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Corte IV D-273/2014
Sentenza d e l 2 7 gennaio 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 gennaio 2014 / N (...).
D-273/2014 Pagina 2
Visto la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 20 dicembre 2013; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 27 dicembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 9 gennaio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 15 gennaio 2013, con cui tale Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto A14/1); il ricorso del 17 gennaio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 gennaio 2014); la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 gennaio 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
D-273/2014 Pagina 3 che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
D-273/2014 Pagina 4 che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri; che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato sia il passaporto che la carta d'identità a B._______ (Marocco) per evitare il rischio di essere rimpatriato (cfr. verbale 1, pag. 5); che, circa la possibilità di presentare alle autorità elvetiche validi documenti ai sensi della LAsi, ha inizialmente affermato di non avere fatto nulla in quanto non vorrebbe fare sapere di trovarsi in Svizzera (cfr. ibidem); che nella seconda audizione ha sostenuto di avere fatto vari tentativi con i propri famigliari (cfr. verbale 2, D5, pag. 2); che, inoltre, avrebbe contattato un amico in Marocco il quale gli avrebbe trasmesso la copia della licenza di condurre che ha in seguito trasmesso via fax all'UFM (cfr. ibidem); che sarebbe inoltre in attesa che un amico di B._______ porti tutti i suoi documenti alla madre (cfr. verbale 2, D14-15, pag. 3); che, tuttavia, tale amico potrebbe farlo unicamente in marzo (cfr. verbale 2, D24, pag. 4); che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, in particolare, egli avrebbe fatto tutti i tentativi per ottenere i documenti ma non sarebbe facile in quanto la sua famiglia abiterebbe lontano da B._______; che, oltretutto, trasmettendo la fotocopia della propria patente avrebbe dimostrato i suoi sforzi per presentare un documento; che nella documentazione in possesso del Tribunale non risulta la citata fotocopia della licenza di guida, che, tuttavia, la sua esistenza si evince dalla lettura degli atti; che, pur non avendo visionato l'atto, trattandosi di una licenza di guida in fotocopia, è d'acchito possibile escludere che si tratti di un valido documento ai sensi della giurisprudenza sopraccitata; che, oltretutto, le dichiarazioni del ricorrente circa la possibilità di ottenere i propri documenti, per i motivi già esposti nella decisione contestata, non convincono il Tribunale; che, pertanto,vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni di causa;
D-273/2014 Pagina 5 che l'insorgente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore del ricorrente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente non siano rilevanti in materia d'asilo; che, infatti, l'insorgente ha lasciato il Marocco in quanto temerebbe la vendetta della famiglia dell'uomo che egli avrebbe accoltellato; che il medesimo ha dichiarato di non avere denunciato l'accaduto alle autorità in quanto temerebbe di subire conseguenze a seguito dell'aggressione da lui perpetrata (cfr. verbale 2, D48, pag. 6); che, tuttavia, egli ha in seguito affermato di non temere nulla da parte delle autorità del suo paese (cfr. verbale 2, D64, pag. 8); che, visto quanto precede, l'interessato può senz'altro ottenere adeguata protezione dalle autorità locali se debitamente interpellate; che, inoltre, eventuali provvedimenti legali che dovesse subire a seguito dell'accoltellamento non sarebbero misure persecutorie ai sensi della LAsi, che, infatti, egli riconosce di avere commesso un reato (cfr. verbale 1, pag. 7); che anche l'esistenza di un debito nei confronti di una società di prestiti non è rilevante ai sensi dell'asilo; che, oltretutto, allo stato attuale risulta scoperta unicamente la rata di gennaio 2014 (cfr. verbale 2, D77-78, pag. 9); che il ricorrente è in grado di far fronte al proprio debito (cfr. verbale 2, D81, pag. 9); che, a maggior ragione, tornando in patria potrà riprendere i pagamenti rateali;
D-273/2014 Pagina 6 che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato non rilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
D-273/2014 Pagina 7 possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, scolarizzato e vanta una formazione professionale di tappezziere, mestiere che ha svolto dal 2006 al suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3); che il medesimo dispone in patria di un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli e una sorella (cfr. verbale 1, pag. 4); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
D-273/2014 Pagina 8 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-273/2014 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: