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Corte IV D-2997/2017
Sentenza d e l 6 giugno 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 maggio 2017 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato presentato in Svizzera il 19 marzo 2017; i verbali d'audizione del 21 marzo 2017 (di seguito: verbale 1) e del 16 maggio 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 maggio 2017, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A15/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente nonché l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, il ricorso inoltrato dal ricorrente il 26 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2017), nel quale il ricorrente ha chiesto preliminarmente l'annullamento della decisione impugnata, l'entrata nel merito del ricorso; principalmente l'annullamento della decisione impugnata e la regolarizzazione delle sue condizioni di soggiorno, in subordine, la possibilità di intraprendere le pratiche necessarie per ottenere dei documenti d'identità, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 31 maggio 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
D-2997/2017 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che nel caso di specie, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato introdotto in lingua francese, che pertanto, il presente procedimento si svolge in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia igbo, originario di Lagos, dove avrebbe vissuto fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.), che sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di avere avuto delle difficoltà a causa della separazione dalla moglie e dell'assenza di un lavoro fisso; che pertanto si sarebbe recato due volte ad un raduno per pregare; che in queste occasioni si sarebbe rivolto a Dio il quale gli avrebbe proposto di diventare il suo servitore e di recarsi in Svizzera; che alcuni amici della Chiesa lo avrebbero aiutato ad ottenere il visto per l'espatrio e gli avrebbero pagato il viaggio; che egli sarebbe dunque espatriato per volere di Dio e per diffondere la sua parola in Svizzera (cfr. verbale 2, D52, D58),
D-2997/2017 Pagina 4 che il ricorrente ha allegato di non temere nulla e di non aver avuto problemi nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D55-D56, D63), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni, che invero, il richiedente avrebbe addotto di aver lasciato la Nigeria per volontà di Dio, lamentando di aver sofferto unicamente di problemi economici in Patria ed indicando di non aver mai avuto problemi con le autorità o con terze persone, che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, che nel ricorso l'insorgente allega di non aver mentito, ma bensì di essere stato chiamato da Dio a recarsi in Svizzera, che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti), che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
D-2997/2017 Pagina 5 per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che invero, egli ha indicato di essere espatriato per volontà di Dio; che Dio gli avrebbe chiesto di diventare suo servitore e di predicare la sua parola in Svizzera; che egli ha dunque depositato domanda d'asilo perché non vi era altro modo per rimanere in Svizzera (cfr. verbale 2, D52, D58, D62), che oltre ai problemi economici, egli ha indicato di non aver avuto altri problemi con terze persone né con le autorità, (cfr. verbale 2, D55-D56, D73; verbale 1, pag. 9-10), che i motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi, che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
D-2997/2017 Pagina 6 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata la SEM non ha ritenuto l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che nel ricorso l'insorgente indica di non aver più alcun documento d'identità, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che dalle carte processuali non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr per rinvio dell'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza,
D-2997/2017 Pagina 7 lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nella fattispecie non risultano indizi da cui desumere che il ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Nigeria, che la situazione in tale Paese non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, egli dispone di esperienza professionale quale commerciante di componenti elettriche, conducente di moto e operaio edile (cfr. verbale 2, D35-D48) e dispone di una vasta rete famigliare in Patria (cfr. verbale 1, pag. 6-7), che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5), che visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'assenza di documenti d'identità non costituisce un ostacolo; che invero il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LStr), che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
D-2997/2017 Pagina 8 che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2997/2017 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
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