le ricorrenti rilevano che mal si comprenderebbe il motivo per il quale l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione le allegazioni di B._______. In seguito, non sarebbe neppure condivisibile che ricordare l'orario preciso dell'inizio dell'irruzione dei malviventi sarebbe un indizio d'inverosimiglianza. Entrambe le ricorrenti non si sarebbero contraddette sul punto ed avrebbero sempre riportato lo stesso orario senza approssimazioni. Le insorgenti avrebbero poi spiegato di aver atteso che i malviventi se ne fossero andati prima di chiedere aiuto per timore di fare rumore e venire scoperte. Andrebbe poi tenuto conto del fatto che madre e figlia, le quali vivevano da sole, sarebbero state terrorizzate da due sconosciuti armati e sarebbe comprensibile che in una simile situazione esse non abbiano agito razionalmente o secondo il comune buonsenso. Anche il dettaglio riferito nel corso della seconda audizione dall'insorgente di essersi urinata nel pigiama sarebbe una conferma del terrore che la donna avrebbe provato in quel momento e la sua omissione nel corso dell'audizione sommaria sarebbe da considerare una mera dimenticanza o un'eventuale reticenza da ricondurre al disagio nel riferire di tale episodio. In seguito, le insorgenti giustificano l'assenza di fotografie scattate ai danni occorsi all'abitazione con l'enorme paura provata e con l'immediata fuga. L'agire della polizia dimostrerebbe poi la loro inefficienza a proteggere le ricorrenti. Per quanto concerne la denuncia, la SEM avrebbe stabilito i fatti in maniera lacunosa ed erronea. La ricorrente avrebbe infatti indicato di aver sporto denuncia telefonica subito dopo l'aggressione subita. Il documento trasmesso dalla rappresentanza legale alla SEM sarebbe invece la denuncia online effettuata in data (…) febbraio 2022. Per provare la veridicità della denuncia telefonica sporta il (…) dicembre 2021 l'insorgente si sarebbe rivolta all'ufficio competente in Colombia al fine di ottenere una conferma. Un tale documento verrebbe tuttavia emesso unicamente in caso di richiesta fisica. Trovandosi la ricorrente già in Svizzera, ella si vedrebbe impossibilitata a produrre tale conferma. Di conseguenza, apparirebbe evidente che dall'analisi delle dichiarazioni delle ricorrenti non emergerebbero contraddizioni o incongruenze. Proseguendo, nel ricorso le insorgenti contestano alla SEM il fatto che le allegazioni della figlia B._______ non siano state valutate. In tale modo l'autorità inferiore non

D-3016/2022 Pagina 6 avrebbe tenuto conto dei rischi di persecuzione specifica ai quali B._______, minorenne, sarebbe esposta in caso di rinvio in Colombia e dunque del suo interesse del fanciullo in conformità all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti fanciullo, RS 0.107). Nemmeno preso in considerazione sarebbe il drammatico vissuto della ragazza in Colombia né sarebbe stata approfondita la sua situazione psicologica, limitandosi ad accennarla. Nell'audizione sui motivi d'asilo ella avrebbe raccontato di essere stata vittima di abusi fin dall'infanzia in Colombia e di non sarebbe stata presa in carico da alcun psicologo in Patria. La madre, da parte sua, avrebbe confermato tali dichiarazioni. La SEM non avrebbe pertanto approfondito gli abusi subiti, le conseguenze psicologiche che questi avrebbero avuto sulla minore e nemmeno i rischi ai quali ella sarebbe esposta in caso di rinvio in Colombia. In seguito, le insorgenti censurano alla SEM il fatto di non aver analizzato la pertinenza dei loro motivi d'asilo. Esse avrebbero infatti dichiarato che il solo fatto di esporsi e sporgere denuncia contro gruppi paramilitari creerebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni in quanto tali gruppi potrebbero scoprire con facilità di essere stati denunciati e procedere quindi con ulteriori rappresaglie. In una tale circostanza, lo stato colombiano, soprattutto nella E._______, non sarebbe in grado di proteggere i suoi cittadini dall'agire illegittimo di questi gruppi paramilitari. La decisione avversata sarebbe dunque stata resa sulla base di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa

D-3016/2022 Pagina 7 per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 6. 6.1 Nel caso in disamina la SEM nella decisione impugnata non ha esaminato individualmente le dichiarazioni di B._______ in quanto confermerebbero la valutazione d'inverosimiglianza delle allegazioni della madre senza apportare ulteriori elementi a confronto. Tale maniera d'agire dell'autorità inferiore non risulta essere conforme all'obbligo di motivare e di conseguenza al diritto di essere sentite delle ricorrenti. Invero, per quanto riguarda l'irruzione in casa, le allegazioni della figlia B._______ non riportano un evento soltanto per sentito dire, bensì ella stessa è stata vittima in prima persona ed insieme alla madre di questo avvenimento. Non risulta infatti comprensibile come sia stato possibile per l'autorità inferiore ritenere che le dichiarazioni della figlia non apportassero alcun elemento a confronto. Ciò a maggior ragione se si ritiene il fatto che l'interessata è una ragazza già (…) e quindi non più una bambina. Oltracciò, come a giusto titolo sollevato in sede ricorsuale, l'autorità inferiore non ha neppure approfondito gli abusi che B._______ avrebbe subito, le conseguenze psicologiche che questi avrebbero avuto su di lei e nemmeno i rischi ai quali ella sarebbe esposta in caso di rinvio in Colombia. Esente dall'analisi risulta inoltre qualsiasi riferimento all'interesse superiore del fanciullo in conformità all'art. 3 Conv. diritti fanciullo. Avendo la SEM omesso di verificare i motivi d'asilo di B._______ e di effettuare una valutazione globale circa la verosimiglianza delle allegazioni delle ricorrenti, la SEM ha violato il loro diritto di essere sentite. 6.2 La violazione del diritto di essere sentito, ritenuta la natura formale dello stesso, implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.110 segg.). 6.3 6.3.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità adita goda dello stesso potere di esame di quella decidente (cfr. DTF 137 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 124 II 132 consid. 2d).

D-3016/2022 Pagina 8 6.3.2 La riparazione del vizio deve però, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva, rispettivamente dalla sanatoria; che in nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). 6.3.3 Tale vizio è altresì sanabile qualora l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l'interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; sentenza del Tribunale A-5541/2014 del 31 maggio 2016 consid. 3.1.6 e relativi riferimenti; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1555; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.112). 6.4 Venendo alla presente disamina, vi è modo di rilevare che la violazione del diritto di essere sentito delle ricorrenti risulta essere grave. Inoltre, la violazione non è stata sanata in sede ricorsuale e non può neppure essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché le ricorrenti potranno nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3, MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.113). 6.5 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 10 giugno 2022 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [RS 101, Cost.]), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione, questa volta debitamente motivata. La suddetta autorità è in particolare invitata ad esaminare in maniera approfondita anche le allegazioni di B._______, per poi effettuare una valutazione globale dei motivi d'asilo delle ricorrenti.

D-3016/2022 Pagina 9 7. 7.1 A avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 7.2 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 7.3 In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi. 8. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3016/2022 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 10 giugno 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non sono accordate spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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