Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.05.2007 D-2695/2007

7. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,885 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione dell'11 aprile 2007 in materia di non...

Volltext

Corte IV D-2695/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 7 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Gérald Bovier Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, Bosnia e Erzegovina, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione dell'11 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 20 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 27 marzo e del 2 aprile 2007), d'essere espatriato per timore d'essere ucciso dai B._______ che avrebbe denunciato nonché d'essere incarcerato dalle autorità a causa dell'attività di spaccio di stupefacenti effettuata per conto di un'organizzazione criminale. Si sarebbe quindi recato in Croazia, dove sarebbe stato per tre volte fermato dalle autorità locali ed ogni volta riconsegnato alla polizia del suo Paese d'origine. Avrebbe però sempre fatto ritorno in Croazia. Si sarebbe poi trasferito in Slovenia dove avrebbe depositato una domanda d'asilo. Sempre in Slovenia avrebbe riconosciuto due membri della predetta organizzazione criminale. Avrebbe quindi deciso di raggiungere la Svizzera. B. L'11 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo nonché, subordinatamente, l'ammissione provvisoria. Ha pure presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). Pertanto, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è inammissibile. La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla

3 procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, detto Ufficio ha qualificato d'imprecise e discordanti, pertanto prive di fondamento, le allegazioni decisive in materia d'asilo rese da quest'ultimo, segnatamente con riferimento all'unica aggressione che avrebbe subito e della successiva denuncia (fatti ai quali non avrebbe accennato durante la prima audizione). Inoltre, ha ritenuto inconsistenti le affermazioni dell'interessato secondo cui le autorità della Bosnia e Erzegovina lo ricercherebbero perché implicato nello spaccio di stupefacenti, dal momento che dopo i suoi rimpatri forzati dalla Croazia nei mesi d'agosto, novembre e dicembre 2006 lo avrebbero sempre lasciato libero. Infine, secondo l'autorità inferiore, una persona che ha subito o teme di subire dei pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di rimpatrio non avrebbe vissuto illegalmente e lavorato "in nero" dapprima in Croazia e poi in Slovenia e chiesto asilo solo a seguito di un fermo di polizia. 5. Nel gravame, l'insorgente allega d'essere stato costretto a lavorare per dei B._______ già all'età di 16 anni non ancora compiuti e che questi ultimi l'avrebbero anche reso dipendente dagli stupefacenti. Afferma, altresì, che se dovesse rivolgersi alla polizia i B._______ per cui avrebbe lavorato lo verrebbero a sapere e lo ucciderebbero subito, nonostante la Bosnia e Erzegovina sia stato dichiarato Paese sicuro dal Consiglio federale. Fa valere, inoltre, d'avere delle crisi a causa della sua astinenza dal consumo di stupefacenti. Di conseguenza, desidera ottenere l'aiuto di un medico o di uno psichiatria per poter "uscire completamente dalla droga". Sussisterebbero, pertanto, fondati indizi di persecuzione nei suoi confronti e l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.

4 6.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue allegazioni decisive s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, nel gravame l'insorgente evoca i rischi cui s'esporrebbe in patria nell'eventualità in cui dovesse fare alla polizia i nomi dei B._______ a lui conosciuti. Tuttavia, egli aveva dichiarato in procedura di prima istanza d'aver già denunciato alle autorità una ventina di essi. Infine, non soccorrono il ricorrente le riflessioni riguardanti la sorte della propria carta d'identità, ritenuto che l'autorità inferiore ha reso la decisione impugnata in applicazione dell'art. 34 LAsi e non ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. 6.2 Peraltro, la nota situazione generale esistente in Bosnia e Erzegovina - che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un elemento che giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in esame. 6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) o l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. In effetti, il ricorrente è giovane, celibe ed ha discrete conoscenze linguistiche (oltre al serbo croato [lingua madre] conosce pure abbastanza bene il tedesco ed un po' d'italiano). Non risulta, altresì, che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In effetti, e a prescindere dalla genericità dei citati problemi di salute (crisi dovute all'astinenza

5 dal consumo di stupefacenti), non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure mediche e psichiatriche in grado d'aiutarlo "ad uscire completamente dalla droga" (v. ricorso pag. 2), fermo restando che solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Bosnia e Erzegovina. 9.2 Infine, considerato che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. 11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

D-2695/2007 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2007 D-2695/2007 — Swissrulings