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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2012 D-2715/2012

25. Mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,935 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 aprile 2012 /

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2715/2012

Sentenza d e l 2 5 maggio 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (…), Sri Lanka, patrocinato dall'Avv. Stefano Pizzola e dall'Avv. Valentina Vigezzi Colombo ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 26 aprile 2012 / N […].

D-2715/2012 Pagina 2

Visto la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, l'audizione sulle generalità del richiedente del 9 marzo 2012 ed il relativo diritto di essere sentito, di medesima data, circa la competenza del Regno Unito per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontanamento (di seguito: verbale), la decisione dell'UFM del 26 aprile 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessato il 10 maggio 2012 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il Regno Unito ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi, il ricorso inoltrato in data 17 maggio 2012, pervenuto il giorno seguente al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il quale l'insorgente ha chiesto preliminarmente l'accoglimento dell'istanza, conseguentemente la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione ed in via principale l'accoglimento del ricorso, di conseguenza l'annullamento della decisione dell'UFM e la concessione dell'esame in Svizzera della propria domanda di asilo presentata in data (…), i seguenti mezzi di prova annessi al gravame: - rapporto della Fédération Internationale de Ligues des Droits de l'Homme del giugno 2003 (doc. 1); - estratto del sito internet di Amnesty International del 16 giugno 2011 (di seguito: AI) (doc. 2); - estratto del sito internet di AI del 17 giugno 2011 (doc. 3); - copia dei permessi di soggiorno dei Signori B._______ (doc. 4); - copia dei fogli di stipendio febbraio-aprile 2012 dei Signori B._______ (doc. 5);

D-2715/2012 Pagina 3 - ricevute di versamento relative all'assicurazione malattia dei Signori B._______ (doc. 6); - ricevute di versamento relative al contratto di locazione dei Signori B._______ (doc. 7); - contratto di locazione dei Signori B._______ (doc. 8), le misure supercautelari del 21 maggio 2012 con cui il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente, giusta l'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la copia dello scritto del 19 maggio 2012 dell'interessato, anticipata via fax, con annessa dichiarazione dell'avv. C._______ (doc. 9), la ricezione da parte del Tribunale in data 21 maggio 2012 dell'incarto originale dell'UFM, il fax del rappresentante legale del ricorrente del 24 maggio 2012 e l'allegata dichiarazione del ricorrente, scritta di suo pugno in inglese, secondo cui si oppone al trasferimento in Gran Bretagna,

e considerato che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

D-2715/2012 Pagina 4 che, giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso presentato nel medesimo idioma, di modo che la presente sentenza è pure redatta in italiano, che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD, RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über due Zustandigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.), che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III, che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale

D-2715/2012 Pagina 5 la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II), che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1), che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale, pp. 4 e s.) è emerso che il medesimo è entrato in Inghilterra nel (…) grazie ad un visto per motivi di studio rilasciato dalla D._______ a E._______ e valido fino ad (…); che, in data 20 aprile 2012, le autorità britanniche hanno accolto, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 del Regolamento Dublino II, la richiesta di trasferimento formulata dall'UFM (cfr. Atto C12/1), che di conseguenza la competenza del Regno Unito è accertata, che, nel gravame, l'insorgente ritiene che sulla base del doc. 1 emergerebbe chiaramente che la Gran Bretagna agirebbe in violazione dei diritti dell'uomo, non garantendo in particolare il diritto ad un equo processo e, per questo motivo, sarebbe stata ripetutamente sanzionata da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo; che, inoltre, tale Paese non avrebbe aderito ai protocolli facoltativi della Carta internazionale dei diritti dell'uomo e non avrebbe ratificato il Protocollo n. 4 sulle espulsioni collettive degli stranieri della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, il ricorrente, sedicente cittadino cingalese di etnia (…), farebbe parte di un gruppo di persone perseguitate nel proprio Paese, data la costante e documentata violazione dei diritti umani; che, secondo AI, la Gran Bretagna respingerebbe in massa le richieste di asilo dei cittadini dello Sri Lanka rinviandoli nel proprio Paese di origine (cfr. docc. 2 e 3); che, secondo l'autore del gravame, giusta l'art. 3 cpv. 2 del Regolamento Dublino II la Svizzera potrebbe e dovrebbe trattare la propria domanda di asilo alla luce della situazione britannica; che, infatti, da questo Paese verrebbe certamente allontanato verso lo Sri Lanka con il rischio di essere torturato in violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 33 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30); che, visto il doc. 1, vi sarebbero dei dubbi anche relativamente al diritto di essere sentito nell'ambito della procedura di asilo, segnatamente ai sensi dell'art. 6 CEDU; che, inoltre, secondo il ricorrente troverebbero applicazione

