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Corte IV D-2662/2023
Sentenza d e l 1 6 maggio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliere Agostino Bullo.
Parti A._______, nato il (…), Iran, alias A._______, nato il (…), Afghanistan, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 maggio 2023 / N (…).
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Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) gennaio 2023. Da ricerche intraprese dalla SEM il (…) gennaio 2023, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC”, è risultato che l’interessato era entrato illegalmente nonché gli erano state rilevate le impronte digitali in Croazia il (…) gennaio 2023 (cfr. atto della SEM n. [{…}]-8/1). A.b Il (…) gennaio 2023, sulla base delle predette informazioni, l’autorità elvetica preposta ha formulato all’indirizzo della sua omologa croata, una domanda di presa in carico dell’interessato sulla base dell’art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Sempre il (…) gennaio 2023 il richiedente è stato sentito nell’ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 RD III, nell’ambito del quale gli è stata in particolare offerta la possibilità di essere sentito riguardo al suo stato di salute ed ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Croazia. A.d Il (…) marzo 2023, le autorità croate preposte, hanno accettato la presa in carico dell’interessato, fondandosi sull’art. 13 par. 1 RD III. A.e Agli atti vi sono anche diversi fogli d’informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell’interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 17/3, 18/2, 19/2, 20/2, 22/2, 23/2 e 24/2). B. Con decisione del 4 maggio 2023, notificata il giorno successivo (cfr. atto della SEM n. 29/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l’esecuzione del predetto provvedimento, constatando
D-2662/2023 Pagina 3 inoltre l’assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Il (…) maggio 2023 il rappresentante legale del ricorrente ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza iniziato con procura del (…) gennaio 2023 (cfr. atti della SEM n. 10/1 e 30/1). D. Con ricorso non datato (ma secondo l’invio postale inoltrato l’8 maggio 2023, cfr. busta dell’invio postale raccomandato), presentato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l’insorgente, secondo il senso, ha avversato la predetta decisione dell’autorità inferiore, opponendosi al suo trasferimento in Croazia. Ha inoltre formulato richiesta, secondo il senso, di assistenza giudiziaria comprensiva del gratuito patrocinio con la nomina di un patrocinatore. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. In applicazione dell’art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito THOMAS PFISTERER in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502). In casu, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Ai sensi dei motivi che seguono e in applicazione dell’art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
D-2662/2023 Pagina 4 3. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, essendo rilevato per queste ultime due disposizioni che anche se l’atto ricorsuale non contiene delle conclusioni esplicite, le stesse risultano essere desumibili alla lettura del medesimo. Per questo motivo, ed in quanto manifestamente infondato, come si vedrà in seguito, il Tribunale si esime nel concreto dall’accordare un termine suppletorio all’insorgente per ottemperare alle condizioni poste dall’art. 52 cpv. 2 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 6. Nella fattispecie occorre chiedersi se la SEM poteva applicare l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in
D-2662/2023 Pagina 5 carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2 Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 6.3 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7. 7.1 Nel caso in disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “EURO- DAC”, che l’interessato era entrato illegalmente nonché gli erano state rilevate le impronte digitali in Croazia il (…) gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1). Visti tali presupposti, il (…) gennaio 2023, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità croata competente – entro i termini fissati dall’art. 23 par. 2 RD III – una richiesta di presa in carico fondata sull’art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto SEM n. 13/7). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il (…) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 21/2). Il ricorrente ha dal canto suo confermato che in tale Paese gli sarebbero state rilevate le impronte digitali e ha dichiarato di esservi rimasto per 6-7 ore prima di ripartire in direzione della Svizzera, dove è arrivato il (…) gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 16/2). A tali condizioni, la competenza della Croazia per la trattazione della procedura d’asilo e d’allontanamento del richiedente è di principio data.
