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Corte IV D-2527/2017
Sentenza d e l 2 4 luglio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nata il (…), alias A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), con i figli C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), e F._______, nato il (…), Eritrea, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 aprile 2017 / N (…).
D-2527/2017 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che A._______ ed il figlio C._______ hanno presentato in Svizzera il 9 agosto 2015, i verbali d'audizione della richiedente del 14 agosto 2015 (di seguito: verbale 1) e del 20 marzo 2017 (di seguito: verbale 2), la nascita del figlio F._______ il (…), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 aprile 2017, notificata il 4 aprile 2017 (cfr. atto A38/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati, il ricorso del 2 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 maggio 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con cui gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuovo esame in particolare sul punto della verosimiglianza; in secondo subordine al riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; contestualmente hanno presentato una domanda, secondo il senso, di assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
D-2527/2017 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 aprile 2017, e non avendo in specie gli interessati censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di essere cittadina eritrea di etnia tigrina, nata e cresciuta a G._______ nella Zoba H._______ e Nus Zoba I._______ (cfr. verbale 1, pag. 3), che sentita sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato di essere espatriata in febbraio 2015 a seguito dell'incarcerazione di due settimane nel 2013 insieme ai figli in ragione dell'allontanamento del marito senza permesso dalla sua unità (cfr. verbale 2, D16),
D-2527/2017 Pagina 4 che in Eritrea non vi sarebbero inoltre democrazia e diritti umani (cfr. verbale 2, D15), che dopo essere stati rilasciati sarebbe stato loro ritirato per due mesi il coupon per fare la spesa (cfr. ibidem), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d'asilo dei richiedenti, che per quanto riguarda l'incarcerazione, il racconto risulterebbe vago e stereotipato e pertanto inverosimile; che l'interessata non sarebbe stata in grado di fornire i dettagli in merito al fermo; che la descrizione della prigionia sarebbe anch'essa priva di dettagli significativi e personali; che in particolare la richiedente non sarebbe stata in grado di spiegare il motivo per il quale i bambini piangevano sempre, che oltracciò, le dichiarazioni non collimerebbero con quanto asserito in occasione dell'audizione sulle generalità nella quale ella avrebbe indicato di non aver avuto problemi né con terze persone né con le autorità, che per quanto concerne l'espatrio, la SEM ha anzitutto rilevato che gli interessati sarebbero usciti legalmente dall'Eritrea; che in secondo luogo, il fatto di non aver rispettato il termine di ritorno fissato dalle autorità eritree con il lasciapassare, ad esso solo, non sarebbe sufficiente per considerare l'esistenza di un timore fondato di subire delle persecuzioni future non avendo l'interessata effettuato il servizio militare e non essendo stata chiamata a farlo, che nel ricorso, gli insorgenti contestano le considerazioni dell'autorità inferiore, che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, i ricorrenti ritengono che la valutazione dell'autorità di prime cure sarebbe il frutto di un'impressione soggettiva delle autorità, che l'insorgente ritiene aver fornito indicazioni che per la loro quantità e qualità dimostrerebbero la verosimiglianza dei motivi d'asilo, che per ciò che è della contraddizione tra la prima e la seconda audizione, la ricorrente rileva che vi sarebbe stato un equivoco; che nel corso della prima audizione ella si sarebbe riferita all'assenza di altri problemi con le autorità oltre a quelli oggetto della domanda d'asilo,
D-2527/2017 Pagina 5 che nell'ottica della probabilità preponderante, i suoi motivi d'asilo dovrebbero dunque essere considerati verosimili, che per quanto riguarda l'espatrio, ella ritiene che le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato poiché non avendo rispettato i termini del permesso accordato, sarebbe considerata un'oppositrice dalle autorità e perseguitata in quanto tale, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
