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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2019 D-2866/2019

18. Juni 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,757 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 29 maggio 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2866/2019

Sentenza d e l 1 8 giugno 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dal Signor Massimiliano Minì, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 29 maggio 2019 / N (…).

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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 13 maggio 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 20 maggio 2019 (cfr. atto 1041265-13/6 [di seguito: verbale 1]) e al colloquio personale Dublino del 24 maggio 2019 (cfr. atto 1041265-17/3 [di seguito: verbale 2]), i mezzi di prova versati agli atti, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 29 maggio 2019, notificata il 3 giugno 2019 (cfr. avviso di ricevimento), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso dell'11 giugno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 giugno 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione con il quale il ricorrente ha concluso in via preliminare alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via cautelare ed alla restituzione dell'effetto sospensivo; in seguito all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine per il completamento dell'istruttoria; altresì ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è

D-2866/2019 Pagina 3 di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

D-2866/2019 Pagina 4 che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione del sistema centrale d'informazione sui visti (CS- VIS) che il ricorrente era titolare di un visto valido dal 26 ottobre 2018 al 25 aprile 2019 rilasciato dalla Germania, che essendo tale visto scaduto da meno di sei mesi al momento del deposito della domanda d'asilo, il 17 maggio 2019 la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,

D-2866/2019 Pagina 5 che nel corso del colloquio personale Dublino il 24 maggio 2019(verbale 2), l'interessato ha allegato di essersi recato legalmente in Germania nel novembre 2018 grazie al visto tedesco ottenuto alla rappresentanza tedesca ad Istanbul e di aver fatto rientro in Turchia il 9 febbraio 2019; che all'arrivo in Turchia le autorità gli avrebbero sequestrato il passaporto; che egli ha inoltre dichiarato di essere rimasto in Patria fino al 23 aprile 2019 quando sarebbe espatriato per mezzo di un passaporto falso, che a sostegno del suo asserito rientro in Patria a febbraio 2019, l'interessato ha fornito una fotocopia di una lettera di convocazione per la commissione elettorale del 31 marzo 2019, una fotocopia di un rapporto medico d'incapacità lavorativa del 31 marzo 2019, una fotocopia inerente un articolo di giornale del 12 aprile 2019 in cui i genitori dell'interessato avrebbero denunciato al quotidiano la scomparsa del figlio a far tempo dal 9 aprile 2019, una copia del tesserino di appartenenza ad una associazione culturale senza data e la dichiarazione del 19 maggio 2019 di tale associazione dal quale risulta che il richiedente avrebbe partecipato a tutte le attività organizzate e di aver subito pressioni a causa della sua fede alevita, che tali informazioni complementari così come i mezzi di prova, sono stati trasmessi alle competenti autorità tedesche il 24 maggio 2019, che il 28 maggio 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Germania, in applicazione della stessa disposizione, ovvero l'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto (…)- 27/2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato e i mezzi di prova depositati non permetterebbero di provare il suo effettivo rientro in Patria tra il febbraio e l'aprile 2019; che le dichiarazioni in merito al sequestro del passaporto da parte delle autorità turche costituirebbero delle mere allegazioni di parte non corroborate da prove effettive e documentabili; che altresì, l'autorità inferiore ha ritenuto sorprendente il fatto che egli sia giunto in Svizzera il giorno prima dello scadere del visto rilasciato dalle autorità tedesche, che per quanto riguarda la convocazione al seggio elettorale, l'autorità inferiore ha ritenuto che la stessa non dimostrerebbe che il richiedente si sia effettivamente stato presente in quell'occasione; che lo stesso varrebbe per ciò che concerne l'articolo di giornale denunciante la sua scomparsa;

D-2866/2019 Pagina 6 che l'articolo avrebbe infatti potuto essere pubblicato su sua esplicita richiesta e non sarebbe neppure supportato da denunce ufficiali; che per quanto riguarda l'attestazione dell'associazione, la stessa sarebbe stata rilasciata il 19 maggio 2019, quindi dopo il suo arrivo in Svizzera; che invece la tessera di membro non riporterebbe neppure la data; che infine, il certificato medico del 31 marzo 2019 avrebbe potuto essere emesso su sua esplicita richiesta; che i mezzi di prova forniti sono stati ritenuti dall'autorità inferiore facilmente ottenibili su richiesta e facilmente falsificabili; che in conclusione dunque la SEM ha considerato i mezzi di prova non comprovanti il rientro dell'interessato in Turchia, che da ultimo, l'autorità inferiore ha rilevato che il richiedente disponeva di un visto tedesco con entrate multiple per il che egli avrebbe facilmente potuto entrare e uscire dal suo Paese dopo il 9 febbraio 2019, che dappoi, le autorità tedesche avrebbero accettato la richiesta di presa in carico nonostante le allegazioni dell'interessato inerenti al suo presunto rientro in Turchia, che pertanto, la SEM ha ritenuto data la competenza della Germania per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente, che l'insorgente tuttavia contesta in specie tale competenza, che come già asserito nel corso del colloquio personale Dublino, egli a febbraio 2019 avrebbe fatto rientro in Turchia; che di conseguenza, avendo lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, la competenza della Germania sarebbe cessata, che contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, il ricorrente rileva che i mezzi di prova forniti non farebbero che confermare le sue dichiarazioni e non ci sarebbero ragioni per ritenerli falsi; che il ragionamento dell'autorità inferiore parrebbe implicare che egli si sia attivato sin dal mese di marzo per poter disporre di documenti programmati; che inoltre, i documenti fornirebbero, se non la prova, per lo meno degli elementi tali da far apparire come fortemente probabile il suo effettivo rientro in Turchia, che tale conclusione apparirebbe ulteriormente avvalorata dai mezzi di prova forniti; che invero, dal documento del Centro medico di B._______ del 31 marzo 2019 risulterebbe che al ricorrente, a seguito di una visita neurologica, sarebbe stata diagnosticata un'emicrania e prescritto un giorno di riposo, mentre la lista dei componenti della squadra di calcio del

