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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2010 D-2624/2010

23. April 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,672 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-2624/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Jenny De Coulon Scuntaro, Giudice Cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il 14 novembre 1988, alias B._______, nato il 14 novembre 1988, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010/ (…) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2624/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il verbale d'audizione del 18 agosto 2009 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di C._______ [di seguito: Centro]) in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino iracheno con ultimo domicilio a D._______, da dove, il (...), sarebbe espatriato, poiché sarebbe stato minacciato dai terroristi appartenenti al gruppo E._______, i quali non avrebbero approvato l'attività di appoggio che il ricorrente esercitava a favore delle forze croate presenti nella regione; l'analisi LINGUA effettuata il 27 agosto 2009 e il relativo rapporto del 11 gennaio 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata; la verifica, occorsa in data 15 gennaio 2010, del documento di identità prodotto dal ricorrente; il verbale d'audizione del 9 febbraio 2010, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA nonché quelle relative al documento di identità; la decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010, notificata all'interessato il 10 aprile 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti); il ricorso del 16 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 19 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 20 aprile 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 Pagina 2

D-2624/2010 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, nato a D._______, ove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio e meglio in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pagg. 1 e 2); che egli avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di essere ucciso dai terroristi che lo hanno più volte minacciato, visto anche che questi ultimi, in data 3 luglio 2009, avrebbero rapito un suo amico e collega (cfr. verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pag. 8); che egli sarebbe stato raggiunto dai terroristi sia telefonicamente che per il tramite di persone che lavoravano nella zona, e questo a partire da maggio 2009; che inizialmente, fino all'asserito rapimento del collega, egli ha pensato che si trattasse di uno scherzo, e che tuttavia, pur avendo denunciato la situazione a due poliziotti, questi gli avrebbero risposto che si trattava di bugie sen za dare seguito alle sue lamentele (cfr. verbale d'audizione del 8 agosto 2010, pagg. 5 e 6); che, vista l'inoperosità della polizia locale e la concretezza dei presunti terroristi, egli si sarebbe chiuso in casa per 21 giorni dopodiché ha deciso di espatriare partendo in auto fino a F._______, da dove, a piedi e con l'ausilio di un passatore avrebbe attraversato il confine con la Turchia giungendo a G._______; che di qui Pagina 3

D-2624/2010 sarebbe salito su un TIR alla volta di H._______, ove si sarebbe fermato per 7 giorni, alloggiando presso il passatore; che in seguito avrebbe proseguito il viaggio nascosto in un TIR fino a giungere in Svizzera, dove è stato fermato dalla polizia e condotto al Centro (cfr. verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pagg. 8 e 9); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, senza avanzare censure concrete, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già dichiarato in sede di audizione federale, e meglio di non capire come mai il documento versato agli atti sia stato ritenuto falso dato che si tratterebbe di un originale; che inoltre egli sostiene di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di essere cittadino iracheno proveniente da D._______ e contestando le risultanze dell'esame LINGUA posto che egli avrebbe fornito sufficienti informazioni a sostegno dell'asserita provenienza, giustificando le lacune emerse con il proprio analfabetismo; che infine egli ritiene di aver allegato elementi sufficienti a motivare un'entrata nel merito della domanda d'asilo da parte dell'UFM; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assi stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; Pagina 4

D-2624/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre otto mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non capire come mai il proprio documento di identità risulta essere falso, posto che si tratterebbe di un originale rilasciato dall'autorità competente della sua regione; che inoltre tale documento è stato rinnovato e rilasciato a suo padre perché egli, in quel periodo, non poteva presentarsi a causa di problemi si salute; che, a suo dire, in Iraq non c'è una tec nologia che registri in modo vero tutte le carte di identità; che infine egli ha dichiarato di non poter fare nulla per procurarsi un nuovo documento essendo quello prodotto l'unico in suo possesso (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2010, pagg. 2 e 3); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto, riferendo di essere partito da D._______ in auto verso F._______ e di Pagina 5

