Corte IV D-2923/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 1 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 maggio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2923/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 2 aprile 2009, i verbali d'audizione dell'interessato del 23 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 4 maggio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla ricorrente), il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 6 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 14 maggio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria parziale, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 25 maggio 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 25 maggio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-2923/2009 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell' art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia (...) e di aver avuto, fin dalla nascita, dimora a B._______ (Serbia), che il richiedente ha affermato di essere espatriato insieme al (...) nel (...): che tale decisione sarebbe scaturita dalla necessità di sfuggire alle minacce proferitegli da tre presunti membri della (...); che quest'ultimi, infatti, dopo avere acquistato una vettura dal ricorrente, si sarebbero presentati a casa sua, avrebbero maltrattato lui e la sua famiglia e preteso la riconsegna della somma da loro pagata per la vettura e la consegna di ulteriore denaro contante; che gli stessi, durante una seconda incursione presso il domicilio del ricorrente, avrebbero dato fuoco alle sue (...), minacciandolo di morte in caso di mancato versamento di ulteriori cinquemila euro ed ammonendolo nel contempo di non denunciare i fatti alla polizia; che, dopodiché, l'interessato avrebbe deciso di lasciare il Paese per sottrarsi alle minacce di cui parola; che egli avrebbe lasciato B._______ munito di carta d'identità e raggiunto la Svizzera transitando per C._______; che, prima di inoltrare la sua domanda d'asilo al Centro di registrazione e procedura di D._______, egli avrebbe soggiornato per due o tre giorni presso il (...) a E._______, Pagina 3
D-2923/2009 che, nella decisione del 4 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sono inverosimili siccome generiche e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente afferma che la Serbia non sarebbe da considerarsi un Paese sicuro per quel che concerne la minoranza (...), alla luce del fatto che nonostante i riconoscimenti formali dei diritti delle minoranze, i (...) sarebbero tuttora oggetto di discriminazioni da parte dello Stato e di terzi; che egli dichiara inoltre che i (...) non otterrebbero nessuna protezione concreta in caso di bisogno, bensì verrebbero addirittura trattati male dalla polizia; che il ricorrente difende le sue allegazioni rese in fase di audizione definendole dettagliate, prive di grosse contraddizioni e conformi alla realtà, ragione per cui dovrebbero essere considerate verosimili, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, Pagina 4
D-2923/2009 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° aprile 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente si è contraddetto e corretto più volte circa la sequenza temporale delle incursioni presso il suo domicilio da parte di tre membri della (...) (vale a dire gli episodi principe della sua vicenda): egli, infatti, ha collocato la prima visita di quest'ultimi dapprima un giorno dopo la vendita, sempre a quest'ultimi, di un'automobile (cfr. verbale audizione sui motivi [in seguito: audizione II] del 23 aprile 2009 pag. 3/D6), per poi farla risalire, invece, a tre giorni dopo tale vendita (cfr. ibidem pag. 37/D6); che lo stesso dicasi per la collocazione temporale della seconda incursione, subita, secondo una prima versione, il giorno dopo la prima incursione (cfr. ibidem pag. 3/D6), rispettivamente, secondo un'altra versione, ben una settimana dopo la prima incursione (cfr. ibidem pag. 6/D37); che egli non è stato in grado di indicare quanto tempo sarebbe intercorso tra la Pagina 5
D-2923/2009 vendita della vettura e la seconda incursione (cfr. ibidem pag. 8/D71); che questo fatto stupisce alla luce del fatto che egli, per indicare il momento della prima visita, si era dapprima basato proprio sul giorno della vendita della vettura ed aveva fornito (seppure in modo contraddittorio) indicazioni concrete tra la prima e la seconda incursione subita; che, inoltre, mal si comprende come mai egli non sia stato in grado, neppure in termini vaghi, di indicare quando sarebbe espatriato in relazione all'ultima visita da parte dei membri della (...), essendo il suo espatrio la conseguenza diretta delle minacce subite e non avendo fatto altro, dopo l'ultima visita, che prepararsi per la partenza (cfr. ibidem pag. 9/D87-89); che, in considerazione di quanto esposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda è manifestamente inverosimile, che, d'altronde, le asserite minacce di morte subite non sembrano avere alcun legame con l'etnia (...) del ricorrente, contrariamente a quanto quest'ultimo pretenderebbe far valere indirettamente nel memoriale di ricorso per giustificare la mancata denuncia dei presunti fatti alle autorità serbe, da cui – a suo dire – non potrebbe ottenere protezione a causa della sua appartenenza ad una minoranza notoriamente discriminata in Serbia (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, egli non ha mai giustificato la sua passività dopo i presunti eventi con la sua etnia (...), bensì ha fornito tutt'altro tipo di spiegazione (cfr. verbale audizione II del 23 aprile 2009 pag. 7/D60-62, 64 e 68); che, d'altronde, il richiedente ha dichiarato di non avere mai avuto nessun problema con le autorità (cfr. ibidem pag. 11/D105), nonché di coltivare (...) di sua proprietà e di avere fatto il (...) sino alla sua partenza (cfr. verbale audizione sui fatti del 23 aprile 2009 [in seguito: audizione I] pag. 3), che, pertanto, non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente, nonostante la sua etnia (...), non possa beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suo confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Pagina 6
D-2923/2009 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'insorgente si è limitato, con una generica affermazione di parte, a far valere in sede di ricorso l'esistenza di discriminazioni e violazioni dei diritti fondamentali nei confronti di persone di etnia (...), senza alcuna precisazione, rispettivamente senza alcun riferimento concreto alla sua vicenda personale e senza alcun mezzo di prova a sostegno di quanto addotto (cfr. ricorso pag. 2), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, il ricorrente è (...) e, seppur disponga di una (...) minima, egli ha sempre vissuto in Serbia presso lo stesso domicilio ufficiale ed ha potuto mantenersi fino all'espatrio grazie alla coltivazione delle (...) di cui è proprietario insieme al (...) ed al lavoro di Pagina 7
D-2923/2009 (...) (cfr. verbale audizione I pag. 3); che egli dispone inoltre di una rete familiare in Patria, ritenuto che come minimo i (...) ed una (...) vivono ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che, lasciando la Serbia nel (...), egli è rimasto lontano dal suo Paese per un lasso di tempo relativamente corto; che egli dispone altresì di una carta d'identità tuttora valida (cfr. ibidem pag. 5); che egli non ha, altresì, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, disponendo già di una carta d'identità, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in data 25 maggio 2009, Pagina 8
D-2923/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 25 maggio 2009. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9