D-2866/2019 Pagina 7 C._______ del 15 marzo 2019 ed i rapporti delle partite del 24 marzo 2019 e del 7 aprile 2019 riporterebbero tutti il nome dell'insorgente; che infine, la fotografia della squadra di calcio lo raffigurerebbe, che nel caso in disamina occorre dunque determinare se la competenza della Germania fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III è data; che segnatamente, è necessario appurare se il ricorrente abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri dopo aver potuto accedervi grazie al visto rilasciato dalle autorità tedesche, che anzitutto, si rileva che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) inerente il regolamento Dublino III implica che in una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l'asilo deve poter censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento Dublino III che concorrono alla determinazione dello Stato competente; che in assenza di validi motivi che si oppongano al recepimento di questa giurisprudenza, dev’essere permesso ai richiedenti l'asilo di invocare anche nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale la corretta applicazione di tutti i criteri di competenza (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5), che in seguito, le allegazioni del ricorrente ed i mezzi di prova depositati non permettono di provare il suo effettivo rientro in Turchia tra febbraio e aprile 2019 e di scostarsi dalle valutazioni dell'autorità inferiore, che in particolare, le dichiarazioni dell'insorgente in merito al sequestro del suo passaporto non sono corroborate da alcun elemento probatorio; che da una parte, il ricorrente non è stato in grado di spiegare il motivo per il quale le autorità avrebbero effettuato il sequestro del documento d'identità al suo arrivo in Patria e dall'altra appare poco credibile che l'interessato, malgrado si sia rivolto ad un avvocato per ottenere informazioni in merito all'accaduto, non sia neppure stato in grado di riferire il nome del legale (cfr. verbale 2), che altresì, come a giusto titolo rilevato dalla SEM, la tempistica del suo arrivo in Svizzera, ovvero un giorno prima della scadenza del visto con entrate multiple rilasciato dalle autorità tedesche, appare quantomeno sorprendente, che per quanto riguarda i documenti forniti dall'insorgente a sostegno delle sue allegazioni, gli stessi sono ben lungi dal provare che egli sia effettivamente rientrato in Turchia,

D-2866/2019 Pagina 8 che i documenti menzionati sono avantutto perfettamente distinguibili per essere delle fotocopie, e non degli originali emessi da privati o autorità, che quindi in tale forma, a differenza di originali, si contraddistinguono per poter essere moltiplicate infinitamente e che in questo processo, oltre a non essere possibile stabilirne in modo certo l’origine, risultano facilmente alterabili senza che resti traccia di interventi abusivi, che proprio la facilità di mutarne il supporto e il contenuto, la riproduzione in fotocopia non offre alcuna maggior garanzia in merito alla integrità del contenuto, che in casu il referto del Centro medico di B._______ del 31 marzo 2019 non attesta la sua presenza, ma bensì soltanto di un'emicrania, che lo stesso vale anche per quanto riguarda la convocazione al seggio elettorale, la quale può essere stata emessa anche qualora il ricorrente si sia trovato all'estero, che neppure la lista dei componenti della squadra di calcio del C._______, i referti delle partite calcistiche del 24 marzo e del 7 aprile 2019 né la fotografia attestano dell'effettiva presenza non potendosi stabilire peraltro alcun rapporto temporale con la stessa, che quindi neanche quanto allegato in sede ricorsuale permette una diversa valutazione di quanto già fatto sulla base di quanto allegato in prima istanza, che pertanto, nell'insieme, non vi sono elementi probatori suscettibile di attestare l'effettivo rientro in Patria dell'insorgente (come avrebbe potuto essere per esempio un titolo di trasporto o un timbro d'uscita dalla Germania sul passaporto), che, non solo, ma pure l'accettazione espressa da parte delle autorità tedesche (le quali sono state informate dell'asserito rientro in Patria dell'insorgente) di prendere in carico l'interessato, costituisce indizio del non rientro, che di conseguenza, sulla base delle suesposte considerazioni, l'insorgente non ha né provato né reso verosimile di aver lasciato il territorio degli Stati membri dopo esservi entrato munito di un visto, per il che è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto data la competenza della Germania ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,

D-2866/2019 Pagina 9 che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,

D-2866/2019 Pagina 10 che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese, che infine, l'insorgente non ha neppure fatto valere l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore non abbia esercitato o abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata,

D-2866/2019 Pagina 11 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2866/2019 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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