D-2624/2010 aver attraversato il confine con la Turchia a piedi in compagnia di un passatore giungendo a G._______; che in seguito avrebbe proseguito nascosto su un TIR fino ad H._______ dove è rimasto 7 giorni allog giando presso il passatore; che di qui sarebbe poi ripartito, sempre nascosto su un TIR, giungendo in Svizzera dove è stato fermato dalla polizia e condotto al Centro; che il ricorrente, malgrado abbia fatto delle soste durante il viaggio, non ha saputo dettagliare minimamente il lungo tragitto, salvo dire che a un certo punto il TIR è stato imbarcato; che il ricorrente, durante il suo percorso non avrebbe subito alcun controllo; che circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del viaggio, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale già sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, al momento attuale, quanto mai difficoltoso; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che a questo riguardo, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la Pagina 6

D-2624/2010 stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq per il timore di essere ucciso dai terroristi a causa della sua collaborazione con le forze croate, e più in generale quelle internazionali, presenti nella regione; che oltre a ciò, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che basti rilevare che il ricorrente si è espresso in modo vago e contraddittorio sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che a titolo di esempio egli ha inizialmente dichiarato di aver subito delle minacce da terroristi appartenenti al gruppo E._______ (cfr. verbale di audizione del 18 agosto 2009, pag. 7), mentre in un secondo tempo ha riferito che i presunti terroristi non gli avrebbero mai svelato né la loro identità né la loro appartenenza (cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2010, pag. 7); che inoltre egli ha fornito indicazioni discordanti circa l'inizio delle asserite turbative, a riguardo delle quali ha affermato dapprima che sarebbero cominciate a maggio del 2009 (cfr. verbale di audizione del 18 agosto 2009, pag. 7), per poi indicare il mese di gennaio 2009 come il momento della prima telefonata minatoria (cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2010, pag. 7); che infine, in sede di prima audizione il ricorrente ha rivelato di essere venuto a conoscenza del rapimento del suo collega ed amico da una persona che avrebbe assistito alla scena (cfr. verbale di audizione del 18 agosto 2009, pag. 8), mentre in sede di audizione federale egli ha dichiarato che tale informazione gli sarebbe stata data direttamente dai terroristi in occasione dell'ultima telefonata minatoria la mattina del 3 luglio 2009 (cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2010, pag. 8); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 Pagina 7

D-2624/2010 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazio ni prodotte circa i timori di essere ucciso sarebbero state, in casu, di natura tale da poter essere considerate nella concreta fattispecie decisive ai sensi dell'asilo; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione); che, quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 8

D-2624/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che, sulla base di quanto considerato in precedenza, l'esecuzione del l'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che nel caso di specie, come ritenuto dall'autorità inferiore, e dalle cui considerazioni questo Tribunale non ha motivo per cui scostarsene, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LINGUA, al punto tale che può essere esclusa con certezza la sua provenienza da D._______ (cfr. rapporto LINGUA del 11 gennaio 2010 pagg. 1 e 5) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel Paese d'origine, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3); che va pure osservato che alla luce del rapporto LINGUA, il ricorrente parla fluentemente la lingua Badinani, il Curdo Kurmanji, che è tipica della zona occidentale della regione di I._______, e ciò senza alcun accento o inflessione che lasci presupporre una provenienza diversa; che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, dissimulando la sua provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nella sua effettiva regione d'origine; Pagina 9

D-2624/2010 che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, sulla base dell'esame LIN- GUA, potendosi determinare con grande probabilità che egli sia originario del distretto di F._______ nel governatorato di I._______, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5), in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha senz'altro una buona esperienza lavorativa quale commerciante (cfr. verbale d'audizione del 18 agosto 2009, pag. 3); che inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in Patria, dove ha lasciato i genitori e undici fratelli (cfr. verbale di audizione del 18 agosto 2009, pagg. 4 e 5); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; Pagina 10

D-2624/2010 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-2624/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro il termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 16 aprile 2010, per corriere interno; in copia) - L._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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