D-2715/2012 Pagina 6 l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e l'art. 15 Regolamento Dublino II; che, a questo proposito, la di lui sorella dimorerebbe in F._______ e avrebbe la possibilità di garantire sostentamento durante la sua permanenza in Svizzera (cfr. docc. 4-8), che, tuttavia, il Regno Unito è segnatario della Conv., così come della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura), che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel caso particolare, le autorità britanniche non rispetterebbero le convenzioni sottoscritte o non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011), che, nello specifico, l'autore del gravame ha contestato le modalità di trattamento delle domande di asilo dei cittadini dello Sri Lanka in Gran Bretagna, che le dichiarazioni di AI (cfr. docc. 2 e 3) citate nel gravame riguardano situazioni relative ad altre fattispecie, non necessariamente assimilabili a quella del ricorrente se non per il Paese di origine, che, nondimeno, il Regno Unito, oltre alle già citate CEDU, Conv. e Conv. tortura, ha ratificato le altre principali Convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell’uomo tra le quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 (Patto ONU I, RS 0.103.1), il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II, RS 0.103.2), che il Protocollo n. 4 della CEDU non è stato ratificato nemmeno dal nostro Paese, il quale peraltro non lo ha nemmeno firmato contrariamente alla Gran Bretagna; che, di conseguenza, il trattamento della domanda di asilo del ricorrente su questo punto sarebbe identica in entrambi gli Stati; che, pertanto, tale argomento (cfr. ricorso, p. 5) è irrilevante ai fini del trasferimento,

D-2715/2012 Pagina 7 che per quanto attiene all'asserita inesistenza del diritto ad un equo processo nel Paese in questione, si tratta di una mera allegazione di parte corroborata unicamente da un documento risalente a pressoché dieci anni orsono (cfr. doc. 1) e comunque non sufficiente ad inficiare la presunzione del rispetto dei trattati internazionali da parte della Gran Bretagna nel caso concreto, che, del resto, la lettera di cui al doc. 9, circa la presunta situazione al domicilio dell'autore del gravame in Sri Lanka, non è pertinente nel caso di specie, essendo oggetto della presente procedura il trasferimento in un altro Stato Dublino e non la situazione nel Paese di origine, che incomberà quindi all'autore del gravame di fare valere la propria situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al proprio statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità britanniche competenti, utilizzando le adeguate vie di diritto, che, pertanto la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati), che, visto quanto citato, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata, che, secondo la giurisprudenza, al di fuori del nucleo familiare tradizionale, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i rapporti familiari o di parentela tutti quelli che potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in Svizzera e il figlio già maggiorenne; che, ad ogni modo, in questi rapporti famigliari estesi, l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un rapporto di dipendenza particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente (cfr. cfr. Sentenza del TF 2A.145/2002 del 24 ottobre 2002, consid. 3.2-3.5; DTF 129 II 11, consid. 2 p. 14; DTF 120 Ib 257, consid. 1d-f p. 26 ss.; DTF 125 II 521, consid. 5; DTF 120 Ib 257, consid. 7 p. 227 e s.; DTAF 2008/47, consid. 4.1.1 p. 678; GICRA 1995 n. 24, consid. 7 p. 227 e s.; GICRA 1994 n. 7, consid. 3d p. 63 e s.); che, ad o-

D-2715/2012 Pagina 8 gni modo, la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del Regolamento Dublino II, alla quale si riferisce a torto l'interessato nel proprio gravame (cfr. ricorso, p. 9), non è applicabile ritenuto che dagli atti non emerge che alcuno Stato membro abbia chiesto alla Svizzera di riunire il ricorrente con dei membri della sua famiglia, come prevede la disposizione in questione (cfr. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3a ed., Vienna / Graz 2010, ad art. 15, p. 118ss); che, in virtù di quanto appena esposto, neppure l'argomento per cui in Canton G._______ dimorerebbe la sorella del ricorrente è rilevante (cfr. docc. 4-8); che, peraltro, quest'ultima diversamente da quanto dichiarato dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso, p. 9) non ha intenzione, rispettivamente non è in grado, di provvedere al suo sostentamento (cfr. atto A3/2), che, in virtù di quanto appena esposto, non vi sono motivi per cui l'insorgente non possa essere trasferito in Gran Bretagna, che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento verso il Regno Unito (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, p. 645), che, in virtù di quanto sopra enunciato, le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'esame in Svizzera della domanda di asilo vanno respinte, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Regno Unito, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto,

D-2715/2012 Pagina 9 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2715/2012 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

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