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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2009 D-2721/2009

2. Juli 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,162 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Volltext

Corte IV D-2721/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 20 aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2721/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 30 novembre 2008 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 15 dicembre 2008 e 2 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 20 aprile 2009, notificata all'interessato in data 22 aprile 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 28 aprile 2009 contro la precitata decisione dell'UFM, la domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale dell'8 maggio 2009, con la quale il TAF ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di assistenza giudiziaria parziale, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 19 maggio 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 18 maggio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-2721/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere sempre vissuto, fino al momento dell'espatrio, a B._______ (Nigeria), che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine in data (...), rispettivamente (...), dopo essere evaso dalla prigione di B._______, dove sarebbe stato rinchiuso a causa della sua appartenenza al movimento C._______, che l'interessato ha affermato di essere espatriato volando da D._______ fino a E._______ e di aver raggiunto la Svizzera in treno dalla F._______, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato con un passaporto dalle generalità false, sul quale non sarebbe figurata la sua foto, e di avere subito controlli sia all'imbarco a D._______ che allo sbarco a G._______; che egli non ha saputo indicare la nazionalità figurante sul passaporto rosso con cui avrebbe viaggiato, né la località svizzera dove avrebbe terminato il suo viaggio in treno, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 20 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in Pagina 3

D-2721/2009 materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli sottolinea di non avere potuto consegnare alcun documento, non per mancanza di volontà, bensì perchè non ne avrebbe mai posseduto uno, in quanto egli non si riconoscerebbe come cittadino nigeriano ed in Nigeria il fatto di possedere un documento d'identità non rappresenterebbe una necessità molto sentita; che egli, peraltro, ha dichiarato di non sapere come procurarsi un tale documento, non trovandosi attualmente in Nigeria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 4

D-2721/2009 che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, per quel che riguarda il possesso di un certificato di cittadinanza, egli ha sostenuto – in sede di prima audizione – di possederne uno, ottenuto nel 2002 (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 3), per smentirsi durante la seconda audizione affermando di non avere invece mai fatto richiesta di un tale documento (cfr. verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 5/D36); che, inoltre, egli ha dichiarato di avere superato senza problemi i controlli aeroportuali a D._______ e G._______ (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 5) con un passaporto che, oltre ad essere intestato ad una terza persona, non avrebbe, stando alle sue stesse dichiarazioni, portato la sua foto (cfr. ibidem pag. 5); che egli non è stato in grado di indicare né quale nazionalità avrebbe portato il passaporto di cui parola (cfr. verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 5/D35), né il nome della destinazione finale in Svizzera del suo viaggio in treno (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 6), che la contraddizione in merito al possesso, in Patria, di un certificato di cittadinanza conduce il TAF a dubitare della veridicità delle allegazioni in merito, che, inoltre, le indicazioni dell'insorgente circa le modalità del viaggio intrapreso risultano essere vaghe ed inattendibili; che, per di più, varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un passaporto la cui foto non corrisponde alla persona che lo presenta al controllo, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile; che vi è pertanto ragione di ritenere che il ricorrente non possa avere viaggiato nelle circostanze descritte, Pagina 5

D-2721/2009 che in sede d'audizione l'insorgente ha dichiarato di non avere potuto presentare documenti, perchè non ne possiederebbe (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 4), rispettivamente perchè gli sarebbe impossibile procurarseli, in quanto l'unico certificato col quale potrebbe identificarsi, vale a dire il documento di membro di C._______, gli sarebbe stato sequestrato dalla polizia (cfr. verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 3/D6-7), che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui egli non saprebbe, non trovandosi attualmente in Nigeria, come farsi pervenire dei documenti che non avrebbe mai posseduto (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti, dal suo arrivo in Svizzera all'audizione sui motivi del 2 aprile 2009 sono trascorsi poco più di (...) mesi, durante i quali egli avrebbe potuto per lo meno avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando l'Ambasciata nigeriana in Svizzera o i suoi familiari), rimanendo, invece, come emerge dagli atti, completamente inattivo in tal senso, che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso da D.________ nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso di documenti d'identità rispettivamente del loro mancato inoltro, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, Pagina 6

D-2721/2009 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere stato arrestato nell'ambito di una sparatoria da parte della polizia nei confronti di membri (tra cui lui medesimo) del gruppo C._______, riunitosi ad B._______ per i preparativi di una festa di commemorazione; che, a seguito dell'arresto, egli sarebbe stato accusato di essere membro di C._______ ed avrebbe trascorso diversi mesi in prigione, senza mai essere processato e subendo maltrattamenti; che, durante lo svolgimento di lavori forzati, egli sarebbe riuscito a sottrarsi alla sorveglianza di tre poliziotti e a fuggire con quattro compagni; che egli avrebbe in seguito lasciato la Nigeria grazie all'aiuto del fratello, che il ricorrente ha altresì affermato di essere tuttora ricercato dalla polizia per la sua appartenenza a C._______ (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 5 e verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 12/D109-110), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, oltre ai vari punti già rilevati dall'UFM, il ricorrente, durante la seconda audizione ed alla domanda "Quando ha lasciato la sua abitazione?" ha indicato la data del 15 novembre 2008 (cfr. verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 4/D14), fornendo quindi la stessa data che egli aveva indicato in sede di prima audizione per il giorno in cui Pagina 7

D-2721/2009 sarebbe fuggito non dalla sua casa e/o dal suo Paese, bensì dalla prigione (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 4); che le dichiarazioni del ricorrente in merito al suo arresto ed alla sua detenzione (vale a dire in merito agli episodi principe dell'intero racconto) risultano essere vaghe e particolarmente povere di dettagli, dando così a codesto Tribunale l'impressione che egli non abbia effettivamente vissuto quanto esposto; che, come mette in risalto pure l'istanza inferiore, il ricorrente, dopo aver allegato di avere lasciato la Nigeria per la prima volta il (...) ed avere poi ammesso, confrontato con un risultato dattiloscopico discordante, di avere invece provato ad entrare in Svizzera già nell'(...) (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 6), tenta nuovamente – in fase di seconda audizione – di sviare l'auditrice riportando il mese di (...) come la data della sua prima uscita dalla Nigeria (cfr. verbale audizione del 2 aprile 2009 pag. 4/D14-15), per poi smentirsi qualche secondo dopo, ma comunque sempre sottacendo il secondo tentativo di entrare in Svizzera messo in atto a (...) (cfr. ibidem pag. 4/D16-26 ed esame dattiloscopico, atto A4/3); che la verosimiglianza della tesi del ricorrente secondo cui egli sarebbe tuttora ricercato dal governo nigeriano – oltre ad essere intaccata dall'inverosimiglianza del racconto a monte – non è stata supportata da alcun elemento concreto, rimanendo in tal guisa una mera congettura di parte; che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità, che, per sovrabbondanza, nel gravame il ricorrente non si esprime in alcun modo circa le contraddizioni ed inconsistenze sollevate dall'istanza inferiore, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), Pagina 8

D-2721/2009 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, Pagina 9

D-2721/2009 che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...), in buona salute e dispone di esperienza professionale quale (...) nel settore dell'(...) (cfr. verbale audizione del 15 dicembre 2008 pag. 2); che egli, inoltre, può beneficiare di Patria di una rete familiare, potendo fare riferimento ai (...) e a diversi (...) (cfr. ibidem), che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in data 18 maggio 2009, (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-2721/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 18 maggio 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 11

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