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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2014 D-2511/2014

15. Juli 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,664 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame) | Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato); decisione dell'UFM dell'11 aprile 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2511/2014

Sentenza d e l 1 5 luglio 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A. _______, nato il (…), alias B. _______, nato il (…), alias C. _______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dal signor Lodovico Gentile,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato); decisione dell'UFM dell'11 aprile 2014 / N (…).

D-2511/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'11 gennaio 2011; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 16 maggio 2013 con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile; la domanda di riesame del 20 febbraio 2014 depositata all'UFM dall'interessato concernente esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento; la decisione dell'UFM dell'11 aprile 2014 che ha respinto suddetta domanda di riesame; il ricorso del 7 maggio 2014 (timbro del plico raccomandato: 9 maggio 2014; data d'entrata: 12 maggio 2014) inoltrato dall'insorgente concludente segnatamente all'annullamento di suddetta decisione ed alla sospensione dell'allontanamento; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 maggio 2014; la decisione incidentale del 16 maggio 2014, con la quale il Tribunale ha indicato che il ricorrente deve attendere l'esito della procedura all'estero e lo ha invitato a versare, entro il 2 giugno 2014, un anticipo di CHF 1'200 a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso; il pagamento tempestivo dell'anticipo delle presunte spese processuali avvenuto il 31 maggio 2014; lo scritto del 12 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 giugno 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto la riconsiderazione della decisione di non concessione dell'effetto sospensivo del 16 maggio 2014; il telefax del 16 giugno 2014 dell'insorgente dello stesso tenore e con la stessa richiesta dello scritto del 12 giugno 2014;

D-2511/2014 Pagina 3 l'ordinanza del 16 giugno 2014, con la quale il Tribunale ha respinto l'istanza di riconsiderazione del 12 giugno 2014; i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF; art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi al termine di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

D-2511/2014 Pagina 4 che la LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame; che giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto all'UFM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame e per il rimanente la procedura è retta dagli art. 66-68 PA; che, inoltre, giurisprudenza e dottrina hanno dedotto un diritto al riesame dall'art. 29 cpv. 1 seg. Cost. e dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e riferimenti ivi citati; KARIN SCHERRER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2009, ad art. 66 n. 16 seg. pagg. 1303 seg.); che, secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una «domanda di riconsiderazione qualificata», vale a dire «una domanda di adattamento», ovvero nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di revisione previsto dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2 e riferimenti ivi citati); che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e riferimenti ivi citati); che, nella fattispecie, con scritto del 20 febbraio 2014, il ricorrente ha depositato presso l'UFM una domanda di riesame allegando uno scritto, non recante data, in lingua straniera con relativa traduzione redatto dal capo (…) di Shadiyan Mazar Sharif, il quale attesterebbe che dal (…) 2009 il signor D. _______ (presunto padre del ricorrente) avrebbe dovuto trasferirsi e recarsi, in compagnia di altre sei persone della sua famiglia, nella zona di (…); che il ricorrente, di conseguenza, ha fatto valere che la sua famiglia non si sarebbe più trovata a Kabul e che pertanto il rinvio verso l'Afghanistan,

D-2511/2014 Pagina 5 a Kabul, in assenza della sua famiglia, non sarebbe più ragionevolmente esigibile; che nella decisione impugnata l'UFM ha indicato che la domanda di riesame si fonderebbe dunque sull'art. 66 cpv. 2 lett a PA; che nonostante ciò, i fatti e i mezzi di prova allegati non sarebbero da ritenere nuovi e rilevanti ai sensi di tale articolo; che il Tribunale non può che concordare con le argomentazioni dell'autorità inferiore esposte nella decisione impugnata; che segnatamente, il documento non recante data, ma di cui il contenuto risale a una situazione del (…) 2009, ovvero che a partire da tale data la famiglia del ricorrente non si troverebbe più a Kabul, bensì a Mazar-i- Sharif, l'insorgente avrebbe potuto depositarlo o perlomeno indicarne il contenuto già nella procedura precedente giusta l'art. 66 cpv. 3 PA, posto che dagli atti non si ravvisa alcun impedimento tanto da non poter allegare tale fatto precedentemente; che in limine, giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha oltremodo fieri dubbi sulla tempestività dei 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame, giacché nella domanda di riesame non è in alcun modo indicato quando l'insorgente sarebbe venuto a conoscenza di tale motivo; che per ulteriori considerazioni si rinvia alla decisione impugnata; che, altresì, improvvisamente, in sede di ricorso, l'insorgente allega senza ulteriore specificazione o prova che da (…) 2013, la sua famiglia si sarebbe trasferita in Pakistan; che il Tribunale ritiene tale allegazione sprovvista di qualsiasi supporto probatorio ed al limite della temerarietà; che, per tutto quanto procede, la decisione su riesame dell'UFM dell'11 aprile 2014 va confermata ed il ricorso deve essere respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'200.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo spese, di CHF 1'200.–, versato dal ricorrente il 31 maggio 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA e art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-2511/2014 Pagina 6 che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2511/2014 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e computate con l'anticipo versato il 31 maggio 2014. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-2511/2014 — Bundesverwaltungsgericht 15.07.2014 D-2511/2014 — Swissrulings