D-2662/2023 Pagina 6 7.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche in materia di numerosi organismi, il sistema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la B._______ (cfr. la recente sentenza di coordinamento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9). Ciò è il caso anche per la presente disamina, e le argomentazioni generiche dell’insorgente in merito all’agito violento che sarebbe stato messo in atto da parte di alcuni agenti della polizia croata ai danni del ricorrente, che l’avrebbero arrestato e picchiato, per poi essere portato in un luogo dove non gli è stato dato del cibo, non risultano essere per nulla sostanziate da elementi concreti e probanti (cfr. atto SEM n°16/2). A tal proposito, quanto asserito nell’atto ricorsuale, ovvero aver subito delle torture per molto tempo, che gli avrebbero lacerato l’orecchio sinistro e lasciato dolente il corpo per diverse settimane (“As a result of being tortured for so long, my left ear was teared and my whole body was in severe pain for a couple of weeks”), risultano essere delle dichiarazioni parzialmente discordanti con quanto da egli asserito durante il colloquio Dublino, ovvero di essere rimasto in Croazia solamente per poche ore (cfr. supra consid. 7.1), e non permettono quindi di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. 7.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia. Le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese – ovvero di essere stato arrestato e picchiato da parte della polizia, per poi essere portato in un luogo dove non gli è stato dato del cibo – come pure delle evenienze che ha addotto soltanto in ambito ricorsuale (cfr. supra consid. 7.2), risultano essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili da parte dell’insorgente. Fra l’altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti, se considerava che gli stessi fossero stati violati in qualsiasi modo, ma ha invece deciso di lasciare dopo poche ore la Croazia (cfr. atto SEM n.°16/2). Il ricorrente, con le sue asserzioni, non ha quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbe privato durevolmente in Croazia, di ogni accesso alle condizioni
D-2662/2023 Pagina 7 materiali d’accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell’aiuto necessario per far valere i propri diritti. Altresì, non si evince dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Pertanto, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Altresì, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta “clausola di sovranità”). Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell’applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 8.2.1 Ciò posto, in relazione al suo stato di salute, occorre inoltre rammentare che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU), il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.2.2 Nel caso di specie, lo stato di salute dell’interessato, così come risulta dagli atti all’incarto non è manifestamente in grado di raggiungere la soglia
D-2662/2023 Pagina 8 elevata disposta dalla giurisprudenza topica sopra referenziata. Il Tribunale rileva dagli atti di causa come egli abbia avuto accesso a un medico dal suo arrivo in Svizzera. Invero, egli ha effettuato ben sette colloqui medici a causa dei suoi problemi di salute che attualmente risultano completamente trattati e risolti (cfr. atti della SEM n. 17/3, 18/2, 19/2, 20/2, 22/2, 23/2 e 24/2). Gli asseriti problemi psicologici sollevati dall’insorgente solo in sede di ricorso – in alcun modo provati – nulla apportano alla presente fattispecie. D’altronde, il ricorrente non ha mai accennato a problemi di natura psicologica durante gli appuntamenti con i medici, né durante il colloquio Dublino, nonostante fosse stato reso attento in merito alla propria responsabilità di segnalare qualsiasi problematica medica che avrebbe potuto rivelarsi determinante per la sua procedura d’asilo (cfr. atto SEM n.°16/2). 8.2.3 In ogni caso, non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1 con ulteriori riferimenti citati; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 8.2.4 A tali condizioni, la situazione medica del ricorrente non è, all’evidenza, suscettibile di costituire un ostacolo ostativo all’esecuzione del suo trasferimento verso la Croazia. 8.3 Ne discende, che il trasferimento dell’interessato verso la Croazia non è contrario agli obblighi che derivano dalle disposizioni convenzionali alle quali la Svizzera è legata. 8.4 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
D-2662/2023 Pagina 9 8.5 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l’esame della do-manda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III. 9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, l’esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali risulta essere senza oggetto. 11. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-spensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. Poiché l’insorgente non è dispensato dal pagamento delle spese procedurali, la richiesta di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di un gratuito patrocinatore, così come richiesto nel gravame, è pure respinta (cfr. a contrario art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi). 13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-2662/2023 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio con nomina di un gratuito patrocinatore, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione: