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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2009 D-2883/2007

8. September 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,824 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23...

Volltext

Corte IV D-2883/2007 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 settembre 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______, C._______, e D._______, Montenegro, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2007 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2883/2007 Fatti: A. Gli interessati, cittadini montenegrini di etnia musulmana con ultimo domicilio in Montenegro a E._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 23 febbraio 2007. Hanno dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 6 marzo 2007 e del 14 marzo 2007), d'essere espatriati per i problemi che A._______ avrebbe avuto con le autorità. Nel febbraio 2006, oppure dopo il 20 febbraio 2006 (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 4 [marito] e del 14 marzo 2007 pagg. 4 e 8 [marito]) ed in previsione del referendum del 21 maggio 2006 sull'indipendenza in Montenegro, il richiedente, durante la visita di due ispettori di polizia, avrebbe accettato di collaborare con loro e quindi di comprare i voti dei cittadini serbi, con lo scopo di favorire l'indipendenza del Montenegro. Dopo tre o quattro giorni, egli si sarebbe quindi incontrato in un bar con i suddetti poliziotti accompagnati da altre due persone. Quest'ultimi gli avrebbero chiesto di fingere di essere un poliziotto e di persuadere, dietro pagamento, una cinquantina di persone, in maggioranza serbi, oppure tutti serbi (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 5 e del 14 marzo 2007 pag. 3), a non votare. A tal proposito, egli avrebbe aperto una busta, che in seguito avrebbe rifutato di prendere, nella quale era contenuta una lista di nominativi da contattare, una carta d'identità e una patente di guida con la sua foto e false generalità serbe. Qualche giorno dopo uno dei predetti poliziotti gli avrebbe telefonato e riproposto la stessa offerta di collaborazione, ma lui avrebbe nuovamente rifiutato. Dopo aver parlato dei suoi problemi in occasione di una riunione di partito, egli avrebbe ricevuto delle richieste di denaro ed altre minacce, rivolte anche alla sua famiglia, da parte degli ispettori. In seguito, sarebbe stato multato con vari pretesti, avrebbe ricevuto delle convocazioni e dei poliziotti si sarebbero recati diverse volte nel suo ristorante nonché nella sua ditta di costruzioni. Durante un'infrazione stradale nel mese di maggio 2006, un poliziotto gli avrebbe, inoltre, strappato la patente di guida. Il 15 maggio 2006, il richiedente avrebbe poi sporto denuncia contro i due ispettori, ma il giudice avrebbe decretato un non luogo a procedere per assenza di prove. Il 10 giugno 2006, l'interessato avrebbe, altresì, inviato una lettera di denuncia presso il ministero degli affari interni. Il 17 giugno 2006, con l'accusa di falsificazione di documenti di identità, sarebbe stato arrestato e trattenuto per due giorni alla stazione di polizia di E._______. Nonostante l'abbandono dell'imputazione, il richiedente sarebbe comunque rimasto ancora in Pagina 2

D-2883/2007 carcere per oltre un mese, con l'accusa di falsificazione e di messa in circolazione di una banconota da EUR 500.-. Il 29, oppure il 30 agosto 2006, sarebbe, infine, stato condannato ad un anno di carcere (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 5 e del 14 marzo 2007 pagg. 5 e 12), senonchè, il 1° settembre 2006 sarebbe poi stato rimesso in libertà per due giorni (cfr. audizione del 14 marzo 2007 pag. 5 [marito]), senza una decisione ufficiale, ed avrebbe raggiunto sua moglie, che, nel frattempo, sarebbe fuggita a F._______ nel comune di G._______ con l'aiuto di un amico dell'interessato. In seguito, per paura che potesse succedere qualcosa anche alla sua famiglia, gli interessati sarebbero espatriati dopo dieci o 15 giorni, due mesi, oppure il 16 novembre 2006 (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pagg. 4 [moglie] e 6 [marito] nonché del 14 marzo 2007 pag. 2 [moglie] e pag. 2 [marito]), chiedendo asilo in Svezia. Dopo l'esito negativo della predetta procedura, i richiedenti sarebbero tornati in Patria a G._______ il 3 febbraio 2007 per recuperare i mezzi di prova. Il 22 febbraio 2007 avrebbero lasciato il loro Paese e, il giorno successivo, sarebbero quindi giunti in Svizzera a bordo di un furgone. B. Tramite decisione del 23 marzo 2007 (notificata agli interessati il 26 marzo 2007; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 aprile 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata ed, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. D. Con decisione incidentale del 18 maggio 2007, il TAF ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. Pagina 3

