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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2009 D-2924/2009

13. Mai 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,814 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2924/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), paese sconosciuto , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 maggio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2924/2009 Visto: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il 19 settembre 2003, la decisione del 2 ottobre 2003 dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la sentenza del 5 gennaio 2004 dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, attuale TAF) che ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato il 1° aprile 2009, i verbali d'audizione del 9 e del 21 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 5 maggio, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 6 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-2924/2009 che, nell'ambito dei ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino liberiano, nato a B._______ (Liberia) e di essersi trasferito con la sua famiglia all'età di (...) rispettivamente (...) anni a C._______, nei pressi di D._______ (Costa d'Avorio) fino al 2002, quando sarebbe espatriato in Germania (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pagg. 1-2), che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel 2003, rispettivamente nel 2004, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, e di essere ritornato in Liberia; che sarebbe dapprima andato a E._______ (Italia), dove una ragazza gli avrebbe procurato un passaporto, con il quale avrebbe raggiunto D._______ in aereo; che ad D._______ avrebbe tentato di rintracciare la sua famiglia e la gente gli avrebbe detto che delle persone sarebbero venute dalla Liberia a cercare lui e suo padre; che l'interessato si sarebbe allora recato in Liberia, e anche lì gli sarebbe stato detto di essere ricercato, assieme a suo padre, per i problemi che quest'ultimo aveva avuto, che, dopo appena tre giorni, l'interessato sarebbe nuovamente espatriato dalla Liberia; che da B._______ avrebbe preso un pullman Pagina 3

D-2924/2009 fino ad D._______ e da li avrebbe raggiunto nel 2004 - passando per il Camerun - F._______ (Guinea), dove non avrebbe potuto rimanere non essendoci lavoro; che egli si sarebbe allora trasferito a G._______ (Guinea) fino a febbraio 2009, che circa verso la fine del mese di marzo 2009, l'interessato sarebbe partito da F._______ in aereo fino a H._______ (Camerun) e con un altro aereo fino in Francia o in Svizzera munito del passaporto che gli era stato procurato in Italia; che egli avrebbe proseguito il viaggio per cinque ore circa in auto fino ad arrivare a I._______ il 31 marzo 2009, senza subire controlli o attraversare un confine, che, nella decisione del 5 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, dall'altro, ha rilevato che in occasione della suddetta procedura era stata giudicata inverosimile la cittadinanza liberiana allegata dal richiedente, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che nel gravame, l'insorgente fa valere che - a distanza di tanti anni dalla prima procedura d'asilo che risale al 2003 ed a seguito della quale sarebbe tornato in Liberia - sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, infatti, rientrato in Liberia, avrebbe scoperto di essere ricercato, unitamente a suo padre, ragion per cui la sua vita in questo Paese sarebbe in pericolo ed avrebbe deciso di espatriare nuovamente; che, inoltre, il ricorrente ha allegato che la situazione in Liberia sarebbe ancora fortemente destabilizzata, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione Pagina 4

D-2924/2009 dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 2 ottobre 2003, a seguito della sentenza del 5 gennaio 2004 della CRA con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innazitutto - come rettamente ritenuto dall'UFM - è assolutamente inverosimile che il ricorrente sia effettivamente rientrato - passando per la Costa d'Avorio - in Liberia, la quale egli sosterebbe essere il suo Paese d'origine; che infatti basti rilevare a titolo d'esempio che l'insorgente ha dichiarato di aver viaggiato da J._______ (Italia) a D._______ in aereo munito del passaporto che gli sarebbe stato procurato a E._______ da una ragazza, senza tuttavia saper precisare né in quali circostanze sarebbe stato possibile procurare tale documento, né le generalità che sarebbero state contenute al suo interno, né le caratteristiche dello stesso (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pag. 6); che, d'altronde, se egli fosse ritornato realmente nel suo Paese d'origine con siffatto documento e verosimilmente da solo, visto che non ha menzionato la presenza di alcuna persona durante il suo viaggio (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pag. 8), mal si comprende il motivo per cui avrebbe dovuto procurarsi un Pagina 5

D-2924/2009 altro documento da un amico o rispettivamente da un passatore, nonché farsi accompagnare da quest'ultimo, rilevando che egli non avrebbe nemmeno toccato quel documento (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pag. 4); che, orbene, è impossibile che l'autore del gravame abbia potuto oltrepassare i severi controlli che vengono effettuati singolarmente sulle persone sia in partenza che in arrivo dagli aeroporti internazionali da cui sarebbe transitato; che, dunque, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che è pertanto inverosimile che egli sia rientrato effettivamente nel suo Paese d'origine; che, in tali condizioni, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto non adempite le condizioni per un'audizione conformemente all'art. 36 cpv. 1 lett. b LAsi, che, ad ogni modo, anche volendo ammettere che il ricorrente sia ritornato nel suo Paese d'origine tra la prima e la presente procedura, v'è luogo di sottolineare che i motivi d'asilo addotti in questa sede oltre che ad essere correlati alla prima procedura, ovvero ai problemi legati al padre dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pagg. 5-7 a confronto con verbale d'audizione del 23 settembre 2003 pag. 4 e del 26 settembre 2003 pag. 5 e 7) - sono manifestamente inconsistenti; che, infatti, il ricorrente ha dichiarato che lui e suo padre sarebbero ricercati (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pagg. 5-6 e del 21 aprile 2009 pag. 1), allorquando - per contro - egli nel 2003 aveva affermato che suo padre era stato già ucciso (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2003 pag. 7); che d'altronde non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui sarebbe ricercato nel suo Paese d'origine (cfr. ibidem), dal momento che tale circostanza gli sarebbe stata soltanto riferita, da una ragazza rispettivamente dalla gente (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pagg. 6-7); che, peraltro, egli non ha mai avuto problemi personalmente con le autorità del suo Paese o con terze persone e che non ha mai svolto attività politiche (cfr. ibidem pag. 7), che, in occasione dell'audizione del 21 aprile 2009, in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'insorgente ha reso ulteriori dichiarazioni contraddittorie quanto ai motivi d'asilo fatti valere nella presente procedura; che, infatti, da un lato, egli si riferisce al fatto di essere ricercato insieme a suo padre e, dall'altro, adduce di aver lasciato la Liberia [...] "per quello che è successo a F._______ in febbraio" [...] (pag. 1), senza tuttavia precisare in alcun modo a cosa si riferisse; che va rilevato che l'insorgente aveva già accennato al fatto Pagina 6

D-2924/2009 di non poter restare a F._______ perché non c'era lavoro (cfr. verbale d'audizione del 9 aprile 2009 pag. 8), che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, in occasione della prima procedura, è già stato stabilito che il Paese di socializzazione del ricorrente non è la Liberia, come emerso dall'esame LINGUA effettuato (cfr. agli atti V 4/12), Pagina 7

D-2924/2009 che, peraltro, dal confronto dei dati dattiloscopici, risulta che l'insorgente si è presentato sotto un'altra identità in un altro Paese europeo, fornendo quale suo Paese di provenienza il Sudan (cfr. agli atti V 15/4), che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA 1996 n. 18), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni Pagina 8

D-2924/2009 documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-2924/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - K._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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