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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2009 D-2873/2009

8. Mai 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,205 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2873/2009 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Romania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2873/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data 10 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 24 marzo 2009 e del 9 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 30 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessato) il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-2873/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, cittadino rumeno nato a B._______, ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per la prima volta nel (...); che, dopo diversi soggiorni in paesi europei (di cui il più lungo in C._______, dove avrebbe vissuto per [...] anni), egli sarebbe tornato in Romania per rivedere la famiglia; che, nel (...), dopo vani tentativi di ritornare in C._______, egli sarebbe nuovamente espatriato; che tra il (...) e il (...) egli avrebbe soggiornato per periodi più o meno lunghi all'estero (segnatamente in D._______, E._______, F._______ e G._______), facendo comunque varie volte rientro in Patria e rimanendoci (...) rispettivamente (...); che, prima dell'ultimo espatrio in direzione della Svizzera nel (...), egli avrebbe trascorso più di (...) nel suo Paese, che il richiedente, interpellato sui motivi della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di non trovarsi bene nel suo Paese, a differenza che in Svizzera, a causa della situazione economica e della diffusa corruzione; che egli avrebbe altresì dichiarato di non avere mai avuto, in Romania, problemi, né con lo Stato, né con terze persone, che, nella decisione del 23 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che, essendo il racconto del richiedente sprovvisto di motivi d'asilo rilevanti, non risultano indizi per ritenere che egli sia oggetto di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ragione per cui il richiedente non è riuscito a confutare la presunzione di assenza di persecuzioni in Romania, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente ha dichiarato che la Romania non potrebbe essere considerata un Paese sicuro perchè egli sarebbe stato vittima di gravi persecuzioni a causa della sua adesione al partito (...) rispettivamente delle sue convinzioni, contrarie a quelle del capo di codesto partito; che egli, infatti, nel (...) sarebbe stato vittima di minacce, aggressioni e ferimenti; che, per tali ragioni, egli sarebbe Pagina 3

D-2873/2009 espatriato nel (...), rientrando occasionalmente in Patria unicamente per rivedere la famiglia e continuando a subire minacce; che egli avrebbe sottaciuto tale fatto in sede di audizione per timore che le sue dichiarazioni non venissero trattate con riservatezza e per convinzione che le dichiarazioni rese in sede di audizione sarebbero state sufficienti per ricevere protezione; che, infine, egli avrebbe dichiarato di temere per la sua vita in caso di rientro in Romania, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in Pagina 4

D-2873/2009 particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, infatti, i motivi d'asilo addotti dal ricorrente in fase di audizione a sostegno della sua domanda sono riconducibili a condizioni generali di vita vigenti in Romania e sono pertanto irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli artt. 66 e segg. LAsi, tantopiù che il ricorrente ha dichiarato a più riprese (cfr. verbali audizione del 24 marzo 2009 pag. 5 e del 9 aprile 2009 pag. 3/D5) di non avere mai avuto problemi né con la polizia, né con terze persone, che non soccorrono l'insorgente neanche le dichiarazioni rese in fase ricorsuale in merito ad ulteriori motivi d'asilo rimasti celati in fase d'audizione (vale a dire le presunte minacce ed aggressioni subite dal (...) da parte del capo del suo partito); che, infatti, esse si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento che ne sostanzierebbe la verosimiglianza; che, inoltre, mal si comprende come mai il ricorrente abbia sottaciuto l'aspetto apparentemente centrale del suo racconto, dopo avere avuto, in fase di audizione, ampie possibilità per esporre ed esplicare dettagliatamente eventuali problemi avuti con autorità o terzi nel suo Paese; che, inoltre, il comportamento assunto dal ricorrente dopo il (...) è contrario alla logica dell'agire: non si capisce affatto, infatti, per quale ragione egli, dopo le asserite minacce subite per la prima volta nel (...), sia comunque rientrato in Patria (...) volte – di cui una volta per diversi anni fino al (...) rispettivamente per più di (...) nel (...) prima di lasciare la Romania per raggiungere la Svizzera (cfr. verbale audizione del 24 marzo 2009 pag. 5) – nonostante, come asserito nel gravame, egli avrebbe continuato a subire in Patria minacce e temuto per la sua vita, anche dopo il (...), che, oltremodo, non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, Pagina 5

D-2873/2009 che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, ha frequentato una scuola professionale per diventare (...) ed un corso di (...) (cfr. verbale audizione del 9 aprile 2009 pag. 4/D26); che egli è giovane e dispone di una rete sociale in patria, segnatamente (...) e (...) (cfr. verbale audizione del 24 marzo 2009 pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di Pagina 6

D-2873/2009 soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-2873/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 8

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