D-2883/2007 E. Il 1° giugno 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. Pagina 4

D-2883/2007 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili fantasiste e contradittorie, le allegazioni dei richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. Infatti, il racconto della ricorrente sarebbe totalmente inconsistente e sovrabbondante di numerosi “non ricordo” e “non so”. Ella non ricorderebbe né il nome dell'uomo che l'avrebbe avvertita dell'arresto del marito e che l'avrebbe nascosta nei pressi di G._______, né chi avrebbe aspettato suo marito all'uscita del carcere, né il nome dell'uomo che l'avrebbe condotto al rifugio nel settembre 2006. Inoltre, ella non saprebbe né quando, né in che modo l'amico del marito avrebbe appreso la notizia dell'arresto, né per quale motivo quest'ultimo l'avrebbe nascosta a G._______. Peraltro, non sarebbe in grado di indicare quante convocazioni avrebbe ricevuto suo marito, né quando si sarebbe presentato la prima volta alla convocazione, né, tantomeno, quando sarebbe arrivata l'ultima convocazione. Per di più, ignorerebbe la data in cui suo marito avrebbe sporto denuncia, nonché i nomi dei poliziotti da lui denunciati. Inoltre, sarebbe inconcepibile che A._______ non si sia informato sulle modalità del suo rilascio. In aggiunta, sarebbe incoerente il fatto che i richiedenti si siano nascosti nella loro zona d'origine (G._______) e abbiano permesso al padre dell'interessato di visitarli presso tale indirizzo, sopratutto quando quest'ultimo avrebbe ritirato per il richiedente la nuova patente di guida, rilasciata poco prima della sua partenza. Inoltre, non sarebbero rimpatriati nel febbraio 2007 solamente per recuperare i mezzi di prova, se avessero realmente temuto che l'interessato rischiasse di essere nuovamente arrestato. Peraltro, sarebbero alquanto divergenti le allegazioni della richiedente in merito al suo periodo di permanenza a G._______ dopo il rilascio del marito. Per di più, l'UFM ha considerato inadeguati i mezzi di prova presentati dai richiedenti, in quanto più di un documento mostrerebbe seri ed evidenti segni di manipolazione. Infatti, il documento relativo all'infrazione del 17 maggio, secondo cui l'interessato avrebbe condotto un mezzo senza targhe, porterebbe tracce di falsificazione. Difatti, le informazioni dattiloscritte apportate al formulario indicherebbero che l'evento sopraccitato si sarebbe svolto il 17 maggio 2005. Tuttavia, nel testo sarebbero state aggiunte a mano delle modifiche visibili, in quanto la cifra dell'anno della data manoscritta sarebbe stata cambiata da “5” a “6” e nel formulario già compilato sarebbe stato aggiunto manualmente l'anno 2006. Sia l'originale di tale infrazione, sia la copia carbone dimostrano che tali modifiche sono state fatte in un secondo tempo, ritenuto altresì che l'originale conterrebbe due diversi tipi d'inchiostro e Pagina 5

D-2883/2007 sulla copia carbone sarebbero state fatte delle correzioni a matita. Ciò non solo annullerebbe l'autenticità degli stessi, ma renderebbe pure inverosimili i motivi d'asilo adotti. Oltre a ciò, quand'anche uno o più documenti risultassero essere autentici nella loro integralità, questi si limiterebbero, tutt'al più, a provare che l'interessato si sarebbe reso colpevole di reati sanzionati in maniera proporzionata, ma non proverebbero affatto le persecuzioni allegate. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi nella fattispecie. 6.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che nell'ambiente montenegrino sarebbe poco probabile che un assistito chieda al suo avvocato per quali contatti fortunati sarebbe riuscito a farlo scarcerare. Inoltre, in presenza del suo assistito, un avvocato non farebbe mai il nome della o delle persone che gli avrebbero permesso di liberare un suo cliente in maniera poco ortodossa. Peraltro, la casa sita a G._______ nella frazione di F._______, zona di provvenienza del ricorrente, si sarebbe meglio prestata come nascondiglio, in quanto essa sarebbe situata in una zona montagnosa, molto discosta e, dopo la guerra, abbandonata da molte persone a causa delle diverse case danneggiate, mentre quelle rimaste sarebbero abitate sopratutto da persone anziane. Per di più, non sarebbe raggiungibile in auto e ci si arriverebbe dopo una camminata di oltre un'ora. In aggiunta, il padre dell'insorgente vi si sarebbe recato ogni settimana, già a partire da quando la ricorrente era rimasta sola con i bambini per portare a quest'ultima da mangiare, ed avrebbe poi contiunato in tal modo anche quando, dopo la scarcerazione del ricorrente, egli si sarebbe nascosto a sua volta in tale luogo. Visto che la famiglia dei ricorrenti avrebbe dipeso dal padre del ricorrente, sarebbe pertanto logico che lo stesso abbia pure ritirato, presso l'Ufficio di circolazione di E._______, la nuova patente del ricorrente. Inoltre, il fatto che la casa dell'autore del gravame sia stata ritenuta come sicura per i motivi sudetti, spiegherebbe la ragione per la quale i ricorrenti sarebbero tornati in Patria nel febbraio 2007 per recuperare i mezzi di prova. Peraltro, l'UFM non avrebbe tenuto conto del forte impatto che la persecuzione del ricorrente da parte di agenti di polizia avrebbe avuto sull'autrice del gravame, in quanto sarebbe comprensibile che la medesima abbia confuso delle date, abbia fornito delle informazioni approssimative, oppure abbia risposto Pagina 6

D-2883/2007 a più riprese con “non so” e “non ricordo”. Per di più, le manipolazioni effettuate sui documenti sarebbero opera dei funzionari stessi. Ciò sarebbe la conseguenza di una scarsa formazione di quest'ultimi, senza una preparazione comparabile a quella dei funzionari svizzeri. Inoltre, non avrebbe avuto alcun senso falsificare questo documento, in quanto, nell'intestazione del documento, vi sarebbe scritto a macchina “E._______, 15.05.06”. Peraltro, le ripetute convocazioni e segnalazioni di reati a carico di una persona equilibrata e corretta quale il ricorrente, non potrebbero che essere un segno chiaro di persecuzione, come anche il fatto che l'accusa di falsificazione di documenti sarebbe stata sostituita dall'accusa di falsificazione di denaro, dopo che la prima sarebbe caduta davanti al tribunale. Infine, i ricorrenti ritengono che il loro racconto soddisfi le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e quindi dovrebbe esser loro riconosciuta la qualità di rifugiati. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo Pagina 7

