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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2010 D-2851/2010

29. April 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,308 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2851/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 aprile 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), alias A._______, dichiaratosi nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 aprile 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2851/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto, i verbali d'audizione del 18 marzo 2010 (di seguito: verbale 1) e del 2 aprile 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 26 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-2851/2010 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di avere (...) anni, e di essere originario di B._______, nell'C._______ (Nigeria), dove ha vissuto dalla nascita sino al mese di dicembre 2009, che, nel corso del (...), vi sarebbe stato un contenzioso tra la comunità del suo villaggio e quella di D._______ per la proprietà di un terreno; che, gli abitanti del suo villaggio, avrebbero nominato il padre dell'interessato per rappresentarli; che, visto il rifiuto di quest'ultimo, gli stessi avrebbero chiamato lo zio dell'interessato – un poliziotto di C._______ – affinché convincesse il padre a rappresentare la loro comunità; che, una settimana prima dell'udienza, il padre dell'interessato avrebbe accusato dolori allo stomaco e sarebbe subito deceduto; che, prima di morire, egli avrebbe comunicato all'interessato di chiedere spiegazioni di quanto stava accadendo allo zio; che, all'interpellazione dell'interessato, lo zio si sarebbe arrabbiato e Pagina 3

D-2851/2010 avrebbe minacciato l'interessato di stare zitto; che, la notte del funerale del padre, l'interessato avrebbe sognato suo padre che gli diceva di chiedere a suo zio cosa fosse successo, che, allora, l'interessato si sarebbe alzato, avrebbe preso un'arma da fuoco e sarebbe andato a casa dello zio e l'avrebbe ucciso; che, allora, egli sarebbe scappato e si sarebbe rifugiato a E._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto per due mesi; che, mentre lavorava alla (...), avrebbe incontrato una persona che l'avrebbe informato della morte di sua madre e che, dopo due giorni, sarebbe ritornato a cercarlo con due abitanti del suo villaggio e due poliziotti; che, egli si sarebbe nascosto e, quella notte, temendo di essere ricercato, nonché di venire ucciso dagli abitanti del suo villaggio e dalle autorità per l'omicidio di suo zio, l'interessato si sarebbe recato in auto a F._______, dove vi sarebbe rimasto un mese, fino al (...), quando sarebbe espatriato definitivamente, che, da F._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo – con il suo accompagnatore, nonché munito di un passaporto falso di cui non conosce le generalità – fino ad atterrare in Europa, in un luogo a lui sconosciuto; che, dall'aeroporto, avrebbe continuato il viaggio in treno, cambiando una volta il treno, fino a giungere a G._______ (Svizzera), senza mai subire controlli durante il viaggio, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 22 aprile 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, non avendo fornito dichiarazioni dettagliate sull'età dei suoi genitori o sull'esistenza di una rete familiare, nonché avendo reso versioni contraddittorie sull'età del padre ed erronee sulla sua stessa biografia, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo ed apparire tale dalla sua foto come pure, infine, ritenute le circostanze del viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata presentazione di documenti e l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente Pagina 4

D-2851/2010 non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, in primis l'insorgente ritiene che sarebbe arbitraria la decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare, ribadisce di essere nato nel (...), nonché di avere (...) anni, sebbene risulterebbe che ne avrebbe (...), in quanto si riferisce all'anno di vita che starebbe vivendo, come è abitudine fare in Nigeria; che, peraltro, sostiene che l'esame osseo non sarebbe scientificamente valido e sarebbe, altresì, viziato dalla durezza della vita che avrebbe vissuto in Nigeria, ciò che forse lo farebbe apparire più adulto; che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero solo dovute a semplici equivoci; che, in secondo luogo, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, come pure sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, in quanto sarebbe stato troppo giovane per poterli ottenere; che, solo disporrebbe del certificato di nascita, per cui gli occorrebbe più tempo per farlo pervenire, a causa della drammatica situazione; che, inoltre, egli fa valere che i suoi motivi d'asilo sono veri e verosimili come esposto in sede d'audizione, rimproverando all'UFM di aver valutato arbitrariamente solo gli elementi a suo sfavore, senza invece dare rilievo agli altri numerosi elementi; che, infine, il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, Pagina 5

D-2851/2010 che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che, infatti, la data di nascita allegata dal ricorrente, ovvero il (...), come rettamente rilevato dall'UFM, non corrisponde all'età dichiarata di (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 1); che egli, infatti, avrebbe (...) anni e (...) mesi; che, non soccorre d'altronde l'allegazione secondo cui egli avrebbe indicato l'anno di nascita in cui sta vivendo, ossia (...) anni, come sarebbe abitudine nel suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 1 e ricorso pag. 2), allorquando il medesimo ha indicato erroneamente che, al momento della fine dei suoi studi nel (...), egli avrebbe avuto l'età di (...) anni e non di (...) anni come risulta invece da un semplice calcolo (cfr. verbale 1 pag. 3); che, in aggiunta, il ricorrente non è stato effettivamente in grado né di fornire qualsivoglia informazione sulla sua rete familiare, né di indicare la data di nascita dei suoi genitori (cfr. verbale 1 pag. 4); che, tuttavia, in contrapposizione alla sua dichiarata misconoscenza della data di nascita dei suoi genitori, egli ha affermato che suo padre avrebbe avuto (...) anni al momento dei fatti addotti a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale 2 D35-37 pagg. 5-6); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose e contraddittori – su punti essenziali della vita Pagina 6

D-2851/2010 del ricorrente – risulta assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde, egli ha affermato che la sua data di nascita gli sarebbe stata detta, senza tuttavia accennare minimamente alle circostanze in cui la stessa gli sarebbe stata riferita (cfr. verbale 1 pag. 8); che, alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate, non corroborate da alcun indizio circa la mancata presentazione dei suoi documenti d'identità, come pure ad allegazioni incredibili circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio; che, in siffatte condizioni, l'esameo osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, Pagina 7

D-2851/2010 non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui egli non avrebbe mai posseduto un documento d'identità, in quanto sarebbe stato troppo giovane per poterli ottenere (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e ricorso pag. 3); che, infatti, durante tutti gli anni precedenti al suo espatrio, egli ha avuto modo in ogni caso di far capo ai suoi genitori per richiedere ed entrare in possesso dei siffatti documenti; che, inoltre, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui gli occorrerebbe più tempo per far pervenire il suo certificato di nascita dalla Nigeria (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti (cfr. verbale 1 pag. 6), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, peraltro, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità; che, da un lato, infatti, non può corrispondere alla realtà dei fatti che il ricorrente non abbia subito alcun controllo (cfr. verbale 1 pag. 9), in particolare non sia stato sottoposto, sia in partenza da F._______ che in arrivo in Europa, ai severi controlli aeroportuali, a cui bisogna forzatamente attenersi ; che, dall'altro lato, se egli fosse stato realmente in possesso di un passaporto falso, messogli a disposizione dal suo passatore (cfr. ibidem pag. 5), egli l'avrebbe sicuramente aperto e sarebbe stato in grado di indicare le generalità che vi sarebbero state indicate (cfr. ibidem pag. 9), al fine di potersi presentare al controllo passaporti, il quale è eseguito singolarmente per ogni persona sul relativo documento d'identità, Pagina 8

D-2851/2010 che, infine, l'interessato non è stato in grado di fornire alcuna informazione sulle circostanze del suo viaggio d'espatrio, segnatamente circa l'orario e la durata del volo, l'aeroporto o la nazione in cui sarebbe atterrato, la compagnia aerea, la durata del tragitto rispettivamente il luogo di partenza e di arrivo del proseguimento del viaggio in auto e in treno (cfr. ibidem pag. 10), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ricercato e ucciso dagli abitanti del suo villaggio, nonché dalle autorità, dopo che egli avrebbe ucciso suo zio, Pagina 9

D-2851/2010 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in primis, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti a tutti gli elementi vaghi, illogici e contraddittori del suo racconto rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi a rimproverare l'autorità inferiore di aver fondato la sua decisione esclusivamente su elementi a suo sfavore, senza dare rilievo agli altri (cfr. ricorso pag. 3); che, in secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni dell'UFM vertono proprio su punti essenziali del racconto del ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i quali ad esempio le date in cui i fatti invocati sarebbero avvenuti (cfr. verbale 1 pagg. 6-8 a confronto con verbale 2 D17, D26, D30, D39, D42, D45), la causa della morte del padre (cfr. verbale 1 pag. 7 a confronto con verbale 2 D64-69) o ancora le modalità dell'uccisione dello zio e l'arma utilizzata a tale scopo (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 a confronto con verbale 2 D21, D77 e D80 e segg.); che, tra questi elementi, basti sottolineare che il ricorrente nella maggior parte dei casi non è stato in grado di collocare nel tempo gli avvenimenti resi (cfr. verbale 1 pagg. 6-8 a confronto con verbale 2 D17, D26, D30, D39, D42, D45) dando qua e là delle indicazioni di tempo in maniera parziale per esempio in riferimento alla data della morte del padre (cfr. verbale 1 pag. 7); che, orbene, essendo i fatti risalenti all'anno (...), non si può ritenere che il ricorrente non sia in grado di attribuire ad ogni episodio una data precisa (cfr. verbale 2 D26, D30, D39, D42, D45), che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del ricorrente quanto alla collocazione temporale dei fatti e in considerazioni di tutti gli altri elementi contraddittori, illogici e vaghi, sopramenzionati, che toccano proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, Pagina 10

D-2851/2010 che, in tale contesto non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o non possa beneficiare, in patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 2 D119 pagg. 12), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, peraltro, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, Pagina 11

D-2851/2010 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, gode di una certa formazione scolastica, avendo frequentato la scuola primaria e secondaria (cfr. verbale 1 pag. 3), nonché vanta un'esperienza professionale, avendo – secondo le sue stesse dichiarazioni – lavorato alla (...) e in un (...) (cfr. verbale 2 D21 pag. 4); che, inoltre, si presuppone che egli disponga in patria di un'importante rete familiare e sociale, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto e ritenuto che ha vissuto in questo Paese sin dalla nascita; che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 12

D-2851/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-2851/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14

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