D-2527/2017 Pagina 6 introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura non adempiono né alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né di rilevanza di cui all'art. 3 LAsi, che per quanto riguarda l'asserita incarcerazione subita, le allegazioni dell'insorgente risultano anzitutto poco sostanziate, che in particolare, alla richiesta di descrivere nel dettaglio il periodo di detenzione ella ha fatto unicamente riferimento al cibo, al fatto che dovesse dormire sul pavimento ed ai bambini che piangevano sempre (cfr. verbale 2, D21), che nuovamente sollecitata a fornire dettagli ha asserito di stare molto male per essere stata incarcerata senza colpa (cfr. verbale 2, D22), che da una persona che abbia effettivamente vissuto due settimane di detenzione insieme ai figli ci si potrebbe attendere una descrizione più sostanziata e maggiormente ricca di dettagli, che di conseguenza, l'insorgente non è riuscita a rendere verosimile di aver vissuto personalmente la detenzione, che su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle considerazioni della decisione impugnata che si confermano pienamente, che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi che possano permettere una diversa valutazione della fattispecie,
D-2527/2017 Pagina 7 che oltretutto, va constatato come nelle allegazioni dell'interessata siano effettivamente identificabili alcune incongruenze, che è innegabile che parte delle dichiarazioni riportate nel verbale relativo all'audizione sulle generalità siano inconciliabili con quanto dichiarato in seguito; che al di là del tenore letterale che non si vuole in questa sede erigere a dettame incontrovertibile, è infatti piuttosto evidente che in tale prima occasione la ricorrente abbia dichiarato di essere espatriata in quanto lo stipendio del marito al servizio militare non era sufficiente, la vita era difficile e non c'era democrazia; che tuttavia, ella non aveva avuto problemi con terze persone né con le autorità (cfr. verbale 1, pag. 4); che in seguito la ricorrente ha nuovamente indicato di aver lasciato il Paese per migliorare la sua vita (cfr. verbale 1, pag. 8), che in un secondo tempo ella ha invece dichiarato di essere espatriata a causa dell'incarcerazione (cfr. verbale 2, D16), che tale iniziale omissione, ritenuto il carattere determinante che la detenzione ha avuto nella decisione di lasciare il Paese, pare difficile a comprendersi e non può essere semplicemente giustificata con l'esistenza di un equivoco, che d'altronde appare poco comprensibile come la ricorrente sia stata arrestata a causa del marito, ma che non abbia mai chiesto allo stesso dove fosse stato quando si è allontanato senza permesso dalla sua unità (cfr. verbale 2, D24-D27), che a titolo abbondanziale, quand'anche si volesse ammettere la verosimiglianza della carcerazione, essa non parrebbe neppure essere rilevante in materia d'asilo, che invero, oltre ad essere partita due anni dopo questo episodio – ciò che non permette di ritenere adempiuto il nesso di causalità temporale – dopo il rilascio, ella si è fatta rilasciare il passaporto dalle autorità ed ha inoltre ottenuto un lasciapassare per recarsi in Sudan (cfr. verbale 2, D31-D32, D51-D53), che di conseguenza, la ricorrente, non sembrerebbe avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa dell'incarcerazione, che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future a causa del non rispetto del termine di rientro in Eritrea, si osserva che in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento
D-2527/2017 Pagina 8 (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale, che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che orbene, nel caso in disamina va anzitutto rilevato che l'interessata è espatriata legalmente dal Paese (cfr. verbale 2, D51-D53), che tuttavia, non avendo rispettato il termine di ritorno fissato dalle autorità, la situazione della ricorrente è comparabile a quella di una persona espatriata illegalmente dal Paese, per il che è necessario esaminare se ella sia considerata una persona invisa dalle autorità eritree, che all'occorrenza, non vi sono elementi che lascino presupporre l'esistenza di elementi supplementari e dunque di un rischio accresciuto per l'insorgente di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo in caso di ritorno in Patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,
D-2527/2017 Pagina 9 che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2527/2017 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: