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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2009 D-2631/2009

30. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,107 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2631/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Chiara Piras. A._______, nato il (...), Romania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 aprile 2009 / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2631/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data 10 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 30 marzo 2009 e del 10 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 23 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessato) il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-2631/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, cittadino rumeno, nato a B._______ (C._______) e residente a D._______ dal (...) al gennaio 2009, ha dichiarato di avere vissuto dal (...) al (...) in E._______, dove avrebbe lavorato nell'edilizia, e di essere poi rientrato in Romania, dove avrebbe frequentato una scuola per entrare nella polizia municipale di D._______, in cui sarebbe stato accolto ed avrebbe lavorato per (...) mesi fino a fine dell'anno 2006, quando si sarebbe licenziato, che, durante la sua attività in seno alla polizia municipale, l'interessato sarebbe stato intimidito una prima volta da una banda di criminali, i quali avrebbero minacciato di picchiarlo ed una seconda volta da parte di un parlamentare, al quale l'interessato aveva vietato l'accesso ad un lago, poiché senza permesso, che, inoltre, l'interessato non condividerebbe la politica rumena ed avrebbe paura della povertà nel suo Paese d'origine e, quindi, di non essere in grado di trovare un lavoro all'età di quarant'anni, non potendo, così, assicurare gli studi universitari della figlia, che, nella decisione del 23 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che i motivi d'asilo addotti dal ricorrente sarebbero riconducibili alle condizioni generali di vita vigenti in Romania e, dunque, irrilevanti per la concessione dell'asilo; che, inoltre, il disaccordo del ricorrente con la politica del proprio Paese d'origine, non avrebbe comportato alcun pregiudizio e non sarebbero emersi né elementi di timore fondati, né indizi di persecuzione in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente ha dichiarato che la Romania non potrebbe essere considerata un Paese sicuro ed ha ribadito di essere vittima di minacce ricevute da un deputato alla fine del 2006 e di Pagina 3

D-2631/2009 continue telefonate da parte di gruppi di rom, con i quali avrebbe avuto a che fare durante la sua attività in seno alla polizia municipale di D._______, che, inoltre, il ricorrente ha sottolineato la natura vera, precisa, chiara e dettagliata delle proprie allegazioni e contesta l'infondatezza ed inverosimiglianza di quest'ultime; che, per di più, l'insorgente ha sottolineato la mancata censura d'inverosimiglianza e di contraddizioni da parte dell'UFM, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che lo stesso ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, Pagina 4

D-2631/2009 che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, le presunte minacce subite durante la sua attività in seno alla polizia municipale di D._______– ovvero sia da parte di gruppi di malviventi, sia da parte di un parlamentare – sono state entrambe denunciate (cfr. verbale d'audizione del 10 aprile 2009 pagg. 8 e 9) e ritenute quotidiane dai suoi superiori (cfr. ibidem), che il ricorrente ha affermato, nell'ambito delle audizioni, di avere lasciato il corpo di polizia dopo (...) mesi di propria iniziativa (cfr. verbale d'audizione del 10 aprile 2009 pag. 8), che non vi è ragione di ritentere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per di più, gli ulteriori motivi addotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo – non condividere la politica del proprio governo, la paura di non potere trovare lavoro in patria e l'esigenza di potere pagare gli studi alla figlia (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2009 pag. 5 e del 10 aprile 2009 pagg. 10 e 11) – sono, come manifestamente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento Pagina 5

D-2631/2009 dell'insorgente in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, gode di una buona formazione scolastica (maturità ed un anno di corso di (...); cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 2); che il ricorrente è giovane ed ha alle spalle un'esperienza professionale pluriennale come (...) e (...) (ibidem); che dispone di una rete sociale in patria, segnatamente la ex-moglie, due figli, i genitori, un fratello ed una sorella (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi Pagina 6

D-2631/2009 problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-2631/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura della presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8

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