D-2883/2007 da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, i ricorrenti si sono limitati a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Per di più, i mezzi di prova presentati dai ricorrenti riportano delle modifiche evidenti, effettuate con l'ovvio intento d'ingannare le autorità d'asilo elvetiche. Infatti, in merito al documento dell'infrazione stradale del 17 maggio 2005, va rilevato che, oltre alle modifiche già precisate dall'UFM, vi sono ancora riportate le date non modificate del 17 e del 23 maggio 2005, allorquando i fatti sarebbero, secondo il ricorrente accaduti nel 2006 (cfr. mezzi di prova agli atti pag. 9). Inoltre, in un altro documento da lui presentato a dimostrazione delle persecuzioni subite, sono ancora leggibili tre riferimenti all'anno 2005, nonostante la contraffazione nella quale è stata cambiata le cifra dell'anno da “5” a “6” (cfr. mezzi di prova agli atti pag. 8). Quest'ultimo documento, riporta oltretutto il numero di ruolo “H._______”, in cui le cifre “05”, come facilmente evincibile dalla sistematica dei numeri di ruolo utilizzata dalle autorità locali negli altri documenti inoltrati (cfr. ibidem), indicano l'anno 2005. Di conseguenza, codesto Tribunale conferma l'apprezzamento dell'UFM sull'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati dai ricorrenti a comprova delle persecuzioni allegate. Inoltre, il modo d'agire del ricorrente è in vari punti incomprensibile per codesto Tribunale. In primo luogo, egli avrebbe fatto ritirare la nuova patente dal padre, dopo essersi nascosto dalle autorità a F._______. Per contro, se il ricorrente fosse stato veramente un ricercato, la logica conseguenza sarebbe stata la sospensione, da parte delle autorità, del rilascio della patente in modo da non agevolargli ulteriormente la fuga. Oppure, non appena queste stesse autorità avessero saputo del ritiro della patente da parte del genitore, esse avrebbero provveduto alla perquisizione della casa del padre dell'insorgente, in quanto probabile nascondiglio. Oltre a ciò, è logico pensare che la polizia, dopo aver strappato la vecchia patente del ricorrente e dopo la fuga del medesimo, avrebbero senz'altro notato ed osservato un tentativo Pagina 8

D-2883/2007 dell'insorgente di richiederne una nuova e soprattutto il ritiro della stessa. Per di più, è completamente irrazionale pensare che i ricorrenti si siano recati a chiedere l'asilo in Svezia senza portare con loro dei mezzi di prova rilevanti, abbiano ricevuto una decisione negativa senza interporre ricorso (cfr. audizione del ricorrente del 14 marzo 2007 pag. 2) e solo ora siano in grado di presentare tali mezzi. In aggiunta, anche il fatto che il ricorrente oltre a essere tornato, abbia anche soggiornato per quasi tre settimane in Patria al fine di poter recuperare i predetti documenti, costituisce un modo d'agire completamente illogico per una persona ricercata, oltretutto se già rappresentata da un avvocato. Infatti, lo stesso, su richiesta, gli avrebbe senz'altro potuto inviare tutta la documentazione necessaria, soprattutto considerato come egli lo avesse già aiutato in precedenza (ad esempio adoperandosi del suo influsso come ex-giudice per farlo uscire provvisoriamente dalla prigione). Per di più, gli autori del gravame si sono contraddetti sulla data dell'espatrio avendo dichiarato di essere espatriati dopo dieci o 15 giorni, due mesi, oppure il 16 novembre 2006 dalla scarcerazione e successiva fuga dell'insorgente (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pagg. 4 [moglie] e 6 [marito] nonché del 14 marzo 2007 pagg. 2 [moglie e marito]). Infine, la ricorrente non ha saputo nemmeno fornire le date su punti cruciali della storia del coniuge come quella in cui si sarebbe presentato per la prima, oppure per l'ultima volta ad una convocazione o quando si sarebbe svolto il primo processo (cfr. audizione del 14 marzo 2007 pag. 5 [moglie]). Tuttavia, ci si poteva ragionevolmente attendere che la stessa conoscesse almeno tali informazioni fondamentali nel racconto alla base della richiesta d'asilo presentata. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni dei ricorrenti come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pagina 9

D-2883/2007 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 10.2 10.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Montenegro possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pagina 10

D-2883/2007 10.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu-zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.3 10.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che in Montenegro non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.3.2 Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani e A._______ ha una certa esperienza professionale quale tecnico edile. Inoltre, dispongono di una rete sociale in patria, segnatamente i loro genitori nonché due fratelli e tre sorelle di B._______ (cfr. audizioni del 6 marzo 2007 pag. 3). Non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle Pagina 11

D-2883/2007 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dai ricorrenti il 1° giugno 2007. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-2883/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 1° giugno 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 13

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