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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2023 D-285/2023

24. Januar 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,113 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 gennaio 2023

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-285/2023

Sentenza d e l 2 4 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Francesca Bertini.

Parti A._______, nato il (…), Iraq, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 gennaio 2023 / (…).

D-285/2023 Pagina 2

Visto: la prima domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (…), l’ottenimento dell’ammissione provvisoria in Svizzera in data (…), la fine dell’ammissione provvisoria a partire dall’(…) a seguito dell’assenza del richiedente dal suo domicilio a far tempo dal (…), la seconda domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) settembre 2022 (cfr. atto SEM 3/2), il titolo di viaggio Svizzero valido dal (…) all’(…) (cfr. atto SEM 8/3), l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 22 settembre 2022, da cui si evince che l’interessato aveva depositato delle domande d’asilo in Norvegia in data (…), (…) e (…) ed in Svezia (…) (cfr. atto SEM 10/1), la procura conferita dall’interessato il 23 settembre 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli (cfr. atto SEM 12/1), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali del 2 settembre 2022 (cfr. atto SEM 13/9), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 4 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 15/2), la richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità norvegesi in data 4 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 17/5), la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza sottoscritta dall’interessato in data 5 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 20/1),

D-285/2023 Pagina 3 il rifiuto del 12 ottobre 2022 delle autorità norvegesi di riprendere in carico il richiedente (cfr. atto SEM 21/2), la richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III presentata dalla SEM alle competenti autorità svedesi in data 13 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 22/7), l’accettazione della richiesta di ripresa in carico delle autorità svedesi del 14 ottobre 2022, fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 25/1), gli scritti del richiedente alla SEM in data 4 ottobre 2022 e 11 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 27/6) e 19 ottobre 2022 (cfr. atto SEM 28/5), la decisione della SEM del 10 gennaio 2023, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell’interessato verso la Svezia (cfr. atto SEM 33/1), il ricorso del 13 gennaio 2023 (cfr. recte 14 gennaio 2023; data d’entrata: 18 gennaio 2023), trasmesso dalla SEM al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione, con il quale il ricorrente ha chiesto, secondo il senso, l’annullamento della decisione impugnata, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA,

D-285/2023 Pagina 4 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nella querelata decisione l’autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte del Svezia, ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, la SEM ha affermato che, essendo la Svezia competente per l’iter procedurale in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, egli dovrà rivolgersi alle autorità svedesi se desidera essere ascoltato ulteriormente; che altresì, l’autorità di prima istanza ha respinto la richiesta dell’insorgente di cambiamento di Cantone, specificando che presumibilmente il ricorrente sarà allontanato dalla Svizzera direttamente da un Centro federale d’asilo; che in seguito, l’autorità di prima istanza ha osservato che nella fattispecie non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che a tal proposito, ha evidenziato di essere stata impossibilitata di procedere alla completa istruttoria medica, in quanto l’insorgente si sarebbe rifiutato di firmare le autorizzazioni alle visione dei suoi atti medici; che tuttavia, l’interessato ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di stare bene di salute, che nel memoriale ricorsuale l’insorgente respinge la decisione dell’autorità inferiore, ritenendola disumana; che a suo dire, la SEM starebbe ignorando (…) anni della sua vita in Svizzera, dove egli avrebbe perso la sua salute e il fratello a causa di persone malvagie; che inoltre, egli afferma di essere disposto a tornare il Norvegia se quest’ultimo Paese gli concederà l’asilo; che altresì, egli si rivolgerà alle Nazioni Unite per i rifugiati per richiedere la rappresentanza di un avvocato, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato

D-285/2023 Pagina 5 terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue

D-285/2023 Pagina 6 l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno rispettivamente del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. b e art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che l’insorgente ha depositato una domanda d’asilo in Svezia il (…) agosto 2020 (cfr. atto SEM 10/1), che il 13 ottobre 2022 la SEM ha presentato alle autorità svedesi competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 1 e 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 14 ottobre 2022, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Svezia, in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 25/1), che l'insorgente in sede di colloquio Dublino, posto di fronte alla possibile competenza della Svezia per l’analisi della sua domanda d’asilo non l’ha contestata; che al contrario, ha dichiarato che egli spera che la sua domanda d’asilo nel precitato Paese venga accettata e che egli possa ritornarci a vivere regolarmente con il permesso di soggiorno (cfr. atto SEM 15/2), che la competenza della Svezia è dunque di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),

D-285/2023 Pagina 7 che peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso de quo, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese,

D-285/2023 Pagina 8 che nulla permette di concludere che la sua domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio, lo Stato di destinazione non abbia rispettato il principio del divieto di respingimento, che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Svezia non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate; che tramite il principio dell’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III indende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che in seguito, agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, l'insorgente ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. atto SEM 15/2), che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Svezia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III,

D-285/2023 Pagina 9 che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Svezia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Svezia conformemente all’art. 44 LAsi (art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l’autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto procede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Svezia, confